Gli integratori alimentari si distinguono, rispetto alla generalità dei prodotti, per le finalità d’impiego e le relative indicazioni in etichetta (c.d. claims). Focus su ingredienti botanici, c.d. botanicals.
Integratori alimentari, premessa
Gli integratori alimentari si qualificano come ‘prodotti alimentari destinati a integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico’.
Apposite ‘forme di dosaggio, vale a dire forme di commercializzazione’ sono previste, ‘quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari’. (1)
L’etichettatura si caratterizza per la denominazione legale, ’integratore alimentare’. E una serie di ‘elementi obbligatori:
a) il nome delle categorie di sostanze nutritive o altre sostanze che caratterizzano il prodotto o una indicazione relativa alla natura di tali sostanze,
b) la dose di prodotto raccomandata per l’assunzione giornaliera,
c) un’avvertenza a non eccedere le dosi giornaliere raccomandate,
d) l’indicazione che gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituto di una dieta variata,
e) l’indicazione che i prodotti devono essere tenuti fuori della portata dei bambini piccoli’. (2)
L’immissione in commercio di integratori alimentari è inoltre soggetta a una procedura di notifica – in Italia, al Ministero della Salute, DGISAN, Ufficio V – nel rispetto dei requisiti di composizione e nutritivi.
Integratori alimentari, ingredienti botanici. Il DM 10.8.18
Al Ministero della Salute va il merito di avere preservato la plurisecolare tradizione erboristica italiana. Grazie a un’apposita disciplina dell’impiego di sostanze e preparati vegetali negli integratori alimentari. (3)
Il decreto ministeriale 10.8.18 aggiorna l’elenco di sostanze e preparati vegetali ammessi nella produzione di integratori alimentari. Con specifiche indicazioni sugli adempimenti richiesti per la migliore garanzia della loro sicurezza e di un’appropriata informazione al consumatore.
Si consolida così BelFrIt, la lista unica delle sostanze vegetali ammesse negli integratori alimentari. Definita in accordo tra le amministrazioni sanitarie di Italia, Francia e Belgio, in attesa di armonizzazione europea.
La nuova lista estende quindi l’elenco delle varietà botaniche ammesse. Per ‘sostanza e preparato vegetale’ si intende:
– un ingrediente vegetale, cioè la pianta nella sua interezza o sue parti (intere, a pezzi o tagliate) in forma non trattata, generalmente essiccate,
– un preparato vegetale, ottenuto sottoponendo l’ingrediente vegetale a vari trattamenti di seconda trasformazione (es. estrazione, distillazione, spremitura, frazionamento, purificazione, concentrazione, fermentazione, triturazione e polverizzazione).
I requisiti dei laboratori e opifici di lavorazione di dette sostanze e preparati sono finalmente chiariti dal decreto ministeriale. Che offre una linea guida chiara su requisiti strutturali, igienici e sanitari necessari per prodotti non sempre destinati a scopo alimentare, nonché sui criteri di analisi e titolazione dei preparati.
Dovrà inoltre venire predisposta un’apposita documentazione sulle procedure seguite per l’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali (‘botanicals’) in UE. Con riferimento alla loro natura, al processo produttivo e al prodotto finale che si intende ottenere.
Ingredienti botanici e Testo Unico Officinali, istruzioni operative
Il Testo Unico Officinali ammette una prima trasformazione aziendale senza la presenza obbligatoria di un farmacista o un erborista, come richiesta in passato. (4) Si allarga di conseguenza la capacità imprenditoriale degli agricoltori in segmenti produttivi ad alto valore aggiunto.
In ragione di quanto sopra, chi intenda commercializzare sostanze o preparati vegetali che si qualificano come integratori alimentari o loro ingredienti deve effettuare la procedura di notifica allo Sportello delle Attività Produttive (SUAP) del Comune ove ha sede legale l’azienda. E garantirne la corretta etichettatura, secondo le apposite modalità.
Gli operatori del settore alimentare (OSA) devono in ogni caso tenere a disposizione delle autorità di controllo la documentazione idonea a dimostrare la conformità di ciascun integratore alimentare notificato rispetto ai requisiti previsti. Con attenzione a non ricadere nel campo di applicazione del regolamento ‘Novel Foods’, e se del caso a provvedere agli adempimenti da esso stabiliti. (5)
Dario Dongo
Note
(1) V. dir. 2002/46/CE, articolo 2
(2) Cfr. dir. 2002/46/CE, articolo 6
(3) V. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/26/18A06095/sg
(4) Testo Unico Officinali, d.lgs. 21.5.18, n. 75
(5) Cfr. reg. UE 2015/2283. Per alcuni esempi applicativi, si veda il precedente articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/il-nuovo-che-avanza-a-scaffale
![DARIO DONGO](https://www.greatitalianfoodtrade.it/wp-content/uploads/2024/11/dario-dongo-1-150x150.jpg)
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.