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Sottoprodotti di origine animale, lo stato dell’arte

I sottoprodotti di origine animale rappresentano una risorsa di grande potenziale da cui estrarre materiali, sostanze e composti ad alto valore aggiunto, in una logica di economia circolare.

La legislazione europea è evoluta, nel corso dei decenni, per regolare il loro impiego sulla base di accurate analisi volte a mitigare ogni possibile rischio per la salute umana, la sanità animale e l’integrità dell’ambiente.

A seguire, lo stato dell’arte sui sottoprodotti di origine animale e la loro disciplina europea, le criticità rilevate nella sua applicazione in alcuni Stati membri, come l’Italia, e un focus sulle opportunità nel settore della pesca.

1. Da rifiuti a sottoprodotti, l’evoluzione delle normative europee

Il legislatore europeo introdusse la disciplina dei sottoprodotti di origine animale, allora definiti come ‘rifiuti di origine animale’, con la direttiva 90/667/CEE. La direttiva si focalizzava sulla prevenzione dei rischi, in particolare di tipo microbiologico, legati alla gestione ed eliminazione di questi materiali. Il regolamento (CE) 1774/2002 ha poi introdotto il concetto di ‘sottoprodotti di origine animale’, SOA, senza cambiare i principi alla base della norma.

Animal By-Products Regulation (CE) n. 1069/2009 ha poi rafforzato la disciplina, introducendo appositi requisiti di rintracciabilità, armonizzazione dei controlli ufficiali) per il conseguimento dell’obiettivo di tutela della salute generale. (1) A tal fine, sono state definite delle misure di attuazione tramite il reg. (UE) n. 142/2011, che dovrebbe facilitare l’impiego dei SOA in diverse filiere non alimentari, salvaguardando i rischi attesi dalla loro natura.

2. Sottoprodotti di origine animale, definizione

La definizione dei sottoprodotti di origine animale comprende:

  • corpi interi o parti di animali
  • prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma
  • tutti i prodotti derivati ottenuti dalla loro trasformazione.

La classificazione di questi materiali come SOA può derivare dall’applicazione di apposite disposizioni di legge (by law) o da una decisione – irreversibile- dell’operatore (by choice). In entrambi i casi, i materiali classificati come SOA non possono venire destinati all’uso alimentare.

3. SOA, tre categorie in Unione Europea

ABP Regulation classifica i SOA in tre categorie, sulla base dei rischi che essi possono comportare. In funzione di questa classificazione, gli operatori devono smaltire i prodotti in sicurezza o destinarli agli usi ammessi (es. mangimi, fertilizzanti e ammendanti del suolo, cosmetici, medicinali, medicinali veterinari, dispositivi medici di vario tipo, combustibili). Tali categorie sono:

  • Categoria 1. SOA destinati esclusivamente allo smaltimento tramite incenerimento, overo alla produzione di energia tramite co-incenerimento. Esempi: animali abbattuti per il controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE); SOA che contengono contaminanti superiori ai limiti normalmente ammessi a livello UE o nazionale;
  • Categoria 2. SOA non destinati all’impiego nell’alimentazione animale, quali ad esempio il letame, il guano, il frass, o SOA non idonei al consumo umano per la presenza di corpi estranei. Questi SOA vengono utilizzati principalmente per produrre fertilizzanti e ammendanti del suolo, ma anche altri prodotti (es. cosmetici);
  • Categoria 3. SOA ammessi all’impiego nell’alimentazione animale. Vi rientrano i prodotti alimentari rimossi dalla supply-chain per non conformità agli standard commerciali o di fabbricazione, sebbene idonei al consumo umano, nonché diversi animali, parti o prodotti (es. uova, latte) realizzati in stabilimenti ove si lavorano prodotti di origine animale a uso alimentare.

Gli operatori devono classificare tutti i SOA in una delle tre citate categorie al momento della loro generazione (punto iniziale della catena), e venire gestiti di conseguenza fino al raggiungimento della punto finale della catena. Nel rispetto delle condizioni specifiche stabilite per ciascuno di essi, ivi compreso lo smaltimento.

4. Trattamento e trasformazione

Il trattamento e la trasformazione dei SOA richiede l’attuazione di uno dei sette metodi standard stabiliti dalle misure di attuazione, in base alle prescrizioni di riferimento (es. origine dei SOA). Tra i sette metodi standard di trasformazione si segnala ‘metodo universale’ (numero 7) che consente di utilizzare qualsiasi metodo autorizzato dalle autorità competenti, previa dimostrazione da parte dell’operatore degli elementi che seguono:

  • l’identificazione dei rischi pertinenti nella materia prima, tenendo conto dell’origine del materiale e dei rischi potenziali viste le condizioni sanitarie degli animali nello Stato membro, dell’area o della zona ove il metodo sarà impiegato;
  • la capacità del metodo di trasformazione di ridurre i rischi individuati a un livello significativo e accettabile per la salute pubblica e animale;
  • il campionamento del prodotto finale su base giornaliera, per un periodo pari a 30 giorni di produzione, in conformità dei seguenti standard microbiologici:

i) campioni di materiale prelevati direttamente dopo il trattamento termico: assenza di Clostridium perfringens in 1 g di prodotto;

ii) campioni di materiale prelevati nel corso o al termine dell’immagazzinaggioSalmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0; Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2; m = 10; M = 300 in 1 g (2)

dati relativi ai punti critici di controllo sulla base dei quali ogni impianto di trasformazione opera, nel rispetto delle norme microbiologiche, devono venire registrati e conservati in modo da consentire all’operatore e all’autorità competente di vigilare sul funzionamento dell’impianto di trasformazione. I dati da registrare e controllare devono includere le dimensioni delle particelle, la temperatura critica e, se del caso, il tempo assoluto, l’andamento della pressione, la frequenza di ricarica di materie prime e la frequenza di riciclo dei grassi.

EFSA (European Food Safety Authority) ha valutato la sicurezza dei metodi 2-5 e 7 per l’inattivazione di quattro patogeni di rilievo – nella produzione di proteine animali trasformate (PAT) di origine suina (Categoria 3) per l’alimentazione di pollame e animali di acquacoltura – in seguito alla parziale rimozione del feed ban. Tramite l’elaborazione di diversi worst-case scenario basati su dati di letteratura e diversi tipi di metodo 7 autorizzati, è stato visto che le spore di Clostridium perfrigens presentano la minor probabilità di riduzione richiesta dai metodi (5 log10), seppur conseguibile. (3)

4.1. Metodi di trasformazione alternativi

In alternativa ai metodi standard, è possibile adottare uno dei metodi alternativi di trasformazione, a loro volta elencati nelle misure di attuazione. Questi possono venire adottati su determinate materie prime (es. insilaggio di prodotti di origine ittica), in relazione a specifici utilizzi (es. compostaggio, produzione di biogas).

È possibile richiedere nuove autorizzazioni per metodi alternativi previa richiesta da parte della Commissione, di uno Stato membro o di una o più parti interessate. In questi casi, EFSA è chiamata a verificare la capacità del metodo alternativo proposto di:

  • controllare i rischi per la salute pubblica e animale prima dello smaltimento, e
  • ridurre tali rischi ad un livello equivalente a quello raggiunto da metodi standard diversi dal trattamento sotto pressione.

Sulla base degli esiti dell’opinione dell’Autorità, viene adottata una misura di autorizzazione di un metodo alternativo per uso o smaltimento di SOA e/o prodotti derivati, o una misura di respingimento di tale autorizzazione.

5. Obblighi degli operatori

Tutti gli operatori che producono e/o gestiscono SOA prodotti in UE o importati da Paesi terzi devono rispettare una serie di requisiti fondamentali volti a garantire la tracciabilità e l’adozione di misure idonee a contenere rischi. Tali misure includono le condizioni per l’utilizzo e lo smaltimento, e le relative restrizioni (es. divieto di cannibalismo tra animali della stessa specie). I principali obblighi sono:

  • raccolta e identificazione di tutti i SOA per la classificazione in una delle tre categorie e il loro trasporto con i relativi documenti di accompagnamento (es. documenti commerciali, certificati sanitari);
  • rintracciabilità. Gli operatori devono tenere un registro delle partite e dei documenti commerciali o certificati sanitari, unitamente a sistemi o procedure predisposte per individuare i fornitori dei SOA e i destinatari delle merci, in modo tale da condividere tali informazioni con le autorità competenti che ne facciano richiesta;
  • registrazione e riconoscimento. Tutti gli operatori devono essere registrati o riconosciuti dalle autorità competenti, prima di iniziare le loro attività, ed essere inseriti negli appositi elenchi (2). Sono esclusi dalla (sola) registrazione gli operatori del settore alimentare (OSA) già registrati o riconosciuti che generano SOA, nonché quelli che producono SOA esclusivamente in loco, in aziende agricole o altri locali ove gli animali sono tenuti, allevati o assistiti;
  • prescrizioni in materia di igiene. Progettazione e uso di impianti idonei e di procedure di pulizia e per il personale, per garantire il rispetto dei requisiti di igiene, adeguatamente monitorate e documentate, nel rispetto del principio HACCP. Con adozione di misure di salvaguardia adeguate, nelle imprese alimentari, per evitare contaminazioni crociate.

6. Controlli ufficiali

Le autorità competenti degli Stati membri UE sono responsabili della verifica di conformità degli operatori alle prescrizioni del regolamento SOA, tramite esecuzione di controlli ufficiali presso gli impianti o stabilimenti, nonché durante le attività di trasporto. Oltre a eseguire la registrazione o il riconoscimento, a seconda dei casi, e autorizzare determinate attività previste dalle normative (es. uso per attività di ricerca e scopi scientifici).

Ulteriori attività riguardano le autorizzazioni alla movimentazione di SOA tra diversi Stati membri, e all’import-export da o verso Paesi terzi. Infine, nei casi di non conformità, le autorità di controllo hanno il compito di irrogare le sanzioni (amministrative e/o penali) stabilite a livello nazionale (3).

7. SOA, sottoprodotti e rifiuti

La solo apparente somiglianza tra i termini ‘sottoprodotti’ e ‘sottoprodotti di origine animale’ potrebbe generare confusione interpretativa. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha offerto un’interpretazione ufficiale, a tale riguardo, chiarendo che i due concetti sono ben separati e a ciascuno di essi si applicano apposite e distinte normative.(4)

Waste Framework Directive 2008/98/CE, a sua volta, esclude esplicitamente i SOA dal concetto di ‘rifiuti’ e così dal suo ambito di applicazione. Fatte salve le sole ipotesi in cui i SOA vengano destinati a incenerimento, smaltimento in discarica, produzione di biogas o compostaggio, in vista della loro successiva classificazione come ‘rifiuti’ (non prevista per i SOA in quanto tali).

Il trasporto di SOA non può quindi venire assimilato a quello dei rifiuti, se non alle condizioni espressamente previste dalla normativa di riferimento (5).

8. Attuazione nazionale, il caso Italia

Il legislatore italiano è solito adottare ogni anno una ‘legge di delegazione europea‘ per demandare al governo l’adozione di decreti legislativi volti ad adeguare le norme nazionali previgenti alle direttive e i regolamenti europei frattanto entrati in vigore.

L’Italia non ha peraltro aggiornato la disciplina nazionale dei SOA che rimane così ancorata alla direttiva 90/667/CE (recepita con decreto legislativo 508/1992). Al di là delle successive linee guida, definite in Conferenza Stato-Regioni (2013), che riferiscono al regolamento (CE) 1069/09 in un atto di legislazione secondaria. (6)

Le linee guida suddette hanno già condotto a interpretazioni peculiari e distinte dei regolamenti europei che si sono succeduti, nelle varie Regioni, con inevitabile pregiudizio agli operatori interessati a realizzare progetti di economia circolare sui vari terrori.

9. Valorizzare i SOA della pesca

Il progetto EcoeFISHent, in Horizon Europe, ha l’obiettivo di sviluppare modelli di economia circolare e filiere che valorizzino in modo importante i SOA generati dalle attività di pesca, acquacoltura e di trasformazione dei prodotti ittici, sottraendoli dallo smaltimento o da usi di basso valore economico e funzionale.

Il processo innovativo Themis permetterà di trasformare i SOA in prodotti derivati funzionali, grazie all’estrazione di componenti bioattivi ad alto valore (es. oli, proteine idrolizzate), o al loro impiego come mangime per la mosca soldato nera (black soldier fly). La quale a sua volta produce frass e altre sostanze importanti, oltre a smaltire rifiuti e SOA.

Il regolamento SOA è un’ottima base per favorire il conseguimento degli obiettivi di economia circolare e politiche annesse stabilite dall’UE, ma è essenziale che le operazioni possano venire eseguite senza ostacoli immotivati né interruzioni legate ad un’inadeguata attuazione delle norme.

10. Conclusioni provvisorie

I sottoprodotti di origine animale (SOA) costituiscono una risorsa promettente per lo sviluppo di modelli innovativi di economia circolare, ma possono presentare rischi importanti che richiedono gestioni adeguate. Il trattamento e la trasformazione permettono di ottenere prodotti ad alto valore aggiunto che possono creare nuove opportunità economiche e lavorative.

La Commissione europea ha già stabilito alcuni orientamenti per facilitare l’uso di SOA (e altri ex-alimenti) come mangimi. (7) È però necessario adottare orientamenti più specifici che permettano agli operatori e alle autorità competenti di attuare il regolamento SOA e le sue misure di attuazione con uniformità nell’intero mercato unico.

11. Esigenze di riforma

Per realizzare appieno modelli di economia circolare si dovrebbe eliminare il requisito dell’irreversibilità dello status di SOA, almeno per taluni materiali di categoria 3 (es. prodotto della pesca rimosso ‘per scelta’ per questioni estetiche) in seguito alla valutazione del rischio.

Questa riforma, da attuare progressivamente, sulla base di un’analisi dei rischi attinenti alle diverse filiere, potrebbe favorire l’attuazione concreta delle politiche e riorme in materia di prevenzione e riduzione degli sprechi alimentari, di cui il progetto WASTELESS è tra i principali sostenitori.

Dario Dongo e Andrea Adelmo Della Penna

Note

(1) Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and repealing Regulation (EC) No 1774/2002 (Animal by-products Regulation). Testo consolidato al 14 dicembre 2024 su https://tinyurl.com/3kfca5e3

(2) L’elenco degli stabilimenti di SOA in Italia è consultabile sul sito del ministero della Salute https://tinyurl.com/3r9fhky3

(3) Decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera. Disponibile su Normattiva https://tinyurl.com/56xhs9zx

(4) Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Sentenza della Quinta Sezione del 3 settembre 2020. Procedure penali contro XN et al. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Rinvio pregiudiziale – Rifiuti – Spedizioni – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Rifiuti soggetti alla procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte – Articolo 1, paragrafo 3 – Spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento – Direttiva 2008/98/CE – Articolo 5, paragrafo 1 – Nozione di “sottoprodotti” – Regolamento (CE) n. 1069/2009 – Articolo 3, punto 1 – Nozione di “sottoprodotti di origine animale” – Spedizioni di una miscela di sottoprodotti di origine animale e di altri materiali. Cause riunite C-21/19 – C-23/19. https://tinyurl.com/ymrxw3du

(5) Si vedano le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-634/17 (ReFood) e nelle cause riunite C-21/19 – C-23/19 (nota 4).

(6) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”. Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013. https://tinyurl.com/mvchex22

(7) Commission Notice — Guidelines for the feed use of food no longer intended for human consumption (C/2018/2035). https://tinyurl.com/58xc9xb3

Andrea Adelmo Della Penna

Laureato in Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti, tecnologo alimentare abilitato, segue l’area di ricerca e sviluppo. Con particolare riguardo ai progetti di ricerca europei (in Horizon 2020, PRIMA) ove la divisione FARE di WIISE S.r.l. società benefit partecipa.

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