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La Corte di Giustizia UE vieta l’alga non-bio nelle bevande biologiche. Sentenza col buco

La Corte di Giustizia UE, con sentenza 29.4.21, ha vietato l’aggiunta dell’alga Lithothamnium calcareum (fonte naturale di calcio) alle bevande bio a base di soia, cereali e altre matrici vegetali.

L’utilizzo di un’alga marina – qualificata dalla Corte come ingrediente ‘non biologico’ – e la sua funzione di arricchimento non sarebbero perciò ammessi su alimenti etichettati come biologici. (1)

Ma nei 16 anni trascorsi dall’avvio della causa le regole UE sono cambiate e i giudici di Lussemburgo non hanno avuto la bontà di ricordare un punto cruciale. Le alghe possono anche essere biologiche.

Bevanda di soia bio con calcio, il casus belli

Natumi GmbH è un operatore biologico che da alcuni anni produce bevande a base di soia, avena, riso, mandorle bio. In alcune di tali bevande viene diluita la polvere di Lithothamnium calcareum, un’alga rossa corallina. Al preciso scopo di integrare i profili nutrizionali di tali alimenti, i quali vengono spesso consumati in alternativa al latte. (2) I sedimenti dell’alga marina contengono infatti carbonato di calcio e carbonato di magnesio.

Soja-Drink-Calcium’ – bevanda bio di Natumi GmbH recante in etichetta i claim nutrizionali ‘con calcio’, ‘con alga marina ricca di calcio’ e ‘con calcio di alta qualità derivato dall’alga marina Lithothamnium’ veniva però contestata dalle autorità della Renania settentrionale-Vestfalia. Nel 2005, agli albori del diritto europeo moderno, il Land teutonico segnalava invero la violazione dei divieti di:

– utilizzare ‘carbonato di calcio’ per fortificare i prodotti biologici. Qualificando così tra l’altro la polvere di un’alga marina al pari di un prodotto chimico industriale, (3)

– vantare la presenza del micronutriente ‘calcio’ in etichetta e pubblicità. Sebbene il regolamento europeo su Nutrition and Health Claims fosse già all’orizzonte. (4)

Questioni pregiudiziali

Bundesverwaltungsgericht – la Corte amministrativa federale, giudice di legittimità chiamato a decidere sul caso del 2005 (in quella Germania che invoca le riforme di giustizia in altri Stati membri) – ha deciso di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di Giustizia UE tre questioni pregiudiziali:

1) se l’alga Lithothamnium calcareum possa venire utilizzata come ingrediente nella trasformazione di alimenti biologici,

2) in caso di risposta favorevole, se sia autorizzato anche l’uso di alghe morte,

3) e dunque, se ‘un prodotto contenente come ingrediente il Lithothamnium calcareum (morto) ed etichettato con l’indicazione ‘bio’ possa recare la dicitura ‘con calcio’, ‘con alga marina ricca di calcio’ oppure ‘con calcio di alta qualità derivato dall’alga marina Lithothamnium’.

Orgoglio e pregiudizio

‘Occorre ricordare che, conformemente a giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenza del 19 settembre 2018, González Castro, C‑41/17, EU:C:2018:736, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).’ (1)

La European Court of Justice (ECJ), su queste orgogliose premesse, ha negato la possibilità di utilizzare la polvere ottenuta da sedimenti dell’alga marina (previa pulizia, essiccazione e macinazione) – per fortificare con calcio gli alimenti biologici. (4) Adducendo le motivazioni che seguono:

– la polvere di Lithothamnium calcareum si qualificherebbe come ‘ingrediente non biologico di origine agricola’,

– l’uso di un ingrediente non biologico di origine agricola negli alimenti bio è autorizzato solo al ricorrere di determinate condizioni. (5)

Sentenza col buco

L’impatto della pronuncia della European Court of Justice su produzioni alimentari consolidate è in apparenza gravoso, poiché incide su processi produttivi consolidati e utili a integrare alimenti vegetali biologici con una fonte naturale di calcio derivata da un’alga, tra l’altro riconosciuta come alimento tradizionale.

Il buco nella sentenza è però grossolano, nessuno dei supremi giuristi ha considerato l’esistenza nel diritto europeo delle alghe biologiche, siano esse selvatiche o coltivate. Attività da realizzare in aree ‘idonee sotto il profilo della salubrità’ e ‘di stato ecologico elevato quale definito dalla direttiva 2000/60/CE, o di qualità equivalente (…)’. (6)

Alghe bio per alimenti bio

L’integrazione di materie prime vegetali biologiche con alghe e microalghe è uno degli ambiti più promettenti per affrontare la food security nel pieno rispetto degli ecosistemi. In linea con i Sustainable Development Goals (SDGs), lo EU Green Deal, le strategie UE Farm to Fork Biodiversity 2030.

L’unica accortezza da seguire è garantire l’approvvigionamento delle alghe da parte di operatori certificati bio. Niente di meno e niente di più aggiunge la ‘sentenza col buco’ alle regole che vigono in Europa dal lontano 2007.

Dario Dongo

Note

(1) Corte di Giustizia UE. Causa C‑815/19, Natumi GmbH v. Land Nordrhein-Westfalen. (Lander del Nord Reno-Westfalia). Con l’intervento del Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht (rappresentante dell’interesse federale presso il Tribunale amministrativo federale). https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=26518BF47E992777FB26FC91B84E3386?text=&docid=240544&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6685340

(2) Marta Strinati. Bevande vegetali, 330 prodotti a raffronto con il latte. Studio scientifico. GIFT (Great Italian Food Trade). 5.6.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/bevande-vegetali-330-prodotti-a-raffronto-con-il-latte-studio-scientifico

(3) Il carbonato di calcio – estratto in miniere o cave da alcune rocce (calcite, dolomite, aragonite, siderite) – viene sottoposto a processi chimici industriali di purificazione

(4) La proposta di regolamento NHC (Nutrition and Health Claims) venne adottata dalla Commissione europea il 16.7.03 (v. https://bit.ly/3utQwiW). Il testo finale, reg. CE 1924/06, è stato seguito dal reg. CE 1925/06 (c.d. ADNUT, Addition of Nutrients), relativo alla c.d. fortificazione degli alimenti

(5) L’utilizzo di ingredienti non bio nella produzione di alimenti biologici trasformati, era ed è tuttora limitata ai casi di impossibilità, senza ricorrere a tali ingredienti, di produrre o di conservare tali alimenti o di rispettare requisiti dietetici. Il reg. UE 2018/848 (che abroga il reg. 834/07 citato in sentenza) ha precisato e rafforzato tali limiti (v. articoli 7.1.b, 24.2.b, 24.4, 24.9), come la stessa sentenza in esame rileva (punto 71)

(6) Reg. 2018/848, Allegato II, Parte III. Norme di produzione per alghe e animali d’acquacoltura

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