La Corte di Giustizia UE – in linea con il Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection dell’Austria – qualifica come novel food i germogli di grano saraceno prodotti in una soluzione acquosa ricca di spermidina (1,2).
Una decisione non affatto scontata, atteso che il grano saraceno vanta un’importante tradizione di consumo nell’Unione Europea. La coltivazione dei suoi germogli – altrettanto tradizionale – viene però in questo caso qualificata come ‘innovativa’.
1) Grano saraceno e suoi germogli, la tradizione di consumo
Il grano saraceno è un alimento di origine asiatica, come si è visto, con una lunga storia e tradizione di consumo anche in Europa, soprattutto in Italia. (3) Viene consumato soprattutto nella forma di achenio (frutto) e può venire utilizzato anche quale ingrediente di prodotti trasformati gluten free destinati a soggetti celiaci (es. pane, pasta, biscotti, meat analogues, tè, birra).
I germogli di grano saraceno – così come quelli di molte altre altre piante, cerealicole e leguminose soprattutto – sono a loro volta entrati a far parte delle tradizioni europee e occidentali, grazie alle proprietà benefiche legate all’alta concentrazione di nutrienti e sostanze bioattive. I germogli di grano saraceno siberiano, in particolare, si distinguono per il maggior contenuto di polifenoli e, in particolare, di rutina, caratteristica di questa specie. (4)
2) Spermidina
La spermidina è una poliammina contenuta in molti alimenti di origine vegetale (es. germe di grano, cereali e legumi, soia, agrumi) e di origine animale (es. carni, pesce), oltreché nei funghi. L’organismo umano è in grado di sintetizzarla ma il suo apporto dietetico rimane importante, soprattutto per i neonati e gli anziani che tendono a esserne carenti.
Le poliammine (spermina, spermidina putrescina) hanno un ruolo importante nella crescita cellulare, la trascrizione dell’RNA, la sintesi delle proteine e la modulazione del sistema immunitario. Le loro proprietà antiossidante e anti-infiammatoria hanno un ruolo altresì nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Livelli elevati di poliammine sono d’altra parte associati a malattie tumorali, legati ad alterazioni nella loro omeostasi. E non vi sono raccomandazioni ufficiali per la loro assunzione giornaliera nelle diverse fasce d’età, sebbene alcuni autori abbiano proposto livelli ben superiori alle stime di assunzione effettuate in diversi Paesi. (5)
3) Grano saraceno e spermidina, innovazioni agronomiche e alimentari
In agronomia la spermidina – oltre a essere naturalmente presente nel grano saraceno – è stata sperimentata come agente di trattamento del seme. Dimostrando la capacità di incrementare la tolleranza agli stress idrici, promuovere la germinazione, l’attività degli enzimi antiossidanti e il contenuto di prolina. (6)
L’innovazione oggetto di analisi della Court of Justice of the European Union (EUCJ) consiste nella germinazione degli acheni di grano saraceno in soluzioni arricchite in spermidina sintetica, per stimolare il suo bioaccumulo e produrre una farina ‘ricca in’ spermidina. In vista del suo impiego nella produzione di alimenti e integratori alimentari così arricchiti.
4) Controversia in Austria
Un produttore di integratori alimentari, TLL, ha citato in giudizio il competitor Optimize Health per concorrenza sleale, presso il Tribunale Civile del Land di Graz (Austria). Denunciando l’utilizzo di farina di grano saraceno germinata come sopra – a suo dire, un novel food non autorizzato ai sensi del reg. UE 2015/2282 – per produrre un integratore alimentare ricco in spermidina. TLL a sua volta realizza un food supplement ricco in spermidina che tuttavia estrae, con una resa inferiore, dal germe di frumento non germogliato.
Il giudice austriaco ha quindi sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte di Giustizia una serie di questioni pregiudiziali, delle quali la prima assorbe le altre. Il quesito principale è dunque, in sintesi, ‘se la farina di germogli di grano saraceno sia un novel food facente parte della categoria dei nuovi alimenti costituiti, isolati o ottenuti da piante non consumate significativamente prima del 15 maggio 1997’. (7)
5) Decisione della Corte di Giustizia
Court of Justice of the European Union (EUCJ) – con sentenza 25 maggio 2023, nella causa C-141/22 – ha confermato che la farina di grano saraceno derivata da acheni germogliati in soluzioni arricchite in spermidina sintetica si qualifica come novel food, per tre essenziali ragioni:
- la procedura utilizzata non va intesa come una tecnica di coltivazione, bensì come un processo di arricchimento del grano saraceno con spermidina,
- tale processo determina un o, che tra l’altro riguarda una pianta,
- non è stata raccolta alcuna prova documentata di una storia di uso e consumo nella forma presentata alla data del 15 maggio 1997, o da almeno 25 anni. (8)
6) Novel food, esito della consultazione in Austria
Il produttore dell’integratore alimentare a base di grano saraceno germinato con spermidina, Optimize Health, aveva a sua volta attivato in Austria una procedura di consultazione in merito al suo status di novel food, ai sensi del reg. (UE) 2018/456. (9) Tardivamente e con imprudenza, poiché il prodotto era frattanto già immesso sul mercato. E il Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection (BMSGPK) – ironia della sorte, pochi giorni dopo la sentenza di EUCJ – ha fornito una risposta analoga, frattanto pubblicata sul Novel Food Catalogue.
Il ministero austriaco, in aggiunta agli argomenti sottolineati da EUCJ, aggiunge che la spermidina agisce come biostimolante nel processo di germinazione e viene assorbita dall’achenio per aumentare la concentrazione. L’uso della spermidina e dei suoi sali (es. spermidina tricloridrato) come fertilizzanti o biostimolanti in agricoltura, nondimeno, è una pratica priva di una ‘storia industriale significativa’ in UE. E così, di conseguenza, anche il consumo dei prodotti ottenuti da tali pratiche.
7) Conclusioni provvisorie
Né il grano saraceno, né i suoi germogli, né la spermidina e altre poliammine estratte con metodi tradizionali – con almeno 25 anni di storia documentata di uso e consumo all’interno dell’UE – si qualificano come novel foods.
Le innovazioni di processo devono invece venire considerate con attenzione, alla luce della sentenza EUCJ in esame, ogni qualvolta esse comportino ‘cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell’alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili’ (reg. UE 2015/2283, articolo 4.2).
L’estrema genericità della norma in esame rischia peraltro di arrestare l’innovazione alimentare nel Vecchio Continente, con particolare riguardo all’utilizzo di enzimi e microrganismi per funzioni tecnologiche, quali ad esempio la riduzione degli zuccheri nei succhi di frutta. E il recente parere della Commissione europea, che nell’esempio dei succhi di frutta ha escluso trattarsi di novel food, potrebbe venire smentito da EUCJ che si ricorda essere l’unico interprete ufficiale delle regole UE. È perciò necessaria una riforma di tali regole, per garantire la certezza del diritto. (10)
Dario Dongo e Andrea Adelmo Della Penna
Note
(1) Corte di Giustizia UE, sentenza 25 maggio 2023. TLL The Longevity Labs GmbH v Optimize Health Solutions mi GmbH e BM. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz. Causa C-141/22. https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-141/22
(2) European Commission. Flour from buckwheat seedlings with a high spermidine content. Application for consultation to determinate the status of a novel food, pursuant to Article 4(2) of the Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on novel foods. Austria – Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection (BMSGPK) https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-06/novel-food_consult-status_flour-buckwheat.pdf
(3) Dario Dongo, Andrea Adelmo Della Penna. Grano saraceno, una pianta resiliente per la nutrizione senza glutine. GIFT (Great Italian Food Trade). 5.6.23
(4) Suzuki et al. (2021) Breeding of Buckwheat for Usage of Sprout and Pre-Harvest Sprouting Resistance. Plants 10(5):997, https://doi.org/10.3390/plants10050997
(5) Muñoz-Esparza et al. (2019) Polyamines in Food. Front. Nutr. 6:108, https://doi.org/10.3389/fnut.2019.00108
(6) Reza Amerian et al. (2023). The effect of spermidine and melatonin on antioxidant enzymes, the amount of routine active ingredient and yield in Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) under drought stress. Crop Production 15(4):63-84, https://doi.org/10.22069/ejcp.2023.19969.2484
(7) L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 2015/2283 riporta la definizione di novel food, insieme ad una serie di categorie di riferimento. Nella fattispecie di riferimento, la questione pregiudiziale è volta a chiedere l’appartenenza del presunto novel food alla categoria riportata alla lettera iv), ossia ‘alimenti costituiti, isolati o prodotti da piante o da parti delle stesse, ad eccezione degli alimenti che vantano una storia di uso sicuro come alimento nell’Unione e sono costituiti, isolati o prodotti da una pianta o una varietà della stessa specie ottenuta mediante: — pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997, oppure — pratiche non tradizionali di riproduzione non utilizzate per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali pratiche non comportino cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell’alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili’
(8) Il reg. UE 2015/2283 riferisce soltanto alla ‘storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo’: […] attestata dai dati relativi alla sua composizione e dall’esperienza dell’uso continuato, per un periodo di almeno 25 anni, nella dieta abituale di un numero significativo di persone in almeno un paese terzo […].’ L’avvocato generale ha rilevato che tale nozione è applicabile anche alla ‘storia di uso sicuro come alimento all’interno dell’Unione’, di cui all’articolo 3.2.a.iv del reg. UE 2015/2283
(9) Commission implementing Regulation (EU) 2018/456, on the procedural steps of the consultation process for determination of novel food status in accordance with Regulation (EU) 2015/2283
(10) Dario Dongo, Andrea Adelmo Della Penna. Horizon4Proteins. La ricerca sulle proteine a confronto con politiche e regole UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 21.5.23