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Economia circolare, ABC pacchetto UE

Gli imballaggi alimentari – e più in generale, gli oggetti e i materiali destinati al contatto con gli alimenti – sono al centro del Pacchetto UE sull’economia circolare. L’ABC delle quattro nuove direttive, qui a seguire.

L’economia circolare esprime un modello economico ove i residui che derivano dalle attività di produzione e consumo sono reintegrati nel ciclo produttivo. In una logica di piena rigenerazione delle risorse, al fine di ridurre l’impatto umano sull’ambiente.

L’Unione europea si è attivata su diversi fronti, negli ultimi anni, per promuovere questo modello economico. Finanziamenti pubblici nella ricerca, progettazione ecocompatibile dei beni, qualità delle materie prime secondarie, riutilizzo delle acque reflue, prevenzione dei rifiuti e il recupero di quelli generati.

Pacchetto economia circolare, le quattro nuove direttive sui rifiuti

Il ‘pacchetto economia circolare’ comprende quattro riforme, approvate il 18.4.18 dal Parlamento europeo (relatrice Simona Bonafè, Gruppo Socialisti e Democratici). Le quali incidono in misura significativa sulle principali normative UE in tema di rifiuti:


– direttiva 2008/98/CE (direttiva-quadro sui rifiuti),
– dir. 94/62/CE (imballaggi e rifiuti di imballaggio),
– dir. 1999/31/CE (discariche),

– direttive 2003/53(CE (veicoli fuori uso), 2006/66/CE (pile, accumulatori e rifuiti), 2012/19/UE (RAEE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Le quattro nuove direttive sono state approvate in via definitiva, dal Consiglio, il 22.5.18. Dovranno venire recepite dagli Stati Membri nei 24 mesi successivi alla loro entrata in vigore.

Gli Stati membri dovranno adottare misure specifiche le cui priorità attengono a prevenzione, riutilizzo e riciclaggio, quali alternative a smaltimento in discarica e incenerimento. Misure ambiziose quanto necessarie ad adeguare la legislazione sui rifiuti alle sfide attuali e prossime di salvaguardia dell’ambiente.

Rifiuti d’imballaggio e altri, gli obiettivi fissati in UE

L’Europa, grazie alle riforme legislative di cui sopra, si pone oggi all’avanguardia a livello globale nella disciplina dei rifiuti. A seguire, gli obiettivi concordati dagli Stati membri.

Circa i rifiuti d’imballaggio, gli obiettivi specifici di riciclaggio sono i seguenti:

Entro il 2025 Entro il 2030
Tutti i tipi d’imballaggio 65% 70%
Plastica 50% 55%
Legno 25% 30%
Metalli ferrosi 70% 80%
Alluminio 50% 60%
Vetro 70% 75%
Carta e cartone 75% 85%

 

Per i rifiuti urbani, gli obiettivi di riciclaggio sono definiti al 55% entro il 2025, 60% al 2030, 65% nel 2035.

I criteri di calcolo delle quote di riciclaggio sono altresì inaspriti, per monitorare con maggiore attenzione i progressi effettivamente compiuti verso il modello di economia circolare.

Le nuove norme sulla raccolta differenziata amplieranno l’obbligo già in essere di differenziare carta e cartone, vetro, metalli e plastica. Con l’obiettivo di migliorare la qualità delle materie prime secondarie e favorirne il reimpiego. Così, si dovranno raccogliere separatamente:

– rifiuti domestici pericolosi (entro il 2022),

– rifiuti organici (2023),

– tessili (2025).

La prevenzione è l’elemento-chiave della nuova legislazione UE, che definisce tra l’altro ambiziosi obiettivi per gli sprechi alimentari e i rifiuti marini. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite.

 

Tutti i rifiuti idonei a reimpiego, riciclaggio o ad altri tipi di recupero, ivi compresi quelli contenuti nei rifiuti urbani, non dovranno perciò venire accettati nelle discariche a partire dal 2030.

Imballaggi, le responsabilità dei produttori

La responsabilità dei produttori viene estesa, se pure in via progressiva, alla fase in cui le merci raggiungono la fase ultima che conduce a reimpiego o riciclaggio (ove possibili, in alternativa alla discarica). 

Il produttore è così chiamato a contribuire alla copertura dei costi di raccolta, trasporto e trattamento di una serie di rifiuti, oltreché ai costi generali di pulizia delle coste e dei mari. Ci si riferisce, in particolare, a contenitori per cibi e bevande (rigidi o flessibili), bicchieri, sigarette con filtro, assorbenti, salviette umidificate, palloncini, sacchetti di plastica, reti da pesca. 

Alcuni prodotti dovranno riportare sugli imballaggi informazioni circa effetti negativi dei rifiuti di plastica, come avviene sulle sigarette per la salute umana: assorbenti, salviette umidificate e palloncini.

Luca Foltran e Dario Dongo

Esperto di packaging e materiali destinati a entrare in contatto con le sostanze alimentari e delle relative evoluzioni legislative. Gestisce il sito informativo foodcontactmaterials.info sulle normative europee ed extraeuropee nel campo dei materiali destinati al contatto con il cibo.

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