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Etichettatura ambientale degli imballaggi, notifica a Bruxelles

Il 14.1.22 il ministero dello Sviluppo Economico ha finalmente notificato alla Commissione europea le prescrizioni italiane sulla etichettatura ambientale degli imballaggi, volta a favorire il loro corretto smaltimento nei contenitori della raccolta differenziata e incrementare i livelli di riciclo dei materiali. (1)

Un passaggio indispensabile per garantire la conformità delle norme tecniche nazionali alle regole europee, e così la loro applicabilità. (2) Si devono ora attendere l’esito della procedura di notifica, il decreto ministeriale di attuazione, le possibili modifiche in fase di conversione in legge del c.d. ‘decreto milleproroghe’. (3)

Etichettatura ambientale degli imballaggi, notifica italiana a Bruxelles

La notifica eseguita dal governo italiano è riferita alla ‘nuova disposizione introdotta dal decreto-legge 30.12.21 n. 228 (Milleproroghe) e relativa alla modifica dell’articolo 219 comma 5, del D.Lgs. 152/2006. La disposizione in parola ha ad oggetto gli obblighi di etichettatura sugli imballaggi da parte dei produttori del prodotto, che entreranno in vigore l’1.7.22.‘

L’intervento regolatorio ha l’obiettivo di fornire una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi e conseguentemente facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio dei rifiuti da imballaggio. Gli impatti derivanti dalla norma in questione avranno ricadute sul comparto produttivo, sociale ed ambientale.’

Riferimenti legislativi

La via prescelta per superare il difetto di notifica del provvedimento originario (d.lgs. 116/2020) e del suo primo rinvio teorico (DL 3.12.20, n. 183, c.d. Milleproproghe 2021. V. note 4,5) è stata la notifica del decreto-legge 30.12.21 n. 228, Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (articolo 11, proroga di termini in materia di transizione ecologica, commi 1 e 2).

Nell’occasione, sono stati così richiamati quali testi di base:

– il Codice dell’Ambiente – d.lgs. 152/2006 (Parte quarta, Titolo II, come modificato dal d.lgs. 116/20), e soprattutto

– la dir. 94/62/CE su imballaggi e rifiuti d’imballaggio, sulle cui basi la Commissione Europea (con decisione 97/129) ha definito la codifica dei materiali infatti prescritta dal d.lgs. 116/00 (es. PP 5 plastica, PAP 21 carta, GL 70 vetro).

Ragioni dell’urgenza

La necessità di procedere con urgenza ‘nasce dall’obbligo di etichettatura per i produttori di imballaggi a partire dal 1° luglio 2022, dal quale discende l’applicazione delle sanzioni in caso di inadempimento al medesimo obbligo’.

Il MiSE poi segnala che ‘la disposizione è contenuta in un provvedimento d’urgenza (decreto legge)’. Ed è soggetta a possibili modifiche nella legge di conversione che deve venire approvata entro i 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge.

Spada di Damocle

Peraltro, la disposizione in parola rinvia la disciplina delle modalità di etichettatura a un provvedimento attuativo che dovrà essere adottato prima dell’entrata in vigore dell’obbligo per i produttori, i quali, in assenza di regole certe, non avrebbero la possibilità di attenersi a quanto normativamente previsto.’ (1)

Certezza del diritto

A seguito della notifica di uno schema di norma tecnica nazionale, lo Stato membro che vi ha provveduto deve sospendere il suo iter legis per un periodo minimo di tre mesi, c.d. standstill period. Durante tale fase la Commissione europea, gli Stati membri e i privati possono esprimere commenti e opinioni motivate. Con due possibili esiti:

– in assenza di detailed opinion nei primi tre mesi dalla notifica, lo Stato membro può adottare il provvedimento già dal giorno successivo al loro scadere,

– altrimenti, lo standstill period viene esteso di 6 mesi per consentire un’interlocuzione che deve concludersi con il via libera di Bruxelles sulle norme notificate.

Prospettive

Il d.lgs. 116/20 potrà venire applicato – sia pure a seguito di una notifica tardiva – se il governo italiano rispetterà lo standstill period. Diversamente, secondo il dettato della European Court of Justice, le norme risulteranno in contrasto con il diritto UE e non potranno venire opposte agli amministrati. (6)

Il ministero della Transizione Ecologica deve ora pubblicare con urgenza il decreto attuativo, affinché gli operatori possano davvero conoscere i dettagli delle norme da applicare sulla etichettatura ambientale degli imballaggi. Il principio UE di affidamento (nella certezza del diritto) postula altresì la definizione di un periodo transitorio adeguato.

Dario Dongo

Note

(1) Notifica 2022/0018/I – S00E. https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/index.cfm/en/search/?trisaction=search.detail&year=2022&num=18&mLang=IT

(2) Dir. UE 2015/1535, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione. https://bit.ly/3qUA78n

(3) Dario Dongo. Etichettatura imballaggi, rinvio al 30.6.22. In arrivo le linee guida. GIFT (Great Italian Food Trade). 2.1.22, https://www.greatitalianfoodtrade.it/imballaggi-e-moca/etichettatura-imballaggi-rinvio-al-30-6-22-in-arrivo-le-linee-guida

(4) Dario Dongo. D.lgs. 116/20, etichettatura degli imballaggi alimentari. Norme inapplicabili. GIFT (Great Italian Food Trade). 3.10.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/imballaggi/d-lgs-116-20-etichettatura-degli-imballaggi-alimentari-norme-inapplicabili

(5) Dario Dongo. Etichettatura imballaggi, rinvio teorico al 31.12.21. Si rinnova l’illecito governativo. GIFT (Great Italian Food Trade). 6.1.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/etichettatura-imballaggi-rinvio-teorico-al-31-12-21-si-rinnova-l-illecito-governativo

(6) European Court of Justice, ECJ. V. sentenze ‘Fratelli Costanzo’ (causa C-103/88, punti 31-33), ‘CIA Security International’ (C-194/94, punto 54) ‘Unilever Italia’ (C-443/98, punti 39-44), ‘Ince’ (C-336/14, punto 67). V. anche Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, ordinanza 3.1.19 (proc. n. r.g. 41840/2018)

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