Il Consiglio ha approvato la proposta di regolamento che introduce in UE il progressivo divieto d’impiego del BPA, bisfenolo A, nei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA o Food Contact Materials, FCM), con alcune deroghe.
1) Bisfenolo A, BPA. Pericoli e rischi per la salute pubblica
L’impiego dei bisfenoli e i loro derivati nei ‘food contact materials’ è stato finalmente vietato in UE, con le deroghe di seguito esposte, in quanto essi sono classificati da IARC (International Agency for the Research on Cancer) come cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, nonché interferenti endocrini.
EFSA (European Food Safety Agency) a sua volta, nella sua ultima valutazione scientifica sulla sicurezza dei BPA (2023), ha associato la sua esposizione a gravi rischi per la salute umana in tutte le fasce d’età, I pericoli legati ai BPA erano stati rilevati già nel 2013 da Anses, l’Autorità francese per la sicurezza alimentare. (2)
2) Stop al bisfenolo A nei ‘food contact materials’, il nuovo regolamento UE
Il nuovo regolamento UE aggiorna i requisiti di produzione dei materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) 1935/2004. (2)
BPA e derivati – tuttora utilizzati in materie plastiche, vernici e rivestimenti, inchiostri da stampa e adesivi, resine e gomme, carta e cartoni riciclati – vengono vietati in tutti gli articoli finali destinati a venire a contatto con gli alimenti, con alcune deroghe.
L’uso del BPA come precursore nella sintesi di BADGE (bisfenolo-A diglicidil etere) e dei suoi derivati è permesso, in vernici e rivestimenti epossidici liquidi, se:
- ottenuti in lotti separati e identificabili
- nel rispetto del limite di rilevazione (0,01 mg/kg)
- non si verifichi l’idrolisi o altre reazioni durante la produzione o a contatto con gli alimenti (articolo 3).
3) Deroghe
La Commissione europea ha previsto alcune deroghe al divieto di utilizzo di bisfenoli nei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti (Condizioni specifiche per l’uso dei bisfenoli, art. 4). Gli operatori devono a tal fine rispettare le condizioni di cui a seguire:
- presentazione di apposita domanda di autorizzazione all’autorità competente, entro 9 mesi dall’entrata in vigore del regolamento in esame ovvero delle modifiche al Reg. (EC) No 1272/2008
- riscontro favorevole alla predetta domanda, da parte dell’autorità competente, in quanto conforme ai requisiti di cui al Reg. (EC) 1935/2004, articolo 9
- l’uso del bisfenolo venga limitato alle condizioni d’uso descritte nella domanda.
4) Obblighi di monitoraggio e comunicazione alle autorità
Il produttore che immette sul mercato materiali e oggetto a contatto con gli alimenti ove vengano applicate vernici e rivestimenti a base di BADGE, BPA o materiali di carta o cartone riciclato ha due essenziali responsabilità:
- monitoraggio della presenza del bisfenolo nei ‘food contact materials’ e la loro migrazione negli alimenti. Le analisi devono venire eseguite sul 5% dei lotti, a seguito di campionamento casuale. Solo sull’1% dei lotti, qualora il BPA non venga rilevato in un periodo di 6 mesi a seguito di analisi su almeno 10 lotti
- segnalazione alle autorità competenti e gestione del rischio, nei casi in cui il bisfenolo A venga rilevato. La comunicazione in questi casi deve comprendere il piano delle azioni correttive da adottare, entro 20 giorni lavorativi dalla rilevazione (art. 5).
5) Periodi transitori
Il regolamento entrerà in vigore a fine 2024. Gli operatori che producono materiali destinato al contatto con gli alimenti avranno 18 mesi per adeguarsi alle nuove disposizioni.
Gli articoli monouso destinati a essere riempiti con frutta, verdura e prodotti ittici trasformati, prodotti a cui viene applicato un rivestimento sulla superficie metallica esterna e per i componenti di attrezzature professionali per produrre alimenti sono invece soggetti a un periodo transitorio di 36 mesi.
6) Conclusioni provvisorie
La sicurezza chimica dei ‘food contact materials’ rimane uno dei più gravi problemi a tutt’oggi irrisolti dalla Commissione e dal legislatore europeo, come si è più volte denunciato. (3)
Il solo divieto d’impiego del bisfenolo A – con varie deroghe e ampi periodi transitori, nonostante i gravi rischi da tempo accertati – conferma l’esigenza di affermare la responsabilità dei Commissari e i loro alti funzionari
per omessa tutela della salute pubblica.
Dario Dongo e Alessandra Mei
Note
(1) Dario Dongo, Giulia Pietrollini. Tossicità del bisfenolo A, EFSA dichiara un allarme di salute pubblica. GIFT (Great Italian Food Trade). 26.4.23
(2) European Commission (2024). Food safety – restrictions on bisphenol A (BPA) and other bisphenols in food contact materials https://tinyurl.com/mr4jpc76
(3) Dario Dongo, Paolo Rebolini. Articoli da cucina e materiali a contatto con gli alimenti, le condizioni di prova in UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 22.8.23