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Vini dealcolizzati, Coldiretti contro gli agricoltori e viticoltori italiani

La riforma dell’OCM vino ha introdotto da due anni l’opportunità di produrre e commercializzare i vini ‘dealcolizzati’ o ‘parzialmente dealcolizzati’ ma in Italia le politiche guidate da Coldiretti, ancora una volta, remano contro gli agricoltori e i vinicoltori italiani. Un approfondimento, alla vigilia del Vinitaly 2024. #VanghePulite.

1) Vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati

Il Regolamento (UE) 2021/2117 – oltre a introdurre nuovi requisiti di etichettatura dei vini, che prevedono l’informazione (sia pure tramite etichetta elettronica) su lista ingredienti e valori nutrizionali – ha introdotto regole uniformi sui vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati, come si è visto. (1)

La rimozione (totale o parziale) dell’alcol dai vini può venire ottenuta mediante evaporazione parziale sottovuoto, impiego di membrane per la filtrazione dell’alcol etilico e/o distillazione. A condizione che i vini così ottenuti non presentino difetti organolettici, e non vi sia un incremento del tenore di zuccheri nel mosto d’uva di partenza.

Le due categorie di prodotti si distinguono come segue:

– vino dealcolizzato, titolo alcolometrico effettivo del prodotto non superiore a 0,5% vol

– vino parzialmente dealcolizzato, titolo alcolometrico effettivo del prodotto superiore a 0,5% vol. e inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.

1.1) Etichettatura

I requisiti di etichettatura dei vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati, già in parte chiariti nelle linee guida della Commissione europea, comprendono:

– l’utilizzo del termine ‘dealcolizzato’ o ‘parzialmente dealcolizzato’, in prossimità della designazione della categoria dei prodotti vitinicoli (ivi inclusi i vini DOP e IGP)

– l’indicazione del termine minimo di conservazione (‘best before’) che, in deroga, può venire indicato anche al di fuori dello stesso campo visivo (2,3).

2) Vino biologico, una colpevole discriminazione

Un’interrogazione del Parlamento Europeo, a inizio anno, ha evidenziato una colpevole discriminazione nei confronti dei vini biologici, che risultano esclusi dallle tecnologie ammesse per la distillazione, in particolare la distillazione sotto vuoto (ammessa per gli alimenti, ma non per il vino). (4)

Questa grave lacuna normativa ha portato all’impossibilità di commercializzare vini biologici dealcolizzati nell’Unione. Laddove solo alcuni Stati membri come la Germania – ma non anche l’Italia, primo produttore mondiale di vino – hanno adottato misure transitorie per consentire la commercializzazione di questi prodotti, sia pure con la denominazione ‘bevanda non alcolica ottenuta da vino biologico’.

Il Commissario Janusz Wojciechowski ha riconosciuto la ‘dimenticanza’ del vino bio, accennando alla possibilità di adottare un atto delegato ai sensi del Reg. (UE) 2018/848. L’autorizzazione della distillazione sottovuoto come pratica enologica per la dealcolizzazione dei vini bio – già suggerita da EGTOP (Expert Group for Technical advice on Organic Production) e gli esperti dei singoli Stati membri – è peraltro ancora attesa. (5)

3) Domande e risposte

La Commissione europea ha pubblicato una lista di domande e risposte, nel tentativo di aiutare gli operatori e le autorità di controllo ad applicare le nuove norme. (6)

3.1) Arricchimento zuccherino del mosto

Il divieto di aggiunta di zuccheri nel mosto è stato confermato, per i soli vini dealcolizzati, poiché si è ritenuto incoerente incrementare il tenore alcolico in vista della successiva dealcolizzazione. Questa disposizione è stata introdotta anche per allinearsi alla scheda 3.5.16 del Codice delle pratiche enologiche dell’OIV (Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino).

Lo zuccheraggio è peraltro ammesso in alcuni Stati membri (es. Germania, Francia), ed è perciò stato specificato che il divieto si applica ai soli vini prodotti a seguito della vendemmia 2022.

Un’incertezza è tuttavia irrisolta, in merito al possibile arricchimento zuccherino delle uve o del vini nelle fasi di fermentazione e rifermentazione (es. spumanti).  La Commissione adduce l’applicazione del divieto anche a queste ipotesi, salvo ricordare che la Court of Justice of the European Union (CGEU) è il solo interprete ufficiale del diritto UE.

3.2) Pratiche di miscelazione e taglio

La miscelazione di vini dealcolizzati con vini non dealcolizzati non può venire considerata una pratica di ‘taglio’ effettuata tra diversi vini e, a prescindere, non risulta in alcun modo una pratica ammessa per ottenere vini parzialmente dealcolizzati, sicchè la dealcolizzazione può avvenire solo tramite le pratiche ammesse (v. sopra).

L’unica eccezione riguarda la miscela di diverse partite di vini dealcolizzati.
La miscelazione di vini dealcolizzati e vini non dealcolizzati permette, quindi, di ottenere esclusivamente i seguenti prodotti:

– vini non dealcolizzati (vini), se la miscelazione permette di ottenere un tenore alcolico pari o superiore a 8,5-9%

– bevande alcoliche diverse da ‘vino’ e ‘vino parzialmente dealcolizzato’. A condizione che il tenore alcolico ottenuto sia inferiore a 8,5-9%, la bevanda venga designata con un nome diverso e le informazioni in etichetta ne descrivano le caratteristiche.

3.3) Produzione di vini spumanti dealcolizzati

La tecnologia non permette ancora di ottenere vini spumanti dealcolizzati, a dire della Commissione, poichè a seguito della rifermentazione è improbabile mantenere il tenore di alcol al di sotto dello 0,5%. Ciò non impedisce l’etichettatura del prodotto come ‘vino (spumante) parzialmente dealcolizzato’.

È possibile in ogni caso etichettare i vini spumanti come ‘dealcolizzati’, qualora l’anidride carbonica sia aggiunta venga aggiunta a un vino di base dealcolizzato.

Anche in questa ipotesi, secondo Bruxelles, sarebbero le pratiche tecnologiche a limitare la produzione di questi prodotti, poiché la rimozione di etanolo è spesso associata ad una riduzione di anidride carbonica.

3.4) Riforme non attese

Non sono previste modifiche degli atti delegati per adeguare le disposizioni attualmente previste per i vini (i.e. etichettatura) anche per i vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati.

Il quadro giuridico attuale sarebbe completo – a dire della Commissione, nonostante quanto rilevato sui vini bio – poiché permette agli operatori di indicare, in modo analogo ai vini, tutte le informazioni previste quali ad esempio annata e nome della varietà.

Si ricorda in ogni caso la necessità di rispettare i requisiti del reg. (UE) n. 1169/2011, ove necessario, in assenza di norme specifiche per l’etichettatura dei prodotti vitivinicoli.

3.5) Informazioni volontarie

Sono ammesse le informazioni volontarie che completino le denominazioni di ‘vino dealcolizzato’ o ‘vino parzialmente dealcolizzato’, nel rispetto del Food Information Regulation (EU) 1169/11 e delle informazioni volontarie sugli alimenti.

‘Zero alcol’, ‘alcohol free’ e diciture equivalenti in altre lingue, ad esempio, sono diciture ammesse per le sole bevande che contenengono lo 0% di alcol etilico (fatte salve le tolleranze di cui al successivo paragrafo 3.7). In ogni caso, la denominazione ‘vino dealcolizzato’ deve venire riportata in etichetta (nello stesso campo visivo della quantità).

Nutrition and health claims a loro volta devono rispettare le norme europee applicabili. (7)

3.6) Pratiche enologiche

Le pratiche enologiche autorizzate (Reg. UE 2019/934) sono ammesse anche nella produzione dei vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati. Tali pratiche sono ‘consigliate’ per migliorare la qualità di questi prodotti (e.g. dolcificazione, aggiunta di anidride carbonica).

La dealcolizzazione di vini con un residuo sensibile di zuccheri fermentescibili (prima della dealcolizzazione) è a sua volta ammessa, a condizione di:

– rispettare i requisiti per la denominazione

– adottare le corrette pratiche per il blocco della fermentazione, evitando che venga sviluppato un tenore di etanolo in grado di determinare la non conformità con la categoria indicata.

3.7) Tolleranze

Le tolleranze sulle differenze tra il tenore di alcol dichiarato in etichetta e quello determinato mediante analisi sono ± 0,5% o di ± 0,8%, a seconda dei casi. (8). Così ad esempio, un vino dealcolizzato con 0,2% di etanolo (analisi), può essere etichettato come 0% (in difetto) o 0,5% (in eccesso).

La determinazione analitica di un valore dello 0,6%, nondimeno, comporta l’obbligo di rinominare il prodotto come ‘vino parzialmente dealcolizzato’, senza tolleranze. Di conseguenza, un vino dealcolizzato con una gradazione alcolica compresa tra > 0,5% e <1% dovrebbe sempre riportare un’indicazione minima dell’1% di etanolo.

L’indicazione del tenore di alcol in etichetta dei vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati è sempre e comunque obbligatoria, a prescindere dal loro tenore. Le norme in esame infatti prevalgono su quelle generali (Reg. UE 1169/11), in virtù del principio ‘lex specialis derogat legi generali’.

3.8) Vini DOP e IGP, solo dealcolizzazione parziale

I disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP possono prevedere valori minimi di tenore alcolico. E tuttavia, con riguardo alle categorie stabilite nella OCM unica (Reg. UE 1308/2013, All. VII, Parte II), il limite inferiore di alcol rappresenta al contempo il limite massimo per i vini parzialmente dealcolizzati. (9)

Questi vini possono perciò venire sottoposti alla sola dealcolizzazione parziale, non anche alla dealcolizzazione totale. A condizione di prevedere apposita modifica nel disciplinare di produzione, ove introdurre la dealcolazione tra le pratiche enologiche ammesse e le caratteristiche del prodotto ottenuto.

3.9) Denominazione ‘vino’

La denominazione ‘vino’, seguita dalle parole ‘dealcolizzato’ o ‘parzialmente dealcolizzato’, è possibile e legittima. (10) A condizione di rispettare le condizioni stabilite per la produzione dei vini, e che le pratiche di dealcolizzazione siano adottate successivamente.

Il vino che abbia subito una riduzione di etanolo > 20% ma esso sia ancora in linea con i requisiti minimi per un vino non può venire commercializzato con la denominazione di vendita ‘vino’. In questo caso si devono seguire le regole già descritte per le miscele di vini e vini dealcolizzati, in vista della commercializzazione di un vino parzialmente dealcolizzato (v. supra, paragrafo 3.2).

3.10) TMC, ‘best before date’

È obbligatorio, secondo la Commissione europea, riportare il TMC (‘best before date’) in etichetta di entrambi i vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati. Le modalità di indicazione della ‘best before date’ sono indicate nel Food Information Regulation (EU) No 1169/11 (Allegato X).

La responsabilità di determinare la ‘shelf-life’ rimane peraltro, come si è visto, a carico dell’operatore responsabile. Il quale si può riferire alle linee guida pubblicate da EFSA (European Food Safety Authority) a tale riguardo. (11)

4) Coldiretti contro gli agricoltori e i viticoltori italiani

Coldiretti aveva provato a contrastare la riforma in esame dell’OCM vino fin da principio, con una retorica grottesca. Anziché comprendere le straordinarie opportunità per gli agricoltori italiani legate alla produzione di vini dealcolizzati – anche nell’ottica di valorizzare prodotti non conformi ai più rigorosi disciplinari dei vari ‘nettari di Bacco’ – Vincenzo Gesmundo e i suoi seguaci richiamavano la canzone popolare romanesca. Adducendo falsamente che si tratti di ‘vini annacquati’, cioè adulterati e fraudolenti. (12)

Antonio Tajani e la rappresentanza italiana del Partito Popolare Europeo (PPE) avevano dato immediato seguito, ça va sans dire, alle sciocche polemiche di Coldiretti. Deducendo, in apposita interrogazione del Parlamento Europeo alla Commissione, ‘inesattezze’ quali l’ipotetico ‘annacquamento’ del vino con l’acqua residua di distillazione. Nel tentativo di escludere la possibilità d’impiego del nome ‘vino’ e in ogni caso escludere i vini DOP ed IGP. (13)

5) Lollobrigida, un altro danno in vista per gli agricoltori italiani in protesta?

Il ministro ‘che fermava i treni’ e prova a fare altrettanto con gli agricoltori in protesta, Francesco Lollobrigida, potrebbe arrecare un ennesimo danno ai viticoltori e ai produttori di vino italiani. Dopo il vergognoso decreto sul monopolio dei CAA,  si prospetta ora un provvedimento che restringerebbe la libertà d’impresa anche in questo settore.

Una bozza di decreto ministeriale recante le disposizioni sui requisiti per la produzione e commercializzazione dei vini dealcolizzati, secondo voci di corridoio, potrebbe infatti circoscrivere le pratiche di dealcolizzazione alle sole distillerie. Gli effetti di questa previsione, ove confermata, sono evidenti:

– costringere il trasporto di importanti volumi di vino, dai produttori alle distillerie per l’attività di dealcolizzazione, con ritorno alle cantine per l’imbottigliamento

– aumentare così inutilmente i costi di produzione e l’impatto ambientale (Life Cycle Assessment, LCA) dei prodotti. A danno dei produttori di vino e la loro competitività sui mercati internazionali, oltreché dei consumatori

– ostacolare l’innovazione e le opportunità di reddito sia per le numerosissime aziende agricole che coltivano uva e producono vino, in particolare le più piccole, sia per i produttori di macchinari.

6) Opportunità di mercato

L’Università di Bologna, in una recente pubblicazione scientifica (Yumar et al., 2024), evidenzia come i vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati (‘zero-alcohol’ e ‘low-alcohol’) attraggano sempre più una crescente platea di consumatori:

– cultori del vino che non possano assumere bevande alcoliche per appositi divieti (i.e. guida, lavoro) e prescrizioni mediche

– persone che decidano di rinunciarvi per esigenze dietetiche e sportive, dettami religiosi, scelte di salute. Ed è fondamentale, secondo i ricercatori, che questi prodotti siano equiparabili alle versioni ‘alcoliche’, in termini di proprietà sensoriali, per determinare una maggiore ‘willingness to pay’ (WTP). (14)

Uno studio prodotto da Areté e IHS Market (2023) ha rivelato altresì come la generalità delle bevande ‘no alcohol’ e ‘low alcohol’ presentino grandi opportunità di mercato, con particolare interesse in Francia e Germania soprattutto per i vini spumanti (70% del volume e valore complessivo, rispettivamente di € 322 milioni e 42 milioni di litri prodotti). (15)

Trend di mercato dei vini no alcohol e low alcohol nell’UE, riferito all’anno 2021
Fig. 1 – Trend di mercato dei vini no alcohol e low alcohol nell’UE, riferito all’anno 2021 (15)

7) Conclusioni provvisorie

L’incapacità di Coldiretti e dei politici a suo servizio di comprendere l’enorme potenziale di questo segmento di mercato rischia di aggravare ulteriormente la crisi degli agricoltori e delle imprese di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, già vessati dalle pratiche commerciali sleali e le vendite sottocosto (molto diffuse nelle cantine cooperative, illecitamente escluse in Italia dall’applicazione della Unfair Practices Directive EU 2019/633). (16)

Gli agricoltori italiani devono rendersi conto della necessità di affidarsi a chi davvero possa proteggere i loro interessi:

– in ambito associativo, liberandosi dalle prepotenze del cerchio magico di Coldiretti

– a livello politico, con un voto di protesta alle prossime elezioni per il Parlamento Europeo, il 6-9 giugno 2024. Chi scrive si candida nel collegio Nord-Est (Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, province di Trento e Bolzano), con la volontà di affrontare le questioni concrete già esposte nel programma.

#PaceTerraDignità

Dario Dongo

Note

(1) Dario Dongo, Giorgio Perrone. Vini dealcolizzati, nuove regole UE e alto potenziale di crescita. L’ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 8.2.22

(2) Il TMC deve, comunque, essere indicato per le bevande con un contenuto di alcol inferiore al 10%, ai sensi dell’allegato X, punto 1, lettera d), terzo trattino del reg. (UE) n. 1169/2011

(3) La deroga sul TMC è attuata ai sensi dell’art. 40, paragrafo 2, lettera d) del reg. (UE) 2019/33.

(4) Ralf Seekatz (PPE). EU Parliament. Marketing of non-alcoholic organic wine. Question for written answer to the Commission [E-000219/2024]. 24.1.24 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2024-000219_EN.html

(5) EU Parliament. Marketing of non-alcoholic organic wine. Answer given by Mr Wojciechowski on behalf of the European Commission. E-000219/2024(ASW). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2024-000219-ASW_EN.html

(6) Commission Notice – Questions and answers on the implementation of EU rules on the de-alcoholisation of wines (C/2024/43) http://data.europa.eu/eli/C/2024/694/oj

(7) Reg. (CE) 1924/2006, articolo 4.4. Indicazioni nutrizionali relative a un basso tenore alcolico o la riduzione o l’assenza di contenuto alcolico o energetico in bevande che di norma contengono alcol

(8) Nel caso di prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta conservati in bottiglia per più di tre anni, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti gassificati, vini frizzanti, vini frizzanti gassificati, vini liquorosi e vini di uve stramature

(9) Es. vino D.O.P. con un tenore alcolico minimo del 10% non può essere definito vino parzialmente dealcolizzato, se il suo tenore è compreso tra > 8,5-9% e < 10%, ma deve essere sempre < 8,5-9%).

(10) I vini e i vini parzialmente dealcolizzati rientrano nel codice NC ‘ex 2204’, mentre i vini dealcolizzati rientrano nel codice NC ‘ex 2202 99 19’.

(11) Dario Dongo. Data di scadenza e TMC, linee guida EFSA per la riduzione degli sprechi alimentari. GIFT (Great Italian Food Trade). 20.12.20

(12) Ue: ora Bruxelles vuole annacquare il vino. Coldiretti. 6.5.21 https://tinyurl.com/yyy6dwma

(13) Antonio Tajani (PPE), Isabella Adinolfi (PPE), Andrea Caroppo (PPE), Salvatore De Meo (PPE), Fulvio Martusciello (PPE), Giuseppe Milazzo (PPE), Aldo Patriciello (PPE), Massimiliano Salini (PPE), EU Parliament. Classification of alcohol-free wines. Question for written answer to the Commission [E-002594/2021]. 12.5.21 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002594_EN.html

(14) Kumar Y. et al. (2024). Dealcoholized Wine: A Scoping Review of Volatile and non-Volatile Profiles, Consumer Perception, and Health Benefits. Food and Process Biotechnology https://doi.org/10.1007/s11947-024-03336-w

(15) EU Commission et al. (2023). Study on low/no alcohol beverages – Final report. Publications Office of the European Union https://data.europa.eu/doi/10.2762/315469

(16) Dario Dongo. #AgricoltoriUniti, il manifesto 2 marzo 2024. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.2.24

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