L’11 marzo 2024 la Commissione ENVl del Parlamento europeo ha votato l’opinione sulla proposta di regolamento sulla produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale (plant reproductive material, PRMs), che comprende il diritto dei contadini allo scambio dei semi. (1) Un approfondimento sulle posizioni del Coordinamento Europeo de La Via Campesina.
1) Materiale riproduttivo vegetale, il progetto di riforma
Le regole europee su produzione e commercio del materiale riproduttivo vegetale di colture agricole, ortaggi, viti e piante da frutto sono attualmente disperse in 10 direttive, emanate in parte negli anni ’60 e in parte negli anni 2000. (2)
Il progetto di riforma prevede la sintesi in un unico regolamento UE di tali norme, con la sola esclusione i materiali di moltiplicazione forestale e per le piante ornamentali, nonché quelli destinati all’export in Paesi terzi. Il nuovo regolamento:
– mantiene i due criteri di base, registrazione delle varietà e certificazione dei singoli lotti di materiale riproduttivo vegetale
– introduce nuovi requisiti in merito alle iscrizioni nei registri nazionali, i criteri di etichettatura e certificazione, il registro dell’Unione.
1.1) Iscrizione delle varietà nei registri nazionali
L’iscrizione delle varietà nei registri nazionali permette l’immediata commercializzazione delle merci, per 10 anni, in tutta l’UE. Sono a tal fine definiti:
- categorie predefinite (pre-base, di base, certificato/i, standard)
- materiale eterogeneo (i.e. materiale diverso da una varietà o miscuglio di varietà, e di cloni, compresi i cloni selezionati, miscugli mutliclonali e materiale riproduttivo vegetale monoclonale)
- diversi sistemi di controllo (es. biomolecolari) per ispezionare l’identità e la purezza varietale. Le importazioni da Paesi terzi sono ammesse a condizione di rispettare i requisiti detti.
1.2) Etichettatura e certificazione
Gli operatori professionali devono essere iscritti nei registri previsti dal reg. (UE) 2016/2021 per la protezione degli organismi nocivi per le piante, previa autorizzazione delle autorità competenti.
Lo schema di regolamento stabilisce i requisiti di imballaggio e sigillatura dei lotti, con requisiti di produzione e commercializzazione in linea con i ‘sistemi OCSE per le sementi’.
È prevista inoltre la possibilità di eseguire prove tecniche varietali per dimostrare un valore agronomico e di utilizzazione sostenibile (value for sustainable cultivation and use, VSCU).
1.3) Registro UE
Un registro UE raccoglie le varietà registrate a livello nazionale, iscritte in due categorie:
– varietà con descrizione ufficiale, sottoposte a prove di distinzione, omogeneità, stabilità e VSCU eseguite esclusivamente dalle autorità competenti (3,4)
– varietà da conservazione con una descrizione ufficialmente riconosciuta, non soggette alle prove anzidette e così soggette a requisiti di commercializzazione meno rigorosi.
1.4) Deroghe
Alcune deroghe sono stabilite per garantire maggiore flessibilità per talune attività, materiali e varietà, tra cui le varietà da conservazione, il materiale eterogeneo, il materiale riproduttivo vegetale venduto a utilizzatori finali (es. giardinieri non professionisti), il materiale riproduttivo vegetale commercializzato a banche, organizzazioni e reti genetiche o tra di esse, nonché le sementi scambiate in natura tra agricoltori.
Deroghe sono altresì previste per la commercializzazione di:
- materiale riproduttivo vegetale per i selezionatori, ai fini dello sviluppo di varietà nuove
- materiale riproduttivo vegetale di varietà non ancora iscritte, utilizzate per la moltiplicazione di materiale riproduttivo vegetale o per analisi
- materiale riproduttivo vegetale, in caso di difficoltà temporanee di approvvigionamento
- sementi non ancora certificate in via definitiva
- misure di emergenza ed esperimenti temporanei.
2) Coordinamento Europeo Via Campesina, la posizione dell’agricoltura familiare e contadina
Il Coordinamento Europeo de La Via Campesina (European Coordination Via Campesina, ECVC) esprime gli interessi di aziende agricole familiari e contadine, oltreché dei lavoratori in agricoltura di tutta Europa, attraverso la sinergia di 31 organizzazioni nazionali e regionali in 21 Paesi del Vecchio Continente. Tra queste Confédération paysanne in Francia, FUGEA in Belgio, ARI (Associazione Rurale Italia, o Assorurale) in Italia.
ECVC considera la riforma in esame come un’importante opportunità per vedere finalmente attuati in UE i diritti degli agricoltori e i contadini a scambiare i semi. Lo scambio delle sementi dei propri raccolti è una pratica essenziale alla gestione dinamica delle sementi in azienda e il rinnovamento dell’agrobiodiversità. Ed è la premessa della sovranità alimentare, intesa come diritto alla terra e autodeterminazione sui mezzi di produzione. (5)
Lo scambio di semi è ancora vietato in alcuni Stati membri, i quali così violano i principi affermati nella UN Declaration on the Rights of Peasants (UNDROP, 2018). La Commissione europea a sua volta, nella proposta in esame, presenta alcune criticità per i diritti degli agricoltori sulle sementi e l’agrobiodiversità. Il Coordinamento Europeo de La Via Campesina (ECVC) richiede perciò agli eurodeputati attenzione ai punti che seguono. (6)
2.1) Diritti degli agricoltori
La proposta di Bruxelles definisce qualsiasi trasferimento di materiale riproduttivo vegetale (PRM), anche a titolo gratuito, come ‘commercializzazione’ (a esclusione dell’uso privato, al di fuori di attività commerciali). Ciò significa che gli agricoltori che scambino semi con altri agricoltori si dovrebbero qualificare come ‘operatori professionali’, al pari delle imprese sementiere e i loro distributori. Un’aberrazione profondamente ingiusta poiché l’attività principale degli agricoltori è la produzione alimentare e lo scambio dei semi persegue obiettivi di selezione, conservazione e gestione dinamica (es. miscugli varietali), oltreché di solidarietà contadina come aziende sementiere.
Le regole di commercializzazione devono perciò venire applicate – con semplificazione a favore delle microimprese – ai soli agricoltori la cui attività principale sia la vendita di sementi, ovvero a quelli che moltiplicano PRMs per conto delle aziende sementiere. La nozione di ‘commercializzazione’ deve quindi venire limitata ai sol trasferimenti ‘in vista della commercializzazione’. Bisogna inoltre emendare l’articolo 30 della proposta in esame, per consentire alle aziende agricole familiari e contadine (94,8% del totale in UE, dati Eurostat 2020) lo scambio di semi e altri PRMs in quantità adeguate alle esigenze della produzione agricola.
2.2) Materiale eterogeneo, varietà da conservazione e brevetti
ECVC accoglie con favore l’introduzione delle nuove categorie di materiale eterogeneo non biologico e varietà da conservazione – le quali consentono una maggiore diversità nell’offerta di sementi – ma nutre preoccupazioni legate ai brevetti.
La proposta di regolamento in esame è infatti connessa alla proposta di ‘deregulation’ dei nuovi OGM (New Genomic Techniques, NGTs), approvata dal Parlamento Europeo il 7 febbraio 2024. Il materiale eterogeneo non biologico e le nuove varietà da conservazione potrebbero infatti rappresentare una porta d’ingresso per le NGTs brevettate.
L’introduzione di NGTs brevettate in queste categorie (ai sensi dell’art. 47, ndr) potrebbe comportare la perdita del diritto di riutilizzare i semi del raccolto, in quanto tale diritto è garantito solo per i semi coperti da un diritto di costitutore. L’ECVC chiede quindi il divieto di introdurre NGTs in queste categorie e riafferma l’esigenza di garantire la tracciabilità dei nuovi OGM in ogni fase della filiera (7,8).
Devono poi venire respinti i ‘test di sostenibilità’ delle varietà (VSCU), poiché la sostenibilità va valutata in relazione alle pratiche agronomiche adottate. Una semente biologica, ad esempio, potrebbe risultare ‘meno sostenibile’ di varietà industriali adattate a monocolture intensive in un sistema agroindustriale convenzionale, pur essendo più ben sostenibile in un sistema produttivo improntato all’agroecologia e al rispetto della biodiversità.
3) Parlamento europeo, opinione del comitato ENVI
L’opinione non vincolante della Commissione ENVI (Environment, Public Health and Food Safety) del Parlamento europeo, l’11 marzo 2024, ha introdotto una serie di modifiche alla proposta di regolamento in esame:
– la produzione e lo scambio di semi e altri PRMs non-OGM per scopi diversi dalla loro semplice commercializzazione, sia pure quando gli agricoltori ricevano un pagamento per i costi sostenuti, devono venire esentati dall’applicazione delle regole sulla commercializzazione
– altre deroghe devono venire previste per facilitare la conservazione di alcuni PRMs, riconoscendo le caratteristiche specifiche delle PRMs eterogenee non OGM (che forniscono agrobiodiversità cruciale per la resilienza in agricoltura) nonché le funzioni delle banche genetiche e di altre organizzazioni di conservazione
– il valore di una varietà dipende innanzitutto dalle condizioni in cui essa si sviluppa e si alleva. La VSCU dovrebbe quindi essere testata in diversi metodi di produzione, in particolare nei sistemi agricoli dove non vengono utilizzati pesticidi di sintesi, come nell’agricoltura biologica
– i ‘test di sostenibilità’ (VSCU) non devono comportare l’esclusione di varietà quando tale scelta riduca la biodiversità delle colture. I test VSCU dovrebbero essere facoltativi anche per frutta e verdura, a causa dei costi che essi comportano per i produttori di sementi di piccole e medie dimensioni
– la proposta legislativa in esame deve comportare una modifica della Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, al fine di mantenere il libero accesso alle risorse genetiche. (9)
3.1) Modifiche proposte in ENVI
Le principali modifiche della commissione ENVI alla proposta di regolamento in esame riguardano:
– esclusione dei nuovi OGM (NGTs di categoria 1 e 2) dalla nozione di ‘materiale eterogeneo’
– rimozione della proposta di modificare il regolamento (UE) 2018/848 (sul sistema biologico)
– esenzione dalle regole di commercializzazione per i trasferimenti di PRMs tra banche, organizzatori e reti genetiche
– esclusione dal campo di applicazione del regolamento dei PRMs venduti o trasferiti in ogni altro modo, a titolo gratuito o meno, ad esempio in attività di ricerca sul proprio campo (on-farm) e di ricerca svolte per la conservazione dinamica delle risorse genetiche. Con apposite previsioni per i PRMs prodotti dagli agricoltori per il proprio uso
– esclusione delle varietà ibride F1 dalle ‘varietà di conservazione’
– esclusione delle varietà coperte da diritti di proprietà intellettuali (Intellectual Property Rights, IPRs), degli OGM e delle NGT di categoria 1 dalle deroghe previste per i miscugli per la preservazione
– esclusione degli IPRs su varietà di conservazione, loro parti e/o componenti genetiche se destinate a conservazione, ricerca, breeding e/o training, inclusa quella on-farm
– inserimento delle definizioni di plant breeding e ‘conservazione dinamica delle risorse genetiche delle piante’
– l’adozione di atti delegati da parte della Commissione dovrà tenere conto delle consultazioni svolte con gli stakeholders coinvolti con il materiale eterogeneo
– gli agricoltori devono poter scambiare le sementi anche con una compensazione economica che copra i costi di produzione, oltreché a titolo gratuito (art. 30)
– le deroghe previste per le varietà non ancora iscritte e le autorizzazioni temporanee dovrebbero venire escluse per gli OGM vecchi e nuovi, nonché per i PRMs da Paesi terzi non ancora certificati e commercializzati in UE
– le disposizioni su PRMs commercializzati a utilizzatori finali, tra banche, organizzazioni e reti genetiche, e gli scambi in natura tra agricoltori dovrebbero venire esclusi dagli obblighi degli operatori professionali che producono PRM
– inserimento di requisiti specifici per la registrazione di varietà tolleranti agli erbicidi (onde evitare l’insorgenza di resistenza nelle piante infestanti) e di altre caratteristiche che possano condurre a effetti agronomici indesiderati, tra cui danni agli impollinatori e lo sviluppo di piante selvatiche dello stesso genere
– la VCSU è stata integrata con i requisiti di produttività, e deve tenere conto di una caratteristica superiore in almeno uno dei sistemi produttivi agricoli esistenti ove le prove devono venire eseguite (e.g. convenzionale, biologico). La valutazione VCSU non sostituisce la valutazione per gli OGM e le piante NGT.
4) Conclusioni provvisorie
La Via Campesina è finora riuscita a esprimere gli interessi dell’agricoltura familiare e contadina, in antitesi a quelli di Coldiretti e altre grandi confederazioni agricole che da anni lavorano al fianco dei quattro monopolisti globali di sementi, OGM e pesticidi (Big 4).
Gli eurodeputati della Commissione AGRI (Agriculture and Rural Development) votano il 19 marzo la relazione che verrà portata alla sessione plenaria del Parlamento Europeo. (10) Seguiranno aggiornamenti sull’identità di amici e nemici degli agricoltori in protesta.
Dario Dongo e Andrea Adelmo Della Penna
Note
(1) V. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-AD-757169_EN.pdf
(2) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the production and marketing of plant reproductive material in the Union, amending Regulations (EU) 2016/2031, 2017/625 and 2018/848 of the European Parliament and of the Council, and repealing Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC and 2008/90/EC (Regulation on plant reproductive material) (COM/2023/414 final). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023PC0414
(3) Per essere iscritte, tali varietà devono, nel loro insieme, apportare un miglioramento rispetto alle altre varietà degli stessi generi o delle stesse specie per quanto riguarda gli aspetti che seguono: i) resa, compresa la stabilità della resa e la resa in condizioni a basso impiego di fattori di produzione; ii) tolleranza/resistenza agli stress biotici, comprese malattie delle piante causate da nematodi, funghi, batteri, virus, insetti e altri organismi nocivi; iii) tolleranza/resistenza agli stress abiotici, compreso l’adattamento alle condizioni dei cambiamenti climatici; iv) utilizzo più efficiente delle risorse naturali, quali l’acqua e i nutrienti; v) minore necessità di fattori di produzione esterni, quali i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti; vi) caratteristiche che migliorano la sostenibilità dell’immagazzinamento, della trasformazione e della distribuzione; vi) qualità o caratteristiche nutrizionali.
(4) I controlli per il VSCU possono essere effettuati anche da operatori professionali sotto la sorveglianza ufficiale delle autorità competenti, i cui locali sono sottoposti ad audit da essi svolti.
(5) Si vedano il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (International Treaty on plant genetic resources for food and agriculture, ITPGRFA) e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle aree rurali (UNDROP)
(6) ECVC. Unacceptable attacks on peasants’ rights on seeds: ECVC calls for a rejection of the European Commission proposal on plant reproductive material. 24.10.23 https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2023/10/2023-10-24-ECVC-position-on-PRM-proposal-EN.pdf
(7) ECVC. European Commission proposal on new GMOs: Towards the appropriation of all seeds by the patents of a few multinationals. 18.7.23 https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2023/07/Communication-ECVC-EN.pdf
(8) L’emendamento di compromesso (CA) 7 teorizza che tutte le tecniche di mutagenesi casuale, comprese quelle applicate in vitro alle cellule vegetali, costituiscano un processo di riproduzione convenzionale, in palese contrasto con la sentenza CGUE C-688/21 (2023)
(9) Per evitare di destabilizzare il sistema di privativa per ritrovati vegetali, che garantisce un’equa remunerazione ai costitutori senza limitare l’accesso all’innovazione, i PRMs ottenuti da nuove tecniche genomiche (NGT) non dovrebbero essere brevettabili. I brevetti dovrebbero essere semmai ammessi sul solo materiale organico da esso derivato
(10) https://tinyurl.com/2xemmnkt