Il 10 dicembre 2024 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento volta a favorire la cooperazione tra le autorità competenti a vigilare l’applicazione della direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare. (1)
1) UTPs Directive, cronaca di un fallimento
Unfair Trading Practices (UTPs) Directive EU 2019/633 avrebbe dovuto ristabilire equilibrio nelle relazioni contrattuali inique tra la filiera di produzione agroalimentare – composta da milioni di imprese in prevalenza piccole o microscopiche – e i suoi grandi acquirenti, nel retail e la grande industria. (2)
La direttiva ha purtroppo fallito il proprio obiettivo, come gli agricoltori in protesta continuano a denunciare da gennaio 2024 a tutt’oggi, per alcune semplici ragioni:
– le vendite sottocosto di prodotti agroalimentari non sono state incluse nella lista nera delle pratiche commerciali sempre vietate. I produttori si trovano spesso perciò costretti a vendere le loro merci al di sotto dei costi di produzione; (3)
– alcuni Stati membri, come l’Italia, hanno introdotto illegittime deroghe a favore di cooperative, organizzazioni dei produttori e loro associazioni, così limitando drasticamente la tutela delle aziende agricole e di trasformazione alimentare; (4)
– gli Stati membri hanno recepito la direttiva ed esercitato i controlli sulla corretta applicazione dei suoi principi con modalità variabili e raramente efficaci.
2) Pratiche commerciali sleali, la proposta di regolamento UE. Obiettivi
La proposta di regolamento in esame, secondo quanto riportato nelle premesse, non interferisce con il processo di rivalutazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, che gli operatori attendono con ansia. Persegue invece gli obiettivi di:
– assicurare una sua coerente applicazione da parte delle autorità di controllo negli Stati membri, nonché
– favorire la cooperazione tra le stesse nei casi di forniture transfrontaliere di prodotti agroalimentari (stimati in media nel 20% del totale).
La scelta di un regolamento – nel rispetto del principio di sussidiarietà (e quindi, dell’autonomia degli Stati membri nelle procedure amministrative e giudiziarie) – risponde all’esigenza di garantire un livello armonizzato di tutela. In linea con lo Official Controls Regulation (EU) No 2017/625.
3) Meccanismo di assistenza reciproca
L’autorità di esecuzione di uno Stato membro può richiedere alla corrispondente autorità di altro Stato membro:
– ‘le informazioni richieste per stabilire se nello Stato membro dell’autorità di esecuzione richiedente si sia verificata o si stia verificando una pratica commerciale sleale di dimensione transfrontaliera’. L’autorità interpellata ‘fornisce senza indugio, ed entro 60 giorni salvo diverso accordo’, le informazioni richieste (articolo 5);
– l’adozione di misure di attuazione (i.e. indagini), da parte dell’autorità interpellata, con la partecipazione ove richiesto di rappresentanti dell’autorità richiedente. Con obbligo di aggiornamento sulle misure adottate (articolo 6);
– l’esecuzione di decisioni finali che impongano sanzioni pecuniarie o di altro tipo, purché ugualmente efficaci, nonché di misure provvisorie. Solo quando l’autorità richiedente abbia verificato l’indisponibilità di beni sufficienti sul proprio territorio da parte del destinatario delle decisioni (articolo 7).
3.1) Notifiche e procedure di assistenza reciproca
Un’autorità preposta all’applicazione della direttiva UTPs notifica a tutte le corrispondenti autorità interessate ogni decisione che stabilisca il verificarsi di una pratica commerciale sleale di dimensione transfrontaliera nel proprio territorio, entro un mese dalla sua adozione (articolo 8).
La richiesta di assistenza reciproca deve avere forma scritta e comprendere tutte le informazioni pertinenti e necessarie a tal fine, ‘comprese le informazioni che possono essere ottenute solo nello Stato membro dell’autorità di esecuzione richiedente’ (articolo 9).
3.2) Rifiuto di assistenza reciproca
Il rifiuto della richiesta di assistenza reciproca – per quanto attiene le informazioni (articolo 5) – è ammesso nei casi in cui:
– a seguito di una consultazione con l’autorità richiedente, le informazioni richieste non risultano necessarie a quest’ultima per stabilire se si sia verificata o si stia verificando una pratica commerciale sleale di dimensione transfrontaliera;
– sono già state avviate indagini penali o procedimenti giudiziari nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale presso le autorità dello Stato membro dell’autorità di esecuzione richiesta o dell’autorità di esecuzione richiedente.
L’esecuzione delle decisioni dell’autorità richiedente (ai sensi dell’articolo 7) può a sua volta venire rifiutata nei casi in cui:
– siano già state avviate indagini penali o procedimenti giudiziari, sia stata emessa una sentenza o sia stata raggiunta una transazione giudiziaria in relazione alla stessa pratica commerciale sleale dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell’autorità di esecuzione richiesta;
– sia già stato avviato l’esercizio dei necessari poteri esecutivi ovvero sia già stata adottata una decisione amministrativa in relazione alla stessa infrazione intra-UE e contro lo stesso professionista nello Stato membro dell’autorità interpellata, ‘al fine di far cessare rapidamente ed efficacemente la stessa pratica commerciale sleale’;
– sia già stata avviata un’indagine penale o un procedimento giudiziario nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale presso le autorità giudiziarie dello Stato richiedente;
– l’autorità di esecuzione richiedente non abbia fornito le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 5 (articolo 10).
4) Pratiche commerciali sleali transfrontaliere
‘Qualora vi sia un ragionevole sospetto di una diffusa pratica commerciale sleale di dimensione transfrontaliera, le autorità preposte all’applicazione della legge interessate da tale pratica avviano un’azione coordinata’. Sulla base di un accordo tra le stesse che comprende la designazione dell’autorità di coordinamento.
‘L’avvio dell’azione coordinata è notificato senza indugio alla Commissione’ (articolo 11).
‘Le autorità preposte all’esecuzione interessate dall’azione coordinata garantiscono che le indagini e le ispezioni siano condotte in modo coordinato. Esse cercheranno di condurre indagini e ispezioni e, nella misura in cui la legislazione nazionale lo consenta, di applicare misure provvisorie simultaneamente’ (articolo 15).
5) Conclusioni provvisorie
Un regolamento europeo è quanto gli agricoltori e le imprese di trasformazione alimentare attendevano, per una riforma efficace dell’intera disciplina delle ‘unfair trading practices’ che da oltre 20 anni affliggono questo settore produttivo. Con l’obiettivo di stabilire regole identiche, per quanto attiene alle pratiche commerciali vietate nonché ai criteri da seguire nelle attività di ’enforcement’.
Il regolamento proposto – al di là delle suggestioni contenute nel comunicato stampa della Commissione (5) – si limita invece a stabilire le modalità di cooperazione tra le autorità, sulla base di principi già definiti nella direttiva UTPs. Senza aggiungere alcun requisito atto a garantire l’efficacia delle attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali né, soprattutto, definire una volta per tutte il divieto assoluto delle #venditesottocosto.
Un’ennesima presa in giro degli agricoltori e le imprese di trasformazione alimentare in Unione Europea, a beneficio come sempre delle oligarchie finanziarie che controllano i colossi del retail e la grande industria. (6)
#Égalité, #PaceTerraDignità
Dario Dongo
Note
(1) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on cooperation among enforcement authorities responsible for the enforcement of Directive (EU) 2019/633 on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain (COM/2024/576 final) https://tinyurl.com/ye99e57f
(2) Dario Dongo. Unfair commercial practices, the EU directive 2019/633. FT (Food Times). May 4, 2019
(3) Si veda il paragrafo 3 al precedente articolo di Dario Dongo. Sottocosto, protesta degli agricoltori in Francia. GIFT (Great Italian Food Trade). 21.1.24
(4) Si veda il paragrafo 1.a al precedente articolo di Dario Dongo. #AgricoltoriUniti, il manifesto 2 marzo 2024. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.2.24
(5) European Commission. Commission proposes new measures to strengthen farmers’ position in the agri-food supply chain and enhance cross-border enforcement against unfair trading practices. Press release. 10.12.24 https://tinyurl.com/muutw66
(6) Dario Dongo. I tentacoli della finanza sulla sovranità alimentare e il nostro cibo. GIFT (Great Italian Food Trade). 31.3.24
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.