HomeIdeeOrigine delle carni, dall'1 aprile in etichetta. E pur manca qualcosa

Origine delle carni, dall’1 aprile in etichetta. E pur manca qualcosa

L’1 aprile 2015 entra in applicazione il regolamento UE 1337/2013, sulla origine delle carni. È il primo dei trentacinque atti di esecuzione previsti dal c.d. ‘Food Information Regulation’. A partire da oggi la gran parte delle carni devono riportare in etichetta la loro origine. Vediamo di che si tratta.

A quali carni si applica la nuova etichetta

L’origine è obbligatoria per le carni delle specie suina, ovina, caprina e avicola. Mancano all’appello, forse per dimenticanza del legislatore europeo, le carni equine, di coniglio e di lepre. Le carni bovine sono a loro volta soggette all’indicazione obbligatoria d’origine – con precisazione dei Paesi di nascita, allevamento e macellazione – già dall’ormai lontano anno 2000, all’indomani dello scandalo paneuropeo dell’encefalopatia bovina spongiforme (BSE, nota anche come ‘mucca pazza’. Reg. CE 1760, 1825/2000).

Le carni soggette al nuovo obbligo sono solo quelle vendute tal quali – siano esse fresche, congelate o surgelate – se pure tagliate o macinate. Sono invece escluse le preparazioni a base di carne, le quali possono a loro volta contenere carni fresche bensì con aggiunta di altri ingredienti (es. aromi e spezie, pangrattato, formaggi o salumi). Sono altresì escluse le carni trasformate, come bresaola, prosciutti e salumi vari, cotechini e zamponi, etc.

Da ‘Allevato in…’ a ‘Origine Italia’

L’etichetta deve riportare le due diciture ‘Allevato in … (nome dello Stato membro o del Paese terzo)’ e ‘Macellato in … (nome dello Stato membro o del Paese terzo)’. È invece possibile inserire il termine ‘Origine … (Stato membro o Paese terzo)’ nel solo caso in cui l’animale sia nato, allevato e macellato in un unico territorio nazionale. In pratica, solo quando leggeremo in etichetta ‘Origine Italia’ avremo la certezza che si tratti di animali italiani, allevati e macellati nel nostro Paese.

‘Allevato in …’, come e quando? Sui Paesi di nascita e di macellazione non vi sono dubbi, tali sono e rimangono. Per quanto riguarda la fase di allevamento invece, il legislatore ha definito i seguenti criteri di ‘attribuzione della nazionalità’:

– i suini si intendono allevati in un determinato Paese quando vi abbiano trascorso gli ultimi quattro mesi di vita (se macellati oltre i sei mesi di età), o vi abbiano raggiunto un certo sviluppo (dai 30kg a salire, per gli animali uccisi prima dei sei mesi con un peso superiore agli 80kg), o ancora l’intero allevamento (per i suini macellati entro i sei mesi di vita e gli 80kg di peso),

– ovini e caprini si intendono allevati in un determinato Paese quando ivi abbiano trascorso gli ultimi sei mesi di vita (o la vita intera, se portati al macello prima dei sei mesi di età),

– il pollame si intende allevato nel Paese ove ha trascorso l’ultimo mese (se allevato per oltre un mese), o almeno dove è stato messo all’ingrasso (se macellato prima di un mese di vita).

Manca un chiarimento

Rimane tuttavia da chiarire un passaggio fondamentale, cioè l’applicazione delle nuove regole anche alle carni vendute sfuse e preincartate. Il regolamento CE 1760/2000, nell’introdurre l’origine obbligatoria sulle carni bovine, aveva chiarito che l’informazione debba venire fornita anche sui luoghi di vendita, per le carni vendute sfuse, ovvero in etichetta, sulle carni preincartate ai fini della vendita diretta. Ma il regolamento UE 1337/2013 non è altrettanto chiaro. Risulta perciò utile un chiarimento da parte dei competenti Ministeri (Sviluppo Economico, Agricoltura, Salute), per la miglior tutela dei consumatori italiani. I quali peraltro, ricordiamo, sono ancora in attesa del fatidico ‘decreto sanzioni’.

(Dario Dongo)

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