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Libertà di stampa, la nostra vittoria su UNAPROL – Coldiretti

La libertà di stampa viene riaffermata dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) presso il Tribunale di Roma che il 15 novembre 2024 ha prosciolto lo scrivente ‘perché il fatto non sussiste’, rispetto a un’ipotesi di diffamazione denunciata da David Granieri, presidente di UNAPROL e membro di giunta della Coldiretti nazionale. #VanghePulite.

1) Coldiretti – UNAPROL, Federconsorzi. L’articolo ’incriminato’

L’articolo oggetto di querela – Coldiretti e Federconsorzi 2, la grande festa dell’olio d’oliva (1) – ha illustrato una serie di ‘anomalie’. In estrema sintesi:

– il quarto mandato alla presidenza di UNAPROL, senza precedenti nella storia, attribuito a David Granieri. Presidente di Coldiretti Lazio, oltreché in giunta della federazione nazionale;

– il precedente tradimento degli olivicoltori italiani, da parte di David Granieri e Vincenzo Gesmundo, con l’operazione (fallita) dell’olio ’italico’ a realizzarsi con olio straniero <50%; (2)

– la deviazione di fondi pubblici raccolti da UNAPROL verso la ‘scuola di partito’ di Coldiretti, AGER Srl, di cui Germina Campus (GerCam) SpA detiene il 95% delle quote, Coldiretti nazionale il restante 5%;

– il conflitto d’interessi tra Coldiretti, proprietaria di GerCam SpA, e gli agricoltori ai quali vende polizze con doppia intermediazione, tramite la sua Agrifides e la controllata Green Assicurazioni; (3)

– la registrazione della IGP ‘Olio di Roma’, in competizione fratricida con i quattro oli extra vergini di oliva già presenti in Lazio (Sabina, Tuscia, Canino, Colline Pontine);

– il dissesto economico dell’Oleificio Paladino e il contratto di affitto del suo valevole ‘ramo d’azienda’, a favore della UNAPROL diretta da David Granieri, al prezzo vile di 16.000 euro/anno;

– la successiva nomina (poi revocata dal ministero del Made in Italy e delle imprese) di un liquidatore in grottesco conflitto d’interessi, sempre in area Coldiretti. (4)

2) Oleificio Paladino e Federconsorzi 2

La disastrosa saga della grande cooperativa Oleificio Paladino è poi proseguita con la nomina di un altro commissario liquidatore, Gianluca Piredda. Il quale stipulava un nuovo contratto di affitto del ‘ramo d’azienda’, al prezzo altrettanto vile di 20.000 euro/anno, a favore di Federconsorzi 2 alias CAI SpA.

Federconsorzi 2, una settimana dopo, concedeva in sub-affitto il ramo d’azienda della cooperativa Oleificio Paladino – ancora una volta – ad UNAPROL (attraverso la sua controllata pugliese Cooperativa Puglia Olive).

Il sistema di potere Coldiretti – UNAPROL, responsabile del dissesto finanziario dell’Oleificio Paladino, ne ha così proseguito la gestione. Senza che i creditori abbiano ricevuto nemmeno minima parte delle loro spettanze.

Il commissario liquidatore ha altresì omesso di pubblicare tutte le relazioni semestrali periodiche prescritte dalla legge fallimentare (articolo 205), in attesa del doveroso intervento delle autorità competenti. (5)

3) Libertà di stampa, la pronuncia del Tribunale di Roma

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – come chi scrive ha già purtroppo sperimentato – indulge nel chiedere rinvii a giudizio per il reato di diffamazione, a seguito delle querele intimidatorie del cerchio magico di Coldiretti e dei suoi accoliti. Spesso senza neppure condurre indagini, sulla sola base degli argomenti proposti dai querelanti.

Il GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) chiamato a decidere sulla legittimità dell’articolo citato in paragrafo 1 e nota 1, ha invece prosciolto lo scrivente, senza restituire gli atti al PM. Richiamando ‘l’autorevole indirizzo espresso da Cass. SS.UU. penali nella sentenza n. 18 del 25/10/95 (con orientamento più volte ribadito dalla Suprema Corte)’.

3.1) Motivazioni

Il procedimento penale sorge a seguito della denuncia di tale Granieri legale rappresentante di UNAPROL che lamenta la natura diffamatoria di uno scritto pubblicato via internet dall’odierno imputato.

Al di là della considerazione che i profili diffamatori compendiati in imputazione sono scarsamente intellegibili, anche la lettura della querela non lascia emergere sicuri elementi di responsabilità.

Il tenore letterale delle espressioni non ha natura immediatamente percepibile come lesiva dell’onore e del decoro di alcuno. Non si è di fronte, cioè, ad espressioni platealmente volgari o sconvenienti: epiteti, villanie, insulti’. (5)

3.2) Accuse inconsistenti

La stessa querela discorre di un testo “di natura chiaramente e volutamente polemica ed accusatoria” senza tuttavia che da essa si comprenda quali siano le insinuazioni che consentano di stabilire con immediatezza che oggetto di offesa reputazione sia il singolo o l’ente collettivo da lui rappresentato dacché in contrario la polemica è diretta nei confronti di Coldiretti.

La frase riportata in imputazione del tutto avulsa da ogni contesto nulla consente di inferire circa offese alla reputazione del singolo o dell’ente; se si assume che il soggetto passivo del reato deve essere determinato o comunque possa agevolmente e con certezza essere individuato, il senso complessivo dell’articolo esprime critiche all’operato di Coldiretti e lamenta il fatto che

– Unaprol “dreni” finanziamenti pubblici europei senza che ciò possa ritenersi offensivo in sé; che

– parte di essi siano “deviati” a favore di AGER sil società di consulenza di Coldiretti pure è affermazione priva di senso offensivo direttamente percepibile’. (5)

4) Informazione e democrazia

La libertà d’espressione è garantita dalla ‘European Convention on Human Rights’ (ECHR, articolo 10), oltreché dalla Costituzione italiana. E la Corte Europea per i Diritti Umani ha più volte sottolineato come questo diritto sia essenziale a contribuire all’informazione e al dibattito pubblico, i cardini della democrazia. (6)

Il cerchio magico di Coldiretti – assieme ai suoi partner, economici e politici – insiste nel tentativo di soffocare l’informazione indipendente offerta da chi scrive nell’inchiesta ’Vanghe Pulite’. E continua a soccombere nelle sedi giudiziarie civili e penali, come di recente si è visto nei procedimenti attivati da Federico Vecchioni e Gianluca Lelli. (7)

L’informazione indipendente e il diritto degli agricoltori a conoscere meglio le attività e i conflitti d’interesse di chi li dovrebbe rappresentare verranno sempre e comunque rivendicati, in ogni grado di giudizio. Anche alla Corte europea, se necessario. In attesa che la magistratura si occupi dei veri illeciti, più volte denunciati su queste colonne. (8)

#VanghePulite

Dario Dongo

Note

(1) Dario Dongo. Coldiretti e Federconsorzi 2. La grande festa dell’olio d’oliva. GIFT (Great Italian Food Trade). 4.3.24

(2) Marta Strinati, Dario Dongo. Olio Italico, l’Italian sounding di Coldiretti. GIFT (Great Italian Food Trade). 29.6.18

(3) Dario Dongo. Germina Campus, la holding di Coldiretti che specula sugli agricoltori. #VanghePulite. GIFT (Great Italian Food Trade).13.6.21

(4) Dario Dongo. UNAPROL, AIPO e Oleificio Paladino, conflitti d’interessi a macchia d’olio. #VanghePulite. GIFT (Great Italian Food Trade). 13.1.22

(5) Tribunale di Roma, Ufficio GIP, sentenza 15 novembre 2024 n. 3750/2024 nel procedimento n. 4782/2024 RGNR, n. 30737/2024 RGGIP

(6) Tarlach McGonagle, in collaborazione con Marie McGonagle e Ronan Ó Fathaigh (2016). Freedom of expression and defamation. Council of Europe Publishing, Strasbourg. Strasbourg ISBN 978-92-871-8250-0.http://book.coe.int

(7) Dario Dongo. CAI SpA, il Tribunale di Roma ci riconosce il diritto di critica. GIFT (Great Italian Food Trade). 7.8.24

(8) Tra gli altri, si veda il precedente articolo di Dario Dongo. Coldiretti e l’operazione finanziaria Federconsorzi 2. GIFT (Great Italian Food Trade). 9.9.24

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