HomeMercatiInsetti a tavola in UE

Insetti a tavola in UE

Insetti a tavola in UE, ecco le prassi vigenti nei diversi Stati membri. Valutazioni del rischio e autorizzazioni ad allevamenti, produzioni e commercio

Dopo l’esame del contesto regolativo europeo e delle misure transitorie proposte dal Ministero della Salute in Italia, si procede all’analisi delle regole e/o posizioni frattanto adottate dalle amministrazioni nazionali dei Paesi aderenti all’Unione Europea.

Premessa, il via libera agli insetti in Europa

Il via libera agli insetti nella filiera alimentare in Europa è scattato con l’opinione dell’Efsa che nel 2015 ha espresso una valutazione del rischio sostanzialmente favorevole. (1) Sulla base di tale parere le autorità scientifiche indipendenti di diversi Paesi membri hanno focalizzato il risk assessment su singole specie di insetti, dalla fase di allevamento a quella della trasformazione a uso alimentare.

In seguito, alcuni Stati membri hanno deciso di autorizzare la produzione e vendita di insetti e loro parti per il consumo umano. Interpretando così a loro modo il primo regolamento europeo sui Novel Foods. E successivamente, già in vista dell’applicazione delle nuove regole. (2)

A seguire, breve rassegna sulle regole e prassi in vigore nei diversi Paesi membri UE

Insetti a tavola in UE, i Paesi più golosi

Belgio. L’Agenzia federale per la sicurezza della catena alimentare, FASFC, ha indicato nella propria circolare 21.5.2014 una lista di insetti che possono venire commercializzati per consumo umano sul territorio nazionale.

L’elenco comprende i soli insetti interi (es. grillo domestico, verme della farina gigante, verme bufalo, baco da seta) e si basa sulla valutazione di sicurezza del loro consumo, eseguita dal Comitato Scientifico Nazionale. 

L’autorizzazione non è estesa tuttavia agli ingredienti alimentari isolati da insetti (es. isolati proteici), in quanto ad avviso del FASFC essi devono seguire le regole UE sui Novel Food.

Gli operatori del settore alimentare che intendano trasformare o anche solo commercializzare insetti devono comunque ottenere una preventiva autorizzazione dalla FASCF.

Olanda. L’Olanda è considerata a tutti gli effetti un avamposto della tolleranza, anche sul fronte della commercializzazione di insetti come cibo. Grazie allo storico studio coordinato dall’Università di Wageningen insieme alla FAO e altri, l’Olanda ha prodotto una propria valutazione del rischio su insetti – poi recepito dalla NVWA (ente di valutazione del rischio dei Paesi Bassi) e vanta l’operatività di diverse start-up nella commercializzazione di tali prodotti, ben prima del parere di Efsa. (3) L’Olanda a tutti gli effetti insieme al Belgio rappresenta sicuramente un paese da cui partire nell’osservazione di modelli di business a base di insetti. 

Regno Unito. La Food Standards Agency (FSA) ha autorizzato la commercializzazione sul suolo nazionale di alcune specie commestibili (es. scorpione giallo cinese, verme della farina, grillo domestico, locusta). Sulla base di documentazione scientifica atta a comprovarne la sicurezza, presentata dagli operatori interessati.

La FSA ritiene che tutti gli animali – ivi compresi gli insetti – siano esclusi dal campo di applicazione del regolamento Novel Food. Viceversa le parti di insetti, come i prodotti da esse derivati, dovrebbero venire assoggettati alla predetta normativa. A meno che non sia dimostrata una storia di uso sicuro e consumo significativo anteriore al 15.5.1997.

Danimarca. Il governo di Copenhagen è stato il primo ad aver sovvenzionato le imprese che realizzano insetti edibili, e sono infatti presenti numerose start-up nel settore. Manca tuttavia una cornice di diritto positivo che ne autorizzi esplicitamente l’impiego, benché esso sia non solo tollerato ma addirittura, appunto, promosso.

Austria. In linea con l’interpretazione letterale della definizione di alimento – ai sensi del reg. CE 178/2002, articolo 2 – anche gli insetti tal quali vi ricadono, secondo le autorità austriache. Le parti di insetti, o i prodotti da essi derivati, devono invece venire sottoposti alla disciplina introdotta dal reg. UE 2283/2015.

Finlandia. L’Autorità Finlandese della Sicurezza Alimentare, EVIRA, riconosce che alcuni Paesi hanno permesso la commercializzazione di insetti a uso alimentare. Helsinki ospita alcune imprese innovative che operano nel settore e tuttavia considera gli insetti, interi e in parti, come Novel Food. Da assoggettare ad autorizzazione europea. (4)

Germania. L’Ufficio Federale Tedesco per l’informazione ai consumatori del Ministro dell’Alimentazione e Agricoltura (Bundeministerium für Ernährung und Landwirstchaft) sembra considerare ancora una volta gli insetti interi come alimento di uso corrente (reg. CE 178/02, art. 2). Viceversa, le loro parti o frazioni, così come gli insetti quali ingredienti alimentari, vanno considerati entro il regolamento Novel Food. Per gli insetti importati, si applicano le norme veterinarie di ispezione frontaliera con certificati di conformità da esibire. (5)

I Paesi più restii agli insetti

Francia. Nel Paese celebre per le escargot, la vendita in particolari contesti di insetti è stata tollerata per qualche anno, salvo poi dichiarare l’inesistenza di una normativa che li autorizzasse. Così ad oggi non è possibile commercializzare insetti o loro parti come alimenti o ingredienti alimentari sul suolo francese. (6)

Italia. il Ministero della Salute è intervenuto con almeno un paio di circolari nel corso degli anni, prima di quella citata in premessa.

Nel 2013 è stato chiarito che:

– gli insetti vanno considerati come Novel Food,

– se alcuni operatori intendano contestare la natura di Novel Food, dovrebbero fornire un certificato ufficiale di una Autorità competente di altro Stato membro, dichiarando che il prodotto abbia una storia significativa di uso sicuro prima del 15 maggio 1997. (7)

Con altra Nota (8) il Ministero della Salute ha ritenuto di ammettere in Italia l’uso di insetti vivi per l’alimentazione di animali da compagnia o comunque di allevati per finalità diverse dalla la produzione di alimenti (es. ornamentali, da pelliccia, da zoo, da laboratorio). (9)

Il Ministero ha inoltre chiarito che:

– gli insetti allevati possono venire alimentati con materiali diversi da quelli vietati nell’allegato III del reg. CE 767/2009 della Commissione (es. feci, urine, contenuto del tubo digerente e rifiuti urbani solidi, tra cui i rifiuti domestici),

– gli insetti non possono venire allevati con rifiuti di cucina o ristorazione, né con alimenti scaduti a meno che gli stessi non siano stati sottoposti ad altre trasformazioni, (10)

– gli insetti, in quanto animali allevati non ruminanti diversi da pesci di acquacultura, NON possono essere alimentati con PAT ad eccezione della farina di pesce, o con prodotti derivati da ruminanti incluse proteine idrolizzate ad ruminanti (ad eccezione di cuoio e pelli).

Il regolamento (UE) 2017/893 ha poi peraltro ammesso l’impiego di proteine animali ottenute da insetti nella produzione, importazione, esportazione e impiego di mangimi per l’acquacoltura. Con abolizione del divieto di impiego di mangimi a base di insetti e introduzione di nuove condizioni di compliance in riforma dei reg. CE 999/2001 e reg. UE 142/2011. (11)

Ungheria. Gli insetti sono considerati come Novel Food, con necessità di valutazione preventiva del rischio prima e successiva autorizzazione espressa.

Irlanda. Gli insetti, sia interi sia come ingredienti, sono considerati come Novel Foods.

Lussemburgo. Gli insetti sono considerati come Novel Food. Nel corso del tempo chiarimenti successivi, il Lussemburgo ha dimostrato una politica di tolleranza zero verso la vendita di insetti sul proprio (benché minuscolo) territorio.

Romania. Non sono presenti atti di valutazione del rischio a livello nazionale, né sono autorizzati o registrati stabilimenti per allevamento, trasporto, trasformazione di insetti ad uso alimentare. Le autorità locali riferiscono direttamente a Efsa e alla nozione di Novel Food.

Svezia. Sia pure in assenza di divieti espressi, le autorità locali hanno in diverse occasioni messo al bando tentativi preliminari di commercializzare insetti a scopo alimentare.

Insetti e Novel Food, la Commissione europea

Una nota della Commissione europea, pubblicata pochi giorni or sono, conferma che gli insetti ricadono nel campo di applicazione delle regole sui Novel food. A tutti gli effetti e senza più distinguere tra animali interi e loro parti o prodotti da essi derivati.

Gli insetti sono oggetto del nuovo regolamento relativo ai nuovi alimenti?

Sì, nell’UE gli insetti rientrano nella definizione di nuovo alimento come ingredienti alimentari isolati a partire da animali. Anche le parti di insetti (come zampe, ali, teste ecc.), oltre all’intero insetto, rientrano in tale definizione.’ (Commissione europea, DG Sante)

Dario Dongo

Note

(1) Cfr. Scientific Opinion on a risk profile related to production and consumption of insects as food and feed. EFSA Journal 2015;13(10):4257, 60 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4257. Su https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/151008a

(2) V. reg. CE 258/97, abrogato dal reg. UE 2015/2283 a decorrere dall’1.1.18

(3) Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority, Ministry of Economic Affairs, ‘Advisory Report on the risks associated with the consumption of mass-reared insects’, 15.10.2014

(4) Si veda www.evira.fi/portal/en/food/manufacture+and+sales/novel+foods/insects+as+food/

(5) V. dir. 97/78/CE per insetti morti, dir. 92/65/CEE per insetti vivi

(6) V. ANSES, Avis de l’Anses relatif à «la valorisation des insectes dans l’alimentation et l’état des lieux des connaissances scientifiques sur les risques sanitaires en lien avec la consommation des insectes», 12.2.2015, su https://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2014sa0153.pdf

(7) Circolare Ministero Salute 29.10.13 n. 004430, ‘Controlli ufficiali in merito all’uso di insetti in campo alimentare con specifico riferimento all’applicabilità del reg. (CE) 258/97 sui «Novel Food»’,

(8) Circolare Min. Sal. 5.5.2017 n.1139912, ‘Allevamento ed uso di insetti per la produzione di mangimi

(9) Il c.d. ‘Feed Ban’, che attiene alla messa al bando dell’impiego nei mangimi di Proteine Animali Trasformate (PAT) con alcune eccezioni. Il reg. CE 999/2001, ai fini della prevenzione della trasmissione della BSE, aveva vietato l’uso di proteine animali a scopo mangimistico. Il reg. UE 56/2013 ha invece poi ammesso l’impiego di farine di pesce per animali non ruminanti da allevamento e PAT di animali non ruminanti per l’acquacultura).

In base al regolamento (UE) 68/2013, le PAT di insetto – quali ancora definite dal reg. UE 142/2011, All. I punto 5, possono venire ottenute solo da invertebrati terrestri non patogeni come definiti nell’Allegato X (capo II sezione I) dello stesso regolamento

(10) Ad eccezione di quelli di cui in reg UE 142/2011, Allegato X, Capo II, Parte III, Sez. 10

(11) Ugualmente, è previsto un aggiornamento dell’Allegato XV del regolamento UE 142/2011, circa le importazioni di PAT da insetti. Gli Stati membri devono a tal uopo adattare la propria legislazione per quel che riguarda l’immagazzinaggio, gli elenchi degli stabilimenti produttivi e altre modalità per il controllo di conformità

Articoli correlati

Articoli recenti

Commenti recenti