Le false allerta su inesistenti rischi allergeni nei prodotti realizzati con additivo lecitina di soia indiana non OGM e la loro gestione kafkiana – tra omissioni, scaricabarile e abusi di potere, nei vari livelli di burocrazia eurocratica e ministeriale, regionale e locale – stanno causando gravi danni alle filiere alimentari e disastri sociali in Italia e in UE.
La diffusa presenza di residui minimi di allergeni nell’additivo emulsionante E 322 è già stata descritta in precedenti articoli, con evidenza della necessità di garantire il coordinamento dell’analisi del rischio sia a livello europeo, sia all’interno degli Stati membri (1,2). Sottolineando altresì l’esigenza di circoscrivere le azioni correttive ai soli casi di effettivo rischio di salute pubblica. (3)
I burocrati di ogni stanza dei bottoni tuttavia indulgono nel gioco dello scaricabarile, (4) declassificando il proprio ruolo da dirigenti pubblici a stolidi passacarte, anziché declassificare il rischio da ‘serio’ a ‘inesistente’. E di ora in ora i lavoratori delle industrie coinvolte rischiano la disoccupazione causata dalla crisi di un procurato allarme, che i consumatori allergici vivono con infinito stress.
Lecitina di soia indiana, le false allerta
Le false allerta sulla presenza di impurità costituite da residui di arachidi nella lecitina di soia prodotte in India si sono succedute a partire dall’aprile 2022. L’unico Stato membro a non riferire a ‘rischio grave’ di sicurezza alimentare è stato la Germania. Spagna e Italia hanno invece dispiegato le sirene, senza tuttavia eseguire la doverosa analisi del rischio che è il presupposto di ogni allerta. A seguire la cronologia dei fatti.
Italia, l’allerta sciocca
L’allerta italiana sulla lecitina di soia indiana è scattata in Lombardia il 28.5.22, a seguito dell’autodenuncia di un distributore alla ASL sul territorio. Il quale – anziché chiedere riscontri all’importatore responsabile, per una prima analisi del rischio – ha generato allarme per la possibile presenza di residui di arachidi a livelli prossimi ai limiti di rilevabilità dei metodi analitici disponibili. (5)
Il 31.5.22 la ASL lombarda, senza eseguire campionamenti ufficiali né analisi del rischio idonea a valutare il margine di esposizione effettivo dei consumatori che assumano alimenti ove tale lecitina in polvere è utilizzata in quota minimale (0,1-0,2%), ha notificato un ‘rischio grave’ nel Rapid Alert System on Food and Feed (RASFF).
Le analisi disponibili rivelavano peraltro impurità dell’additivo nell’ordine di 0,2-2,5 ppm dell’allergene proteina di arachidi (perciò introvabile nei prodotti finali, senza bisogno di ulteriori analisi grazie a una semplice operazione aritmetica). La Germania infatti, sia pure a fronte di livelli di residui 300 volte maggiori, aveva notificato al RASFF una semplice informazione per attenzione (invece di un’allerta).
Analisi scientifica del rischio
Il 3.6.22 l’importatore della lecitina oggetto di allerta – uno dei più grandi esperti di lecitine del Vecchio Continente – consegnava al distributore un’analisi scientifica del rischio – redatta dalla nostra squadra di FARE e condivisa con l’associazione che rappresenta i pazienti allergici, Food Allergy Italia – volta ad accertare l’eventuale sussistenza di alcun rischio su qualsivoglia matrice alimentare ove l’impiego della lecitina di soia (additivo emulsionante E 322) sia stata impiegata.
La predetta analisi – eseguita con il metodo Vital 3.0, predisposto da Allergen Bureau e validato sia dalla comunità scientifica internazionale, sia da diverse istituzioni deputate all’analisi del rischio (es. BfR in Germania), ha mostrato l’assenza di qualsivoglia rischio per le fasce di popolazione vulnerabile. Sia pure simulando un worst-case scenario, cioè livelli di contaminazione di gran lunga superiori a quelli rilevati, nonché l’impiego dell’additivo lecitina in misura 3 volte superiore alle prassi industriali.
Comunicazione del(la assenza di) rischio
Il 9.6.22 chi scrive condivideva la predetta analisi con il responsabile dell’Ufficio del ministero della salute deputato a ‘Gestione crisi ed emergenze alimentari’, con le esplicite richieste di:
– verificare la correttezza del proprio parere tecnico-giuridico pro-veritate, accertando così l’assenza di qualsivoglia rischio di sicurezza alimentare e salute pubblica che costituisce la conditio sine-qua-non per l’attivazione delle azioni correttive prescritte dal General Food Law (reg. CE 178/02, articolo 19),
– procedere così alla doverosa valutazione di (assenza di) rischio su tutti gli alimenti che contengano l’additivo lecitina di soia oggetto di allerta in quota <0,5% nella formula/ricetta dei prodotti,
– aggiornare di conseguenza la comunicazione nei sistemi nazionale ed europeo di allerta rapida su alimenti e mangimi (iRASFF, RASFF).
Seconda analisi del rischio
Il 16.6.22 un’industria campana leader nella produzione di ingredienti per le imprese e industrie panetteria e pasticceria, dopo avere ricevuto notifica dell’allerta in esame, trasmetteva a sua volta un’analisi scientifica – eseguita dallo scrivente e condivisa con Food Allergy Italia – che dimostra l’assoluta assenza di rischi di sicurezza alimentare sui propri lotti di prodotti ove la lecitina di soia in questione era stata impiegata come additivo alimentare, in quota peraltro non superiore allo 0,2%.
Questa analisi, come la precedente, è stata condotta utilizzando il metodo Vital 3.0 (utilizzando il VITAL Calculator 3.1.4), sulla base delle schede tecniche dei prodotti asseverate da numerose certificazioni internazionali. Ipotizzando, con un approccio prudenziale, la presenza di arachidi nell’additivo in quota 60 volte superiore alla concentrazione rilevata nei lotti di lecitina da cui è scaturita l’allerta. A supporto delle simulazioni matematiche, entrambe le analisi hanno incluso una breve rassegna scientifica di supporto.
Seconda condivisione del(la assenza di) rischio
Il 16.6.22 lo scrivente condivideva l’analisi concreta della inesistenza di alcun rischio sui prodotti dell’industria campana allo stesso dirigente ministeriale che dovrebbe occuparsi di gestire le allerta alimentari. Con ulteriore sollecito a volerne verificare la correttezza e assumere la responsabilità relativa al proprio incarico.
L’attivazione di allerta in numerose Regioni e autorità sanitarie territoriali e il concreto rischio di interventi scoordinati – sulla base di analisi del rischio che ogni ente dovrebbe a sua volta eseguire ma è spesso privo delle competenze e risorse necessarie – postula infatti il dovere di coordinamento del citato ufficio.
Tale ufficio è tra l’altro è il National Point of Contact nel sistema europeo di allerta su alimenti e mangimi (RASFF) e ha la responsabilità di classificare il rischio, oltreché di fornire puntuali aggiornamenti (follow-up) al riguardo. (6)
Richiesta di coordinamento alla Commissione europea
Il 21.6.22 lo scrivente si rivolgeva perciò al direttore generale della DG Sante (Directorate General for Food Safety and Public Health) presso la Commissione europea, e al Capo della sua Unità G.4 (Food Hygiene & Fraud) responsabile delle allerta in UE, affinché a loro volta:
– preso atto della presenza sul RASFF di una notifica per informazione (Germania) e due per allerta (Spagna, Italia), tutte relative alla presenza di residui di arachidi in additivo alimentare lecitina di soia prodotto in India e utilizzato in un’ampissima varietà di prodotti alimentari,
– dato atto della sostanziale differenza di approccio tra i 24 Stati membri coinvolti in tali notifiche, laddove il Paese membro che ha registrato i livelli più elevati di arachide nella lecitina (Germania, >200 ppm) ha valutato l’inesistenza di rischio sui prodotti che la contengano come additivo, proprio applicando l’unico standard internazionale validato per eseguire tale analisi (Vital 3.0), e diversi altri Paesi (es. Belgio, Olanda, Bulgaria, UK) hanno seguito lo stesso approccio di valutazione concreta di assenza di rischi per i consumatori allergici associati al consumo di alimenti che contengano quote infinitesime di additivo con impurità neppure rilevabili mediante analisi,
– dato atto dell’inaccettabile ritardo del National Point of Contact italiano nell’eseguire la doverosa analisi concreta del rischio di sicurezza degli alimenti prodotti mediante impiego della lecitina di soia importata in Italia, i cui livelli di impurità con arachide sono peraltro i più bassi finora registrati in UE,
provvedessero a coordinare l’analisi e gestione del rischio nel mercato interno, ove nel solo 2021 sono state importate 25.000 tonnellate di lecitina di soia indiana potenzialmente interessata da impurità e tuttavia inoffensiva per i pazienti allergici, fatta comunque salva un’analisi concreta dei rischi, allorché impiegata come additivo nei 5 milioni di tonnellate di alimenti che solo nel 2021 (anno a cui si attribuisce il principio del cross-contact) sono stati prodotti e consumati nell’intera UE e vari altri Paesi (63 quelli finora coinvolti per follow-up nelle tre notifiche RASFF). Senza che sia stata mai registrata neppure una reazione allergica a ciò relativa.
Abusi di potere, primo atto
Il 23.6.22 una ASL campana trasmetteva alla gloriosa industria lì basata, ‘per opportuna conoscenza’, una email ove si richiamavano generiche indicazioni di ritiro e richiamo dei prodotti, senza avere eseguito come è invece suo primario compito l’analisi del rischio che costituisce presupposto per l’adozione delle azioni correttive previste dal reg. CE 178/02 all’articolo 19. Tale regolamento, si noti bene, ha rango sovra-costituzionale nella gerarchia delle fonti di diritto e la sua disapplicazione non può certamente venire giustificata con il richiamo a una linea guida adottata in Conferenza Stato-Regioni.
L’incerta comunicazione detta è il punto di caduta di uno scaricabarile sistemico, laddove
– l’autorità competente per territorio omette la doverosa analisi del rischio. Senza tenere alcun conto dell’analisi scientifica prontamente notificatale dall’industria in questione né eseguire campionamento ufficiale dei prodotti né tantomeno avere raccolto segnalazioni di reazioni allergiche di sorta. Si sottolinea che la puntuale valutazione dell’analisi e delle successive azioni dell’operatore del settore alimentare (ai sensi del reg. CE 178/02, articolo 19) costituisce la premessa per motivare l’atto amministrativo ove l’autorità decida di contestare la gestione dell’operatore,
– anziché motivare il proprio atto con la doverosa analisi del rischio che su di essa incombe, la ASL territoriale riferiva di essersi rivolta al nodo regionale. Il quale a sua volta, anziché valutare l’analisi del rischio prodotta dall’operatore, aveva chiesto lumi all’ufficio allerta (nomen ipsum) del Ministero della Salute,
– il dirigente ministeriale dell’ufficio allerta a sua volta, anziché esaminare i dati offerti dall’industria campana a riprova della garanzia della assoluta sicurezza dei suoi prodotti, rinnegava la propria competenza asserendo l’ipotetica responsabilità di altro ufficio che invece si occupa di etichette. Come se l’analisi del rischio di una reazione immune all’apporto di 0,05 ppm di proteina allergenica (pari a 0,2 ppm di arachide, neppure rilevabili dal CERN) da parte di un paziente allergico avesse alcunché a che fare con l’etichettatura dei prodotti.
Prima diffida
Il 28.6.22 lo scrivente notificava alla ASL campana la diffida ad annullare in autotutela il proprio provvedimento 23.6.22. Evidenziando come lo stesso fosse privo di alcuna motivazione e il pur incerto ordine di ritiro e/o richiamo di alimenti sicuri in esso accennato sia causa di un ingiustificato danno di valore milionario che mette a repentaglio la sopravvivenza di un’industria campana con 130 lavoratori. Industria che ha dato ottima prova della sua ineccepibile responsabilità.
L’industria campana aveva infatti attivato un blocco temporaneo dei lotti ove l’additivo è stato impiegato, mediante istantanea comunicazione ai propri distributori e clienti resa possibile da un sistema di tracciabilità ottimale, certificato tra l’altro per il rispetto di schemi internazionali di gestione della sicurezza alimentare (IFS, BRC). E ha revocato tale blocco solo dopo avere ricevuto conferma scientifica e dimostrazione matematica della sicurezza dei suoi prodotti.
Sollecito di coordinamento alla Commissione europea
Il 29 e 30.6.22 lo scrivente aggiornava la Commissione europea in merito all’escalation dell’allerta provocata dalla ASL campana, che ha a sua volta provocato l’attivazione delle autorità sanitarie di Spagna, Romania, Bulgaria e Croazia. L’importatore in Italia della lecitina di soia indiana è stato a sua volta informato dell’attivazione dell’allerta in Francia. In aggiunta a quella di numerose ASL in ogni Regione d’Italia, all’inseguimento dei clienti dell’industria campana.
Le autorità ‘responsabili’ dei vari territori tutte a loro volta hanno dato esecuzione alla notizia di richiamo per un’allerta fondata su un falso ideologico in atto pubblico, essendo stati identificati come gravemente rischiosi alimenti invece sicuri. La DG Sante non ha però degnato di risposta le due istanze scritte nell’interesse di oltre 800 imprese travolte dal delirio collettivo dei burocrati, né ha a tutt’oggi adempiuto ai propri doveri di coordinamento della rete europea di analisi del rischio.
Intervento politico
Il 29 e 30.6.22 lo scrivente sottoponeva quindi la vicenda al Sottosegretario di Stato presso il ministero della Salute Prof. Pierpaolo Sileri, la cui Segreteria rispondeva immantinente comunicando la registrazione della pratica urgente ‘Omissione di atti d’ufficio nell’analisi e gestione di allerta alimentare’ con apposito protocollo SSS.AOP.MM.1059.
L’1.7.22 la Segreteria del Sottosegretario Sileri confermava di avere subito interessato gli uffici ministeriali competenti. A ogni buon conto chi scrive ha coinvolto anche il Sottosegretario Paolo Costa e il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Avuto riguardo alla delega del Sottosegretario e alla giurisdizione concorrente delle Regioni in materia di sicurezza alimentare.
Abusi di potere, secondo atto
L’1.7.22 il direttore del Dipartimento di Prevenzione e il ‘responsabile nodo aziendale’ dell’ASL campana replicavano alla diffida 28.6.22 di chi scrive con la retorica già annotata nella precedente comunicazione della stessa ASL. E dunque, anziché finalmente esaminare l’analisi scientifica del rischio e trasmessa alla predetta ASL l’ormai lontano 16.6.22, ed esprimere ove del caso puntuali perplessità su argomenti specifici eventualmente degni di approfondimento:
– liquidava la predetta analisi come ‘arbitraria’, ignorandone in tutta evidenza il contenuto (poiché il sistema scientifico Vital 3.0 non consente margini di arbitrio nell’interpretare i risultati di calcoli matematici) e i riconoscimenti internazionali,
– ometteva la doverosa analisi del rischio, attività che doveva venire eseguita con urgenza già il 16.6.22 per ragioni di salute pubblica (peraltro inesistenti),
– allegava scambi di posta elettronica tra i vari uffici ministeriali, a riconferma dello scaricabarile in corso sui tre livelli locale, regionale e nazionale,
– adduceva l’esigenza di eseguire con calma, nei cinque giorni a seguire, un campionamento ufficiale dei prodotti dell’incolpevole e diligente impresa campana a spese esclusive della stessa,
– sottolineava che ‘soltanto in seguito al sopra descritto processo di rilevazione
potranno essere adottate eventuali ulteriori e diverse determinazioni, in mancanza delle quali rimarranno vigenti le disposizioni già poste in essere’.
Emergenza in corso
La gestione grottesca di questa allerta da parte dei ‘competenti’ uffici di ASL, Regioni, ministero della Salute e Commissione europea sta aggravando, di giorno in giorno, i terribili danni a carico di un’industria campana da cui dipende la sussistenza di centinaia di famiglie, considerato anche l’indotto generato dalle sue attività, e degli oltre 800 clienti a cui sono stati forniti alimenti sicuri, tanto per la popolazione generale quanto per la comunità dei pazienti allergici. (7)
Danni diretti che comprendono la continua sottrazione delle risorse umane ai loro compiti ordinari per rassicurare e supportare i clienti e i loro clienti, interloquire con le autorità, gestire le operazioni di ritiro e affrontare i costi della logistica. Ma soprattutto danni indiretti, legati al pregiudizio della reputazione internazionale dopo che i clienti, a causa degli abusi di potere, si sono trovati sotto assedio delle autorità con la minaccia di dover bloccare le merci e attivare a loro volta ritiri e richiami. Con conseguente rischio di perdita significativa di clienti e quote di mercato.
A ciò si aggiungono i danni subiti dall’importatore in Italia, società a sua volta certificata IFS (International Food Standard) che da vent’anni seleziona per i propri clienti la miglior lecitina di soia di alta qualità. Lecitina prodotta da un gruppo industriale indiano leader di settore, certificato FSSC 22000 (standard internazionale ISO 22000:2018), in uno stabilimento hi-tech che confeziona i prodotti in ‘camera bianca’ (massimo livello di protezione dai contaminanti).
Falso allarme per i consumatori allergici
Ancor più grave danno viene provocato dallo ‘scaricabarile’ delle autorità sanitarie ai diversi milioni di consumatori allergici in Italia e in Unione Europea. I quali
– sono già afflitti dalla sistematica illegittimità di etichette ridondanti di indicazioni volontarie e generiche del tipo ‘può contenere tracce di … (allergeni)’, (8)
spesso aggiunte alle etichette senza preventiva analisi dell’effettivo rischio di contaminazione degli alimenti (che a sua volta dovrebbe seguire il metodo Vital 3.0),
– non possono acquistare alimenti sfusi né consumare pasti fuori casa, a causa dell’ubiquitaria violazione delle regole di informazione al consumatore che le autorità sanitarie si ostinano a tollerare in molti Stati membri UE, (9)
e ora vengono frustrati da false allerta su alimenti sicuri e rischiano di subire l’ulteriore indisponibilità di decine di migliaia di prodotti a scaffale.
Sprechi alimentari
Il ritiro e richiamo generalizzato e ingiustificato di decine di migliaia di alimenti sicuri è inoltre causa di un ingiustificato spreco alimentare che, in assenza di una responsabile decisione sulla analisi e gestione del rischio allergeni, potrebbe venire esteso a decine di milioni di tonnellate di cibi sani e sicuri on Italia e in UE.
Ultima diffida
Il 2.7.22 lo scrivente ha notificato l’ultima diffida ai dirigenti responsabili della ASL campana, affinché annullino in autotutela e senza ulteriore ritardo i propri immotivati, perciò illegittimi ordini 23.6.22 e 1.7.22 di ritiro e richiamo dei prodotti dell’industria più volte citata, aggiornando di conseguenza il sistema di comunicazione delle allerta a livello nazionale ed europeo.
Il ministro della Salute Roberto Speranza e la Commissaria per la Salute e Sicurezza Alimentare Stella Kyriakides sono invitati a intervenire subito per mettere fine a una vicenda che ha messo in luce la completa irresponsabilità dei funzionari incaricati al coordinamento di analisi e gestione del rischio di sicurezza alimentare. I quali forse non sono all’altezza di gestire incarichi così delicati, ove è cruciale la capacità di risk management qui tragicamente naufragata.
La Commissaria Stella Kyriakides è altresì richiesta di interpellare EFSA, onde voler valutare l’idoneità e completezza del metodo di analisi rischio allergeni Vital 3.0 che si sottolinea essere stato predisposto e aggiornato dai più grandi esperti in materia di allergie alimentari, già membri di FARE (Food Allergy Research and Education). Affinché il suo utilizzo venga imposto a tutti gli operatori del settore alimentare già in fase di autocontrollo, in esecuzione del reg. UE 2021/382. (10)
Giustizia
Gli operatori danneggiati da questa pessima gestione delle false allerte potranno ottenere tutela presso le autorità giudiziarie competenti, in Italia e in Lussemburgo, anche ai fini del risarcimento dei danni presso le amministrazioni e i dirigenti responsabili. La nostra squadra è disponibile a sostenere queste azioni, affinché sia fatta giustizia una volta per tutte.
Un magistrato inquirente di grande spessore è stato frattanto informato delle azioni perpetrate dai dirigenti della ASL a danno di primaria industria campana, affinché voglia acquisire gli atti del procedimento amministrativo tuttora pendente e valutare l’eventuale sussistenza di delitti perseguibili d’ufficio.
‘Come è misera la vita tra gli abusi di potere’ (cit. Franco Battiato, Up patriots to arms).
Dario Dongo
Cover elaborata su vignetta © 2021 CartoonStock Ltd, licenza 1.7.22
Note
(1) Dario Dongo. RASFF, arachidi nella lecitina di soia dall’India. Analisi del rischio. GIFT (Great Italian Food Trade). 3.6.22
(2) Dario Dongo. Analisi del rischio contaminazione allergeni, il nodo irrisolto. GIFT (Great Italian Food Trade). 21.6.22, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/analisi-del-rischio-contaminazione-allergeni-il-nodo-irrisolto
(3) Ritiro e richiamo di alimenti sicuri? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 28.6.22, https://www.foodagriculturerequirements.com/sicurezza/ritiro-e-richiamo-di-alimenti-sicuri-risponde-lavvocato-dario-dongo/
(4) Annamaria Testa. Scaricabarile, il gioco di incolpare qualcun altro. Nuovo e utile. 14.7.19, https://nuovoeutile.it/scaricabarile-il-brutto-gioco-di-incolpare-qualcun-altro/
(5) Il Limit of Detection (LoD) della gran parte dei laboratori accreditati è 10 ppm=mg/kg, per il metodo consolidato PCR, e di 0,75 ppm per il metodo ELISA che tuttavia presenta margini di incertezza non trascurabili su matrici complesse come la lecitina. La Commissione europea non ha infatti stabilito un metodo ufficiale di analisi
(6) Commissione europea, DG Sante. Direzione G, Crisis management in food, animals and plants. Unità DDG2.G5, Alerts, traceability and committees Standard operating procedures of the Rapid Alert System for Food and Feed. Versione 1, revisione 6. V. RASFF SOP 5: Transmitting a notification to the ECCP. Paragrafo 5, Classification (pagina 30). Su https://bit.ly/3ui7ymA
(7) Ipotizzando per difetto che ciascuno degli 800 clienti dell’industria campana – a loro volta industrie e/o imprese alimentari o distributori all’ingrosso – abbia distribuito i prodotti falsamente qualificati come pericolosi a una media di 12,5 loro clienti professionali (es. pubblici esercizi, food service, supermercati, negozi), il numero delle imprese coinvolte in questa vicenda kafkiana è 10.000,
(9) Marta Strinati. Etichettatura degli allergeni, il grande caos. Lo studio di Utrecht. GIFT (Great Italian Food Trade). 9.8.21,
(9) Dario Dongo. Allergie al ristorante, pericolo garantito. Studio tedesco. GIFT (Great Italian Food Trade). 26.5.19,
(10) Dario Dongo. https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/reg-ue-2081-382-cultura-della-sicurezza-redistribuzione-alimenti-gestione-allergeni/. GIFT (Great Italian Food Trade). 9.3.21,
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.