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Frodi alimentari, Centro di conoscenza CE

Il 13 marzo 2018 la Commissione europea presenta al Parlamento il nuovo ‘Centro di conoscenza per le frodi e la qualità degli alimenti’. Prime notizie e perplessità a seguire.

Premessa, le frodi alimentari in UE

La legislazione europea a presidio della sicurezza alimentare è la più avanzata a livello planetario. La sua riforma strutturale, avviata con il Libro Bianco per la sicurezza alimentare (12.2.00), ha rappresentato un salto quantico nella direzione degli obiettivi posti. (1)

Le crisi di sicurezza alimentare dilagate a macchia d’olio nel Mercato interno, negli ultimi anni, hanno però mostrato l’incapacità del sistema europeo ad affrontare le situazioni più critiche. In particolare quando esse siano derivate da attività criminali. 

La filiera ha bisogno di integrità e di nuove regole. Per evitare il ripetersi di crisi internazionali come il Fipronil nelle uova, l’epatite E nelle salsicce, la salmonella nel latte per neonati

La Commissione Juncker tuttavia propone di affrontare questi problemi con un approccio di tipo ‘culturale’. Anziché mobilitare Vytenis Andriukaitis – Commissario UE per la Salute e la Sicurezza Alimentare – mette in campo Tibor Navracsics, Commissario UE per l’Istruzione e la Cultura, la gioventù e lo sport.  

Il Centro di conoscenza per le frodi e la qualità degli alimenti

Il Knowledge Centre for Food Fraud and Quality viene istituito presso il JRC (Joint Research Center, Centro comune di ricerca), sotto la responsabilità del Commissario per l’Istruzione e la Cultura Tibor Navracsics. (2)

Il Centro di conoscenza per le frodi e la qualità degli alimenti dovrebbe:

– ‘coordinare le attività di sorveglianza del mercato, ad esempio sulla composizione e le proprietà sensoriali degli alimenti offerti con lo stesso imballaggio e marchio su diversi mercati in tutta l’UE, (3)

– gestire un sistema di allarme rapido e di informazione per la frode alimentare, ad esempio attraverso il monitoraggio dei media e fornendo tali informazioni al pubblico in generale,

– collegare i sistemi di informazione degli Stati membri e della Commissione, come le banche dati che descrivono la composizione di alcuni prodotti agroalimentari di alto valore come il vino o l’olio d’oliva,

– generare conoscenze specifiche per Paese; ad esempio, mappando le competenze e le infrastrutture di laboratorio negli Stati membri.’

Il Knowledge Center for Food Fraud and Quality produrrà newsletter, mappe interattive, banche dati e relazioni periodiche e renderà queste informazioni accessibili al pubblico.’ (4)

Informazioni e cultura, cultura scientifica tradotta in linguaggio semplice a uso dei comuni cittadini, tutto bene. Ma non basta. Lo stesso sistema di allarme rapido a cui viene fatto cenno deve basarsi su un atto legislativo che definisca le responsabilità di notifica degli Stati membri.

Frodi alimentari in UE, le regole che mancano 

Per contrastare le frodi alimentari in UE, come si è già evidenziato, servono nuove regole. In particolare:

– nozione di frode. La premessa per combattere un fenomeno è inquadrarlo dal punto di vista giuridico. Serve perciò anzitutto una definizione di frode alimentare, armonizzata a livello UE, e l’accordo di tutti gli Stati membri a prevederne la punizione criminale, al pari dei reati associativi. Solo su tale base è infatti possibile attribuire agli organi di polizia giudiziaria poteri di indagine e cooperazione internazionale consoni agli obiettivi,

polizia giudiziaria. Bisogna estendere le attribuzioni dell’OLAF, da sempre incaricato alla repressione delle frodi, e definire i parametri di efficienza ed efficacia di controlli e interventi repressivi. Prevedendo appositi programmi di formazione e audit,

sanzioni. Le sanzioni principali, detentive e pecuniarie, devono venire accompagnate da pene accessorie volte a inibire le recidive. Ivi compresa la confisca delle imprese e dei beni. I condannati per frode devono venire registrati su un database pubblico europeo e interdetti da ogni attività nelle filiere di alimenti e mangimi,

– name & shame. I nomi di tutte le imprese e i loro responsabili, oltreché delle società di consulenza e certificazione coinvolte, devono venire resi noti su registri disponibili online al pubblico. Già a partire dalla notifica di allerta nel sistema Rasff (Rapid Alert System on Food and Feed), fatti salvi i doveri di aggiornare le notizie,

– cooperazione internazionale. La responsabilità di notifica dell’allerta nel sistema Rasff deve venire definire in termini perentori. Ogni giorno di ritardo nella notifica delle frodi sul sistema Rasff deve comportare l’applicazione automatica di sanzioni esemplari a carico dello Stato membro che ne risulti responsabile (per impedire il ripetersi di grotteschi ritardi, come da caso-scuola Fipronil).

Per ulteriori approfondimenti, si segnala l’ebook gratuito ‘Sicurezza alimentare, regole cogenti e norme volontarie

Dario Dongo

Note

(1) Cfr. General Food Law (reg. CE 178/02) e Pacchetto Igiene (reg. CE 852-853-854/04 e successivi, da ultimo il https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/controlli-il-ruolo-dellamministrazione-sanitaria/)

(2) Gli Knowledge Centers di JRC – già dedicati a politiche territoriali, migrazione e demografia, gestione del rischio di catastrofi, bioeconomia

– sono descritti in sintesi su https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc_paper-eu-policy-making-based-on-facts.pdf

(3) Il caso dei c.d. Dual Quality Foods, a cui proprio la settimana scorsa sono state dedicate estensive riunioni a Bruxelles 

(4) Così recita il comunicato-stampa originario, solo oggi integrato con qualche ulteriore spunto e il coinvolgimento della Commissaria UE per la Giustizia, i Consumatori e la parità di genere, Vêrá Jourová. Su http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1744_en.htm

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