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Vini, valori nutrizionali e lista ingredienti in vista, ma non troppo

I vini e i prodotti vitivinicoli aromatizzati dovranno finalmente indicare i valori nutrizionali e la lista degli ingredienti, a partire dall’8.12.23. Ma la trasparenza in etichetta delle bevande alcoliche in UE è di là da venire.

Il reg. UE 2021/2117 prescrive infatti la sola indicazione del valore energetico on-label, mentre le altre informazioni potranno venire fornite attraverso un non altrettanto immediato QR-code. Un approfondimento a seguire.

Rimane sempre e comunque doveroso indicare in etichetta gli allergeni e loro derivati di cui in Allegato II al reg. UE 1169/11, preceduti dalla dicitura ‘contiene’ (in assenza di elenco ingredienti) ovvero evidenziati.

1) Etichettatura delle bevande alcoliche, premessa

Il Food Information Regulation ha confermato l’esenzione di sempre a favore delle bevande alcoliche (> 1,2% alc. vol.), le quali rimangono esentate dagli obblighi di riportare in etichetta sia l’elenco degli ingredienti, sia la dichiarazione nutrizionale. Delegando tuttavia la Commissione europea, entro il 13.12.14, a stilare una relazione ‘intesa a chiarire

  • se le bevande alcoliche debbano in futuro sottostare, in particolare, al requisito di fornire le informazioni relative al valore energetico, e
  • precisare i motivi che giustifichino eventuali deroghe,
  • tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza con altre politiche pertinenti dell’Unione’ (reg. UE 1169/11, articolo 16.4).

2) Bevande alcoliche, work in progress

La Commissione europea, con sette anni di ritardo, il 24.6.21 ha espresso l’intenzione di rivedere le regole di etichettatura delle bevande alcoliche (1,2). Tenuto anche conto del Piano europeo per combattere il cancro, ove si sottolineano le correlazioni tra il consumo di alcol e l’insorgenza dei tumori, oltreché di obesità e varie malattie non trasmissibili (Non-Communicable Diseases, NCDs). (3)

Le rappresentanze dei diversi settori produttivi in UE a loro volta hanno adottato alcuni impegni, attraverso appositi Memorandum of Understanding:

  • i produttori di birra garantiscono trasparenza completa su tutti i prodotti entro fine 2022, (4)
  • i produttori di altre bevande alcoliche si limitano a fornire notizia in etichetta sul valore energetico (5,6).

3) Vino, i nuovi obblighi di informazione

La recente riforma della PAC (Politica Agricola Comune) è intervenuta – attraverso il reg. UE 2021/2117 (7) – sull’etichettatura dei vini attraverso la modifica dell’OCM unica (reg. CE 1308/2013, art. 119) e la definizione, presentazione, etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (reg. UE 251/2014, nuovo art. 6 bis).

Le nuove disposizioni prevedono l’obbligo di indicare – a decorrere dall’8.12.23 – sia la dichiarazione nutrizionale obbligatoria, sia l’elenco degli ingredienti. (8) Di particolare rilievo, nei prodotti vitivinicoli, anche per garantire la trasparenza delle etichette in merito alla presenza di additivi alimentari che i consumatori hanno diritto a conoscere.

3.1) Trasparenza ipotetica

Le lobby dei produttori di vini, ancora una volta, hanno avuto la meglio sui consumatori e la società civile:

  • il 77% dei partecipanti alla consultazione pubblica condotta dalla Commissione europea nel 2021-2022 aveva richiesto informazioni complete in etichetta, (9) eppure
  • il legislatore europeo ha invece stabilito che i produttori possano ‘limitare il contenuto della dichiarazione nutrizionale sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta al solo valore energetico e di mettere a disposizione la dichiarazione nutrizionale completa e l’elenco degli ingredienti in formato elettronico’ (reg. UE 2021/2117, cons. 42 e 80).

3.2) Dichiarazione nutrizionale, modalità di espressione

La dichiarazione nutrizionale sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta può essere limitata al valore energetico, che può essere espresso mediante il simbolo “E” per l’energia.

In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica mediante indicazione sull’imballaggio o sull’etichetta a esso apposta.

Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti’. (10)

3.3) Lista ingredienti, modalità di espressione

L’elenco degli ingredienti può venire ‘fornito per via elettronica mediante indicazione sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta. In questo caso, si applicano le prescrizioni seguenti:

a) non sono raccolti o tracciati dati degli utenti,

b) l’elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing, e

c) l’indicazione delle informazioni’ relative agli allergeni ‘figura direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta.’ (10)

4) Vino, allergeni sempre in etichetta

Il reg. UE 2019/33 richiama a ogni buon conto il dovere di indicare sempre, in etichetta dei vini l’eventuale presenza di allergeni e/o loro derivati. (11) Riferendo al doveroso impiego, a seconda dei casi, dei seguenti termini:

  • «solfiti» o «anidride solforosa»,
  • «uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» o «ovoalbumina»,
  • «latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte» (reg. UE 2019/33, All. I).

allergeni nel vino

I termini sopra detti possono venire accompagnati dal corrispondente pittogramma di cui in Allegato I, parte B, del citato regolamento (v. immagine sopra). (12)

5) Entrata in vigore e periodo transitorio

Le nuove regole sull’etichettatura del valore energetico, nonché il richiamo ‘per via elettronica’ ai valori nutrizionali e la lista degli ingredienti, si applicano a decorrere dall’8.12.23.

I vini e vini aromatizzati che sono stati prodotti ed etichettati prima di tale data possono continuare a venire immessi sul mercato UE fino a esaurimento delle scorte (art. 5.8).

Dario Dongo

Note

(1) Commissione europea, Inception Impact Assessment, Ref. Ares(2021)4128214, 24.6.21

(2) Marta Strinati. Etichettatura delle bevande alcoliche, lavori in corso a Bruxelles. GIFT (Great Italian Food Trade). 15.10.21

(3) Isis Consuelo Sanlucar Chirinos. Bevande alcoliche, il Parlamento UE cancella la proposta di avvertenza in etichetta su alcol e rischi di tumori. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.2.22

(4) Memorandum of Understanding (MoU) 5.9.19. Proud To Be Clear: Ingredients and Nutrition Labelling of Beer, https://beerwisdom.eu/wp-content/uploads/2019/09/mou-beer-label-web-001.pdf

(5) MoU 4.6.19. On the provision of nutrition information & ingredients listing of spirit drinks sold in the EU. https://beerwisdom.eu/wp-content/uploads/2019/09/mou-beer-label-web-001.pdf.

(6) Sarasa Renedo, A., Moz Christofoletti, M., Grammatikaki, E. and Wollgast, J. (2022). Provision of ingredient, energy and full nutrition information on alcoholic beverages, EUR 31096 EN. JRC. Publications Office of the European Union, Luxembourg. ISBN 978-92-76-53110-4, doi:10.2760/89459, JRC129446

(7) Regolamento (UE) n. 2021/2117, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (…)

(8) Dario Dongo, Giorgio Perrone. Vini dealcolizzati, nuove regole UE e alto potenziale di crescita. L’ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 8.2.22

(9) European Commission. Factual summary report of the online public consultation in support of the revision of the Food Information to Consumers regulation. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Food-labelling-revision-of-rules-on-information-provided-to-consumers/public-consultation_it Ref. Ares(2022)3403916, 3.5.22

(10) Reg. UE 2021/2117. Nuovi articoli 116-bis, comma 33 (aggiunto al reg. UE 1308/13), e 6-bis aggiunto al reg. UE 251/14

(11) Reg. UE 1169/11, articolo 21 e Allegato II

(12) Reg. UE 2019/33, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione. V. art. 41

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