Il dolcificante di origine naturale Stevia è protagonista di un nuovo bidone. Un imbroglio, un Kasten, per dirla nella lingua di Bolzano/Bozen ove ha sede la Unterhofer & Partner, il produttore dell’edulcorante in esame.
Stevia delle mie brame
Il grande successo della stevia deriva dalle sue preziose caratteristiche. I glicosidi steviolici sono ottenuti da una pianta (Stevia rebaudiana, appunto), da pochi anni coltivata anche in Italia. Il loro potere dolcificante è stimato essere circa 300 volte superiore a quello dello zucchero, senza tuttavia apportare calorie né avere effetti cariogeni.
La stevia si distingue soprattutto, rispetto agli edulcoranti di sintesi (1) – che pure vantano un elevato potere dolcificante, senza apportare calorie, né aggredire i denti – in ragione dell’assenza di rischi per la salute legati al suo consumo.
Il crescente successo della stevia sul mercato ha tuttavia indotto alcuni operatori a vantarne l’utilizzo nei prodotti con modalità non corrette, a volte anzi del tutto fuorilegge. Come nel caso dell’etichetta in esame, di cui si forniscono immagini a seguire.
Il QUID occulto
Secondo la regola del QUID (Quantity of Ingredients Declaration), ‘l’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:
a) figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore;
b) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o
c) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto’. (2)
Il fronte dell’etichetta di Unterhofer & Partner mostra a caratteri cubitali la dicitura ‘Stevia 1:1’. Senza tuttavia rivelare la quantità del prezioso estratto della citata pianta che è presente nel prodotto. La lista ingredienti mostra solo che il primo componente è un altro edulcorante di valore ben inferiore, l’eritritolo.
Un’omissione da palma nera, che svilisce i diritti dei consumatori e inquina la concorrenza di operatori onesti. I quali invece, nel rispetto delle regole europee, offrano notizia esatta sulla quantità dell’ingrediente di pregio.
Altre notizie ingannevoli
L’etichetta di Unterhofer ridonda di dichiarazioni ‘free from’, per vantare cosa il prodotto non contiene. Ed è ingannevole, ad avviso di chi scrive, sotto diversi aspetti:
– senza glutine. Il ‘gluten-free’, sebbene di gran moda, può venire riferito a quei soli alimenti che appartengono a categorie ove il glutine potrebbe essere presente. (3) Non certo a un prodotto il cui primo ingrediente (eritritolo) è derivato da mais e il secondo da una pianta erbacea, (4)
– senza lattosio. Tale indicazione, come si è di recente evidenziato, viene riservata a latte e prodotti lattiero-caseari. Ed è sicuramente illecita su un prodotto che neppure contenga traccia dei citati ingredienti,
– vegano. E ci mancherebbe altro! Esiste forse alcun ingrediente vegetale con ingredienti di origine animale? Diverso sarebbe il caso di una caramella gommosa, ove l’indicazione ‘vegetariano’ o ‘vegano’ può valere a distinguere il prodotto che non contenga ingredienti nascosti di origine animale (es. gelatina, colorante cocciniglia). (5) Ma qui, non è davvero il caso.
La trasparenza, nell’etichetta in esame, non è proprio di casa. È lecito dubitare che eritritolo e glicosidi steviolici possano venire designati come ‘ingredienti naturali’, tenuto conto dei rispettivi processi di lavorazione. E suscitano perplessità affermazioni apodittiche come ‘lavorazione sofisticata‘ o ‘piante la cui coltivazione è controllata‘.
Quanto, cosa, come? E soprattutto, chi controlla?
Dario Dongo e Marta Strinati
Note
(1) Per la definizione degli edulcoranti di sintesi, e la loro distinzione rispetto agli edulcoranti di massa, si vedano i precedenti articoli https://www.greatitalianfoodtrade.it/dolcificare/dolcificanti-un-mondo-di-additivi e https://www.greatitalianfoodtrade.it/dolcificare/dolcificanti-intensivi
(2) V. reg. UE 1169/11, articolo 22. Altri clamorosi esempi, a tutt’oggi impuniti, di violazione di questa norma sono rappresentati dalle barrette Kellogg’s ‘Special K’ (https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/kellogg-s-special-bidone-k) e da vari formaggi fusi a fette (https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/cheese-scam-la-frode-a-fettine, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/cheese-scam-la-frode-prosegue). Sempre in attesa che l’ICQRF batta un colpo
(3) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 7.1.c
(4) Un altro colossale inganno, che vale la pena rammentare in attesa delle doverose sanzioni, è quello del tè senza glutine (https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/tè-senza-glutine)
(5) Circa le proposte di definizione di alimenti vegetariani e vegani, si veda https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/vegetariano-e-vegano, https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/vegetariano-e-vegano-identità-e-garanzie-una-proposta