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Senza olio di palma, il ministero approva l’etichetta

‘Senza olio di palma’, il messaggio forse più in voga sulle etichette alimentari da un paio d’anni a questa parte, riceve il via libera anche dal Mi.S.E. Al pari di altre indicazioni del tipo ‘Free from…’, nel rispetto dei criteri generali su informazione al consumatore e pratiche commerciali leali.

I paladini del Made in Italy hanno saputo rispondere alla crescente sensibilità dei consumatori verso alimenti sani, buoni e giusti. Nel rispetto della cultura alimentare italiana e della dieta mediterranea, che col sanguinario grasso tropicale non hanno nulla da spartire, lo hanno eliminato dai loro prodotti. Rigettando ogni falso teorema sulla sua asserita sostenibilità.

I palmocrati, riscontrato l’insuccesso delle attività di lobby e disinformazione, hanno così cercato di dedurre l’illegittimità dell’indicazione ‘Senza olio di palma’ in etichetta. Ci aveva provato la Malesia in Expo, e pure un’associazione industriale di categoria. Con argomenti poi curiosamente ripresi dal Codacons.

 

È dunque necessario fare chiarezza sulle regole che si applicano in Europa all’etichettatura degli alimenti. Con riguardo alla legittima apposizione di talune diciture riferite al contenuto dei prodotti. In particolare, all’assenza di taluni ingredienti (es. senza additivi, coloranti, conservanti, grassi idrogenati, olio di palma, ingredienti di origine animale).

Le indicazioni del tipo ‘Free from…’ – alla luce della legislazione alimentare applicabile in UE – si qualificano come indicazioni volontarie in etichetta. (1) Messaggi finalizzati a promuovere i vari prodotti seguendo i trend del mercato, la cui legittimità è vincolata al rispetto di una serie di condizioni:

– le informazioni non si qualifichino come claims nutrizionali o salutistici (es. senza grassi, light) e siano quindi escluse dall’applicazione del Reg. CE 1924/06. (2) Né siano espressamente vietate (come il riferimento ad acidi trans-grassi e colesterolo),

– le notizie siano veritiere (e dimostrabili), ove del caso basate su dati scientifici pertinenti,

– i dati vengano esposti con chiarezza, senza ambiguità. Nel rispetto delle definizioni offerte dalla legislazione applicabile (che non prevede, ad esempio, i concetti di ‘additivi chimici‘ o di ‘aromi vegani‘),

– non si enfatizzino caratteristiche del prodotto che risultino comuni a tutti gli altri alimenti della stessa categoria, (3)

È quindi legittimo evidenziare le caratteristiche peculiari della ricetta di un prodotto alimentare, tra cui l’assenza di alcuni ingredienti, per distinguerlo rispetto ad altri della stessa categoria che potrebbero avere caratteristiche diverse. E consentire al consumatore medio di eseguire scelte informate d’acquisto, consone alle proprie aspettative. Grazie a messaggi chiari, magari anche esposti sul fronte etichetta, senza bisogno di studiare il significato di una denominazione legale dell’alimento né di trovare la versione in italiano di una complessa lista ingredienti multi-lingua.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico -interpellato a tale proposito da un’industria italiana virtuosa – ha confermato la correttezza dell’interpretazione proposta, nella lettera di cui si allega copia. (4) Parola chiave, factual statement. Nel rispetto delle condizioni sopra accennate.

Dario Dongo

Note

(1) Reg. UE 1169/2011, art. 36

(2) Reg. CE 1924/06 e successive modifiche, Allegato

(3) Dovrebbe perciò ritenersi inammissibile, ad esempio, il vanto dell’assenza di palma in un hamburger. Cfr. reg. UE 1169/2011, art. 7.1.c

(4) V. ALLEGATO. L’identità del destinatario della missiva viene omessa per esigenze di privacy del singolo operatore

 

 

 

 

 

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