Dopo avere analizzato le regole – e denunciato gli abusi – sulla dicitura ‘senza glutine‘, è ora di considerare il tema ‘senza lattosio’. Indicazione che il Ministero della Salute ammette sui soli prodotti lattiero-caseari e invece oggi si trova pure sulle pubblicità dei panettoni (!). L’ABC delle regole.
‘Free from’, glutine e lattosio
Le diciture ‘free from’– in etichetta dei prodotti alimentari – esprimono l’assenza di determinate sostanze (es. residui di pesticidi) o ingredienti (es. OGM, olio di palma). Si tratta di indicazioni volontarie, generalmente prive di disciplina specifica e perciò soggette ai criteri generali di lealtà e trasparenza dell’informazione al consumatore. (1)
Le indicazioni relative a glutine e lattosio seguono invece apposite regole, le quali derivano dalla previgente disciplina dei prodotti destinati a un’alimentazione particolare. (2) Tali regole rispondono al bisogno di alcune categorie vulnerabili di consumatori di ricevere notizie esatte, secondo parametri omogenei.
L’assenza o il ridotto contenuto di glutine e di lattosio, di conseguenza, possono venire vantate solo su alcuni prodotti, nel rispetto di appositi criteri che esprimono precisi significati. (3) Proprio perché si tratta di informazioni di rilevanza sanitaria, il cui contenuto non può venire rimesso all’arbitrio dei singoli operatori.
‘Senza lattosio’, ‘a ridotto contenuto di lattosio’. Quali regole?
Il Ministero della Salute ha chiarito, con apposite circolari, le condizioni per l’utilizzo in etichetta delle diciture ‘senza lattosio’ e ‘a ridotto contenuto di lattosio’. Precisando anzitutto che tali notizie sono riservate a ‘latti e prodotti lattiero-caseari’.
‘Data la situazione esistente, considerati anche il parere EFSA del 2010 e quello della Commissione unica sulla dietetica e la nutrizione del 12 giugno 2015, l’indicazione “senza lattosio” può essere impiegata per latti e prodotti lattiero-caseari con un residuo di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o ml, in attesa che la questione venga armonizzata a livello europeo.
Per utilizzare la predetta indicazione i prodotti in questione devono riportare l’informazione in etichetta sulla specifica soglia residua di lattosio con modalità del tipo “meno di”. La soglia indicata deve risultare comunque inferiore a 0,1g per 100g o 100ml.
Solo per i latti e i latti fermentati può essere impiegata l’indicazione “a ridotto contenuto di Iattosio” se il residuo del disaccaride è inferiore a 0,5 g per 100 g o ml. Sulle etichette di tali prodotti va riportato che it tenore di lattosio è “meno di 0,5 g per 100 g o mI”.
Per fornire una informazione precisa ai consumatori sui contenuti dei prodotti delattosati “senza lattosio” o “a ridotto tenore di Iattosio”, va riportata in etichetta anche una indicazione del tipo “iI prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio“.(4)
La lunga stagionatura dei formaggi – es. Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone Valpadana – a sua volta consente di ottenere riduzioni significative del loro tenore di lattosio. Il Ministero della Salute ha perciò chiarito, anche in relazione a tali prodotti, le modalità di informazione al consumatore.
‘Nei prodotti lattiero-caseari in cui l’usuale processo di produzione porta all’eliminazione o alla riduzione del contenuto di lattosio possono essere riportate in etichetta le seguenti indicazioni (alle stesse condizioni definite per i prodotti delattosati):
1) “naturalmente privo di lattosio”(o espressione equivalente) quando il tenore residuo di Iattosio, da riportare in etichetta, é inferiore a 0,1 g/100 g;
2) “naturalmente a ridotto contenuto di lattosio (o espressione equivalente) quando il tenore residuo di lattosio, da riportare in etichetta, é “inferiore a 0,5 g/100/g”.
Per entrambe le categorie di prodotti va riportato in etichetta:
– che l’assenza di lattosio o la sua ridotta presenza sono una conseguenza “naturale” del tipico processo di fabbricazione con il quale si ottiene il formaggio in questione;
– una indicazione del tipo “contiene galattosio“.
Nel solo caso dei prodotti “naturalmente privi di lattosio”, se si ritiene di poter quantificare e garantire una soglia residua massima di galattosio, puó essere utilizzata in altemativa alla precedente una dizione del tipo “contiene galattosio in quantità inferiore a …” nell’ottica di fornire informazioni precise anche per un eventuale uso da parte dei galattosemici.’(5)
Dario Dongo
Note
(1) Si riferisce al reg. UE 1169/11 (articoli 7 e 36) e alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali (dir. 2002/29/CE), recepita in Italia attraverso il Codice del Consumo (d.lgs. 206/05) e il d.lgs. 145/07. Si veda anche il precedente articolo
(2) Cfr. dir. 2009/39/CE, abrogate dal reg. UE 609/2013
(3) Ed è perciò del tutto inammissibile, ad esempio, riferire l’assenza di glutine su bevande a base di tè. Si veda l’articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/tè-senza-glutine
(4) Ministero della Salute, DGISAN, Circolare 7.7.15 (27673-P)
(5) Ministero della Salute, DGISAN, Circolare 16.6.16 (24708-P)
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.