HomeEtichetteSanzioni reg. UE 1169/2011, il d.lgs. 231/2017

Sanzioni reg. UE 1169/2011, il d.lgs. 231/2017

In Gazzetta Ufficiale 8.2.18 il decreto legislativo 231/2017. Recante disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento UE 1169/11 – Food Information Regulation – e della direttiva 91/2011/UE, c.d. direttiva lotto. (1) In vigore a decorrere dal 9 maggio 2018, dopo due anni e mezzo d’impunità.

L’analisi del decreto sanzioni reg. UE 1169/2011 è già stata offerta su questo sito con una trilogia di articoli, rispettivamente dedicati a:

– campo di applicazione, responsabilità, sanzioni di carattere generale per omissioni o inesattezze d’informazione. Le pene amministrative pecuniarie variano tra i 1.000 a 24.000 euro, con un picco di 40 mila euro per l’esposizione in vendita di alimenti soggetti a data di scadenza a partire dal suo giorno successivo. L’impianto sanzionatorio, si noti bene, deve venire applicato anche alle vendita a distanza.

Due importanti precisazioni, le ammende possono venire diminuite fino a un terzo nei confronti delle micro-imprese (meno di 2 milioni di euro di fatturato e meno di dieci dipendenti),

 esercizi pubblici e ristoranti, alimenti venduti sfusi e preincarti, distributori automatici, lotto. L’omissione, generalità o incompletezza delle notizie relative alla presenza di ciascun allergene in ogni alimento o piatto in vendita o a servizio può costare caro, dai 3.000 ai 24.000 euro.

Il decreto precisa altresì il dovere di comunicare all’avventore per iscritto quando un alimento sia stato decongelato.

– autorità competenti e procedure. I protagonisti sono l’amministrazione sanitaria e l’Istituto centrale per il centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF, senza nulla togliere alle altre autorità investite del controllo pubblico ufficiale).

Gli operatori ‘illibati’ hanno diritto, solo per la prima volta, a una diffida preventiva. La prima passi, ma si adeguino le informazioni. Altrimenti, e in ogni caso a seguire, è sanzione. A ridursi del 30% quando si paghi nei 5 giorni dalla notifica del verbale di contestazione.

Un osceno condono di fatto è infine accordato ai prodotti recanti etichette ‘non conformi al presente decreto’. I quali potranno sfuggire a sanzione fino a esaurimento scorte, purché etichettati prima della sua entrata in vigore. Sebbene in contrasto con un regolamento europeo pubblicato 7 anni fa (!).

Dario Dongo

Note

(1) Cfr. http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-08&atto.codiceRedazionale=18G00023&elenco30giorni=true

Articolo precedenteInsetti a tavola in UE
Articolo successivoSoia migliore bevanda vegetale

Articoli correlati

Articoli recenti

Commenti recenti