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Sanzioni reg. UE 1169/11, analisi del decreto

Meglio tardi che mai – dopo sei anni dall’entrata in vigore del regolamento UE 1169/11 – c.d. Food Information to Consumers (FIR) – anche l’Italia introduce un apposito quadro sanzionatorio. A seguire in anteprima, l’analisi del decreto.

Reg. UE 1169/11, etichette alimentari e pubblicità, il decreto sanzioni

Il Consiglio dei Ministri, in data 11.12.17, ha approvato il ‘decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE’. (1)

Un esame preliminare del decreto, con alcune note critiche, era già stato offerto su questo sito. Che ne aveva a suo tempo pubblicato in anteprima il testo, ora disponibile nella versione definitiva. (2) Si procede ora all’analisi di dettaglio.

 TITOLO I – Principi generali

Campo di applicazione (articolo 1). Le sanzioni amministrative introdotte dal decreto attengono alle violazioni delle norme in tema di informazione al consumatore sui prodotti alimentari, di cui al regolamento UE n. 1169/2011 e alla direttiva 2011/91/UE. (3) Con riserva di applicazione della legge penale, (4) e fatte salve le sanzioni specificamente previste per le violazioni del regolamento su Nutrition & Health Claims. (5) Impregiudicata altresì la competenza dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Antitrust), che vigila sul rispetto del Codice del consumo.

Definizioni e operatori responsabili (articolo 2). Per le definizioni applicabili viene fatto rinvio al reg. UE 1169/11, articolo 2. Altresì dicasi per l’operatore responsabile di veridicità e completezza delle informazioni, che è quello ‘con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore avente sede nel territorio dell’Unione; è, altresì, individuato come soggetto responsabile l’operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.’ (6)

TITOLO II – Sanzioni

CAPO I – Criteri generali e responsabilità

Pratiche leali d’informazione (articolo 3). La violazione dei criteri generali di trasparenza e corretta informazione dei consumatori (7) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3 mila a 24 mila euro, ‘salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate’ da altre disposizioni del decreto.

Responsabilità (articolo 4). Gli operatori che influiscono sulle informazioni relative agli alimenti, (8) i quali forniscono alimenti di cui conoscono o possono presumere la non conformità in tema di informazione, sono puniti con una multa da €500 a 4.000. (9)

La modifica delle informazioni ricevute su un alimento, qualora possa ‘indurre in errore il consumatore o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori’, (10) è punita con la sanzione da 2.000 a 16.000 euro.

Cessioni B2B. L’omissione delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari è soggetta alla pena da mille a ottomila euro.

Imballo esterno. Alla mancata apposizione delle informazioni prescritte sull’imballo esterno degli alimenti preimballati destinati alla vendita B2B (denominazione alimento, scadenza o TMC, condizioni particolari di conservazione o d’impiego, nome dell’operatore responsabile) si applica altresì sanzione di €1.000-8.000.

CAPO II – Informazioni obbligatorie in etichetta, violazione norme generali

Allergeni (articolo 5). La ‘mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie’ relative agli allergeni comporta l’applicazione di una pena da 5 mila a 40 mila euro. Fatto salvo il caso in cui l’operatore responsabile ‘abbia avviato le procedure previste dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 178/2002 prima dell’accertamento della violazione da parte dell’autorità di controllo’.

Altre informazioni obbligatorie. La ‘mancata apposizione’ di una o più delle altre indicazioni obbligatorie  – denominazione alimento, lista ingredienti e additivi, QUID, data di scadenza o TMC, quantità netta, condizioni particolari di conservazione (11) o d’impiego, nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore responsabile, (12) Paese d’origine o luogo di provenienza ove prescritti, (13) istruzioni per l’uso ove necessarie, titolo alcolometrico per le bevande con tenore di alcol >1,2%, dichiarazione nutrizionale – comporta l’applicazione al soggetto responsabile di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 ad € 24.000.

Leggibilità e campo visivo (articolo 6). La violazione dei criteri generali e specifici a garanzia della leggibilità delle informazioni in etichetta è punita con una somma di € 1.000-8.000. Stessa sanzione se le informazioni che devono apparire nello stesso campo visivo (denominazione di vendita e quantità, oltre al tenore alcolometrico per le bevande alcoliche) siano altrimenti collocate.

Vendita a distanza (articolo 7). La violazione dei requisiti d’informazione al consumatore prescritti in tutti i casi di vendita a distanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 16 mila euro.

CAPO III – Informazioni obbligatorie in etichetta, violazione norme specifiche

Denominazione alimento (articolo 8). Mancato rispetto dei criteri prescritti,  ovvero impiego di una denominazione protetta, un marchio o un nome di fantasia in luogo della denominazione (legale, usuale o descrittiva), sanzione da € 2.000 a 16.000.
Pena ridotta, da € 500 a 4.000, ove le suddette violazioni siano esclusivamente dovute a ‘errori od omissioni formali’.
Identica pena ridotta nel caso d’impiego di denominazione legalmente utilizzata nel (diverso) Paese di produzione e tuttavia non chiara né chiarita ai consumatori italiani.
Violazione delle norme specifiche su denominazione alimenti e indicazioni complementari di cui in All. VI del reg. UE 1169/11, multa da € 1.000 a 8.000. (14)

Lista ingredienti (articolo 9). Violazione delle disposizioni sulla denominazione degli ingredienti, pena da € 2.000 a € 16.000.  In misura ridotta, € 500-4.000, qualora la violazione riguardi solo errori od omissioni formali.
Violazione delle disposizioni specifiche relative relative all’indicazione e designazione degli ingredienti di cui all’allegato VII del reg. UE 1169/11, € 1.000-8.000.

Allergeni (articolo 10). Mancato rispetto dei requisiti di etichettatura degli allergeni, € 2.000-16.000.

QUID e quantità netta (articolo 11). Salvo che il fatto costituisca reato, infrazione delle norme su indicazione quantitativa degli ingredienti e quantità netta, € 1.000-8.000.

Data di scadenza, congelamento, TMC (articolo 12). Violazione norme su data scadenza e data ‘congelato (o surgelato) il’, (15) € 2.000-16.000.
Salvo che il fatto costituisca reato, cessione ‘a qualsiasi titolo’ o esposizione per la vendita al consumatore finale di un alimento oltre la data di scadenza, € 5.000 a € 40.000 (!).
Non-conformità sul termine minimo di conservazione, € 1.000-8.000. 2.

Paese d’origine o luogo di provenienza (articolo 13). ‘Salvo che il fatto costituisca reato’, violazioni su contenuti e modalità dell’indicazione di Paese d’origine o luogo di provenienza ‘di cui all’articolo 26 del regolamento’, € 2.000-16.000. (16) Solo € 500-4.000, quando si tratti esclusivamente di errori od omissioni formali.

Titolo alcolometrico (articolo 14). Violazione delle norme sull’indicazione del titolo alcolometrico, € 500-4.000.

Dichiarazione nutrizionale (articolo 15). Inesatte modalità di indicazione, contenuto, espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale, € 2.000-16.000 (!!!).

CAPO IV – Informazioni volontarie, violazioni

‘Salvo che il fatto costituisca reato’, la scorrettezza di notizie fornite a titolo volontario su informazioni generalmente previste come obbligatorie (17) è punita con le stesse sanzioni di cui ai precedenti Capi II e III (articoli 5-15 del decreto).
Informazioni su base facoltativa in contrasto con i criteri generali di veridicità e trasparenza possono a loro volta venire sanzionate con una somma da € 3.000 a 24.000.
La stessa pena potrà applicarsi, quando la Commissione europea avrà definito le relative norme, per mancato rispetto delle attribuzioni ‘vegetariano’ e ‘vegano’ (articolo 16).

TITOLO III – Adeguamento norme nazionali

L’analisi prosegue nell’articolo a seguire, appositamente dedicato alle norme nazionali su codice di lotto, distributori automatici e vendita di alimenti non preimballati.

TITOLO IV  – Disposizioni finali

Le microimprese (18) beneficiano di riduzione fino alla metà di ogni sanzione amministrativa.

Le forniture alle ONG – ‘in vista della successiva cessione gratuita a persone indigenti’ – sono esentate dalle sanzioni, al di fuori dei soli casi di irregolarità su allergeni e data di scadenza.

La ‘adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi’ (19) esclude infine l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie (articolo 27).

Dario Dongo

Note

(1) Il decreto legislativo è stato emanato in virtù di apposita delega conferita al governo ‘ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016 n. 170, c.d. legge di delegazione europea 2015’

(2) Cfr. Comunicato Stampa 11.17.12 Consiglio dei Ministri, ‘Attuazione norme europee’, punto 4, su http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-61/8641. Per il testo definitivo del provvedimento, si veda l’Allegato al presente articolo

(3) Dir. 91/2011/UE ‘relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare’, c.d. direttiva lotto

(4) Si citano al riguardo i delitti di frode in commercio (art. 515 codice penale), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517). Con le aggravanti di cui al successivo articolo 517-bis (‘se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti’)

(5) Reg. CE 1924/06, reg. UE 432/12 e successive modifiche

(6) Cfr. reg. UE 1169/11 (FIR), articolo 8

(7) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 7. Per alcuni esempi concreti, si vedano gli articoli https://www.greatitalianfoodtrade.it/senza-glutine-senza-esagerare, nonché quelli elencati su https://www.foodagriculturerequirements.com/?lang=it&s=7.1.c

(8) Al di fuori dei soli distributori, le cui responsabilità sono definite nel FIR all’articolo 8.3

(9) Può essere il caso di un pubblico esercente che trascriva sul cartello vendita degli alimenti venduti sfusi le notizie inverosimili ricevute dal fornitore. Per un esempio, si veda https://www.foodagriculturerequirements.com/fare-pane-viola-per-diabetici-e-obesi-magari-no-risponde-l-avvocato-dario-dongo

(10) Cfr. FIR, articolo 8.4. È il caso tipico dell’omissione di notizie obbligatorie essenziali (es. data di scadenza, condizioni particolari di conservazione) sui preincarti

(11) V. paragrafo 2 articolo https://www.foodagriculturerequirements.com/export-in-austria-è-ora-di-rispondere-per-le-rime-ai-consulenti-di-gruppo-rewe

(12) Identica pena si applica al distributore che indichi il solo nome e indirizzo del produttore e confezionatore, senza apporre il suo, su prodotti commercializzati a proprio marchio

(13) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 26, e reg. UE 1337/13

(14) Identiche sanzioni per il difetto di designazione dei nano-materiali

(15) Data prescritta solo per carni, preparazioni di carne e prodotti della pesca non trasformati

(16) NB: la Commissione europea non ha ancora dato attuazione all’articolo 26.3 del reg. UE 1169/11 

(17) Cfr. regolamento UE 1169/11, articolo 36.1. Ci si riferisce all’insieme delle informazioni di cui agli articoli 9 e 10 del FIR

(18) NB: si intendono per micro-imprese quelle con ‘meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro’ (cfr. raccomandazione 2003/361/CE

(19) Presumibilmente la ri-etichettatura, ovvero cancellazione delle notizie irregolari e loro sostituzione con le informazioni corrette, che devono comunque venire apposte su un’etichetta aggiuntiva

 

ALLEGATO – Il testo del decreto legislativo ‘recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 (…)’, come approvato dal Consiglio dei Ministri in data 11.12.17

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