Si è accennato ai contenuti essenziali del decreto sanzioni all’esame del Consiglio dei Ministri. Il progetto normativo, oltre a definire le penalità, aggiorna la disciplina nazionale rispetto al reg. UE 1169/11.
Preincarti e alimenti venduti sfusi
I prodotti alimentari venduti sfusi – al consumatore finale o alle collettività – nonché quelli imballati nel punto vendita su richiesta del consumatore ovvero ai fini della vendita diretta (c.d. preincarti, o alimenti preincartati), anche previo frazionamento, (1) devono venire muniti di apposito cartello.
Il cartello informativo o altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, va applicato ai recipienti o comunque in prossimità dei singoli cibi, (2) nei comparti ove essi sono esposti. (3)
Le informazioni obbligatorie da riportare sono le seguenti: (3):
a) la denominazione dell’alimento https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/denominazione-dell-alimento,
b) l’elenco degli ingredienti, salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento, con evidenza grafica degli allergeni di cui in Allegato II al reg. UE 1169/11,
c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, (4)
d) la data di scadenza, inspiegabilmente limitata alle paste fresche con e senza ripieno, (5)
e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con alcol >1,2% vol.,
f) la percentuale di glassatura (tara), per i prodotti congelati glassati,
g) la designazione ‘decongelato’, accanto alla denominazione dell’alimento, nei casi previsti. (6)
In aggiunta alle ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell’Unione Europea (es. ortofrutta).
Il ‘cartello unico’ riemerge come un incubo del secolo passato, ‘per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari‘. (7) Con un paio di doverose precisazioni:
– dev’essere tenuto ben in vista (e ci mancherebbe altro!), ‘a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi‘,
– le indicazioni relative agli ingredienti allergenici devono essere ‘riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita‘.
I prodotti dolciari e da forno – se pure preconfezionati, bensì ‘destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l’acquisto‘ – possono riportare le informazioni obbligatorie di cui sopra ‘solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall’acquirente‘.
Somministrazione di cibi
Le collettività – es. bar, tavole calde, ristoranti, mense, catering – hanno il dovere di indicare gli ingredienti allergenici presenti in ciascun alimento, ‘prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle collettività‘.
Gli allergeni devono venire riportati ‘su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista. In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale‘.
Note critiche, sicurezza alimentare e privacy
La data di scadenza è doverosa ai fini della sicurezza alimentare, che deve infatti valutarsi in relazione alle normali condizioni di consumo, secondo le indicazioni che accompagnano l’alimento. (8) Gli alimenti deperibili preincartati però potrebbero riportare le sole condizioni di conservazione, e non anche la scadenza. ‘Conservare a temperatura tra 0 e +4 ‘C‘, bene ma… fino a quando?
Un irragionevole omaggio alla GDO (Grande Distribuzione Organizzata), così esonerata dalla valutazione della durabilità dei suoi preincarti. A discapito dei consumatori, sui quali così ricprivade la responsabilità di valutare il rischio di sicurezza dell’alimento deperibile nei giorni successivi all’acquisto.
Mancano infine all’appello, tra le notizie obbligatorie sui preincarti, la quantità dell’alimento e le avvertenze che devono accompagnare alcuni ingredienti per esigenze di sicurezza alimentare. (9)
La privacy dei consumatori allergici, celiaci, intolleranti viene profanata per legge. Laddove è previsto che il menù possa riportare una comunicazione generica sulla possibile contaminazione di tutti i cibi serviti con qualsivoglia allergene. Invitando perciò allergici e celiaci a rivolgersi al personale per maggiori informazioni, vale a dire a condividere con ignoti dati sensibili attinenti alla salute propria o dei propri cari (!).
I controlli sull’indicazione degli allergeni non possono prescindere da una valutazione di idoneità di strutture, impianti e attrezzature. Si devono poi valutare i piani di autocontrollo (buone prassi igieniche, Haccp), e controllare la formazione del personale. Ove del caso, eseguire campionamenti e analisi. Attività proprie dei Servizi sanitari e veterinari.
Dario Dongo
Note
(1) Ad esempio, prodotti di gastronomia, conserve ittiche e vegetali, olive. Ancorché provenienti da confezioni di grande formato e successivamente porzionati nei punti vendita
(2) Fatti salvi i limiti eventualmente imposti dai disciplinari delle singole produzioni DOP e IGP
(3) Nei casi di fornitura diretta alle collettività, le notizie possono venire alternativamente riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica
(4) V. paragrafo B dell’articolo
(5) Per le paste fresche, si fa richiamo al DPR 187/2001
(6) Cfr. reg. UE 1169/11, Allegato VI, punto 2
(7) Il ‘cartello unico’, di cui in D.M. 20.12.94, risale all’era geologica anteriore alla tutela dei consumatori allergici (avviata con direttiva 2003/89/CE). Il suo zombie riemerge ora, anni dopo la sepoltura
(8) V. reg. CE 178/02, articolo 14
(9) Es. caffeina e chinino, acido glicirrizinico, polioli, fonti di fenilalanina, fitosteroli fitostanoli e loro esteri. V. reg. UE 1169/11, Allegato III
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.