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Poco sale fuorilegge

Ricorrono le etichette ove si vanta ‘poco sale’, un buon indizio per scegliere alimenti salutari. Purtroppo però spesso si tratta di notizie ingannevoli, fuorilegge. Un clamoroso esempio a seguire.

Poco sale, filetti di acciughe sotto esame

A tasso ridotto di sale, recita l’etichetta dei ‘filetti di acciughe in olio extra vergine di oliva del Mar Cantabrico’, prodotti in Spagna (Yurrita e Hijos S.A.).

Il tenore di sale contenuto nel prodotto tuttavia – secondo quanto riferito nella dichiarazione nutrizionale – è di 9 grammi su 100 (!). Una quantità trenta volte superiore a quella prevista per l’indicazione ‘a basso contenuto di sale’ (pari a 0,3 g per 100 g).

Indicazioni nutrizionali relative a sale e sodio, le regole da seguire 

Il ‘Nutrition & Health Claims Regulation’, NHC, definisce in Allegato le condizioni di utilizzo di qualsivoglia indicazione nutrizionale riferita ai prodotti alimentari. (1)

Per ‘indicazione nutrizionale si intende ‘qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute: 

a) all’energia (valore calorico) che apporta, apporta a tasso ridotto o accresciuto, o non apporta, e/o

b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o non contiene’. (2)


claim nutrizionali relativi a sale e sodio stabiliti nel tassativo elenco di cui sopra sono i seguenti.

A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE

L’indicazione che un alimento è a basso contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. (3)

A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE

L’indicazione che un alimento è a bassissimo contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,04 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. 

SENZA SODIO o SENZA SALE

L’indicazione che un alimento è senza sodio o senza sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,005 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g.

SENZA SODIO/SALE AGGIUNTO

L’indicazione che all’alimento non è stato aggiunto sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo quando il prodotto non contiene sodio/sale aggiunto né ogni altro ingrediente contenente sodio/sale aggiunto e il contenuto di sodio del prodotto non supera 0,12 g, o il valore equivalente di sale, per ogni 100 g o 100 ml.

Claim nutrizionali ‘a tasso ridotto di…’, le norme da applicare

Il regolamento NHC, reg. CE 1924/06, stabilisce altresì in Allegato le condizioni di utilizzo dei c.d. claim comparativi. (5)

La regola generale da applicare a ogni vanto di riduzione – di valore energetico (inteso come complesso dei macronutrienti), sostanze nutritive e sale o sodio – è definita nei seguenti termini.

A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]

L’indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile, ad eccezione dei micronutrienti, per i quali è accettabile una differenza del 10 % nei valori di riferimento di cui alla direttiva 90/496/CEE, e del sodio o del valore equivalente del sale, per i quali è accettabile una differenza del 25 %.

Il claim nutrizionale deve venire riferito, secondo gli orientamenti dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il MercatoAGCM, c.d. Antitrust, a un termine di paragone ben preciso. Il quale coincide con la media dei prodotti più venduti in Italia e tuttora presenti sul mercato, nell’ambito della stessa categoria merceologica. (6) 

Conclusioni

Per una volta almeno, sarebbe bello leggere notizia di una sanzione – anzi due, e più – da parte delle autorità preposte al controllo pubblico ufficiale. A maggior ragione in quanto il d.lgs. 27/17 – che ha introdotto un apposito regime sanzionatorio, per le violazioni del reg. CE 1924/06 – vige ormai da tempo.

Da 3 a 12 mila euro, è l’importo della sanzione per l’utilizzo di claim nutrizionali non previsti in Allegato al regolamento NHC, ovvero al di fuori delle condizioni d’impiego ivi stabilite. Con sospensione dell’autorizzazione d’esercizio, in caso di reiterazione specifica. (7) 

Il distributore è a sua volta responsabile, per avere fornito ‘alimenti di cui conosce o presume la non conformità’  alle norme applicabili. (8)

Dario Dongo

Note

(1) V. reg. CE 1924/06 e successive modifiche, su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1537043278251&uri=CELEX%3A02006R1924-20141213

(2) Cfr. regolamento CE 1924/06, articolo 2.2.4

(3) ‘Per le acque diverse dalle acque minerali naturali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 80/777/CEE, questo valore non deve superare 2 mg di sodio per 100 ml’ (reg. CE 1924/06, Allegato)

(4) ‘Tale indicazione non è utilizzata per le acque minerali naturali o per altre acque.’ Idem c.s.

(5) Cfr. reg. CE 1924/06, articolo 9 e Allegato

(6) Il confronto deve perciò venire eseguito tra prodotti alimentari che condividano occasione di consumo, ingredienti e processo produttivo. Secondo quanto previsto nelle apposite Linee Guida di Federalimentare, di cui l’autore è coautore, a suo tempo approvate dal Ministero della Salute. Si veda anche il documento ‘Guidance on the implementation of Regulation No. 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods. Conclusions of the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health’, paragrafo II.2.1, su https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition_claim_reg-2006-124_guidance_en.pdf

(7) Si veda il d. lgs. 27/2017, articoli 8, 9, 11

(8) V. reg. UE 1169/11, articolo 8.3

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