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Origine pomodoro, decreto scaduto

A pochi giorni dalle elezioni politiche è spuntato in Gazzetta Ufficiale il decreto origine pomodoro. Puntuale come il miracolo di San Gennaro e invece falso, purtroppo, quanto i suoi firmatari. Un decreto scaduto, costruito per perdere efficacia prim’ancora di avere effetto. Oltreché illegittimo. L’ennesimo bluff.

Origine pomodoro, pasta e riso. Bluff. Il grande inganno

Il DM 16.11.17, Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.2.18. (1) Dovrebbe entrare in vigore il 26.8.2018, 180 anziché 120 giorni dopo la pubblicazione, come in origine previsto. Con facoltà per gli operatori di smaltire i prodotti confezionati entro tale data con etichette a esso non conformi.

L’efficacia del decreto interministeriale verrà comunque meno – per espressa previsione di obsolescenza programmata – a far data dall’entrata in vigore del regolamento della Commissione europea sulle modalità d’indicazione della provenienza dell’ingrediente primario, qualora diversa dal Made in dichiarato. (2) Regolamento che il Commissario Vytenis Andriukaitis ha promesso entro i prossimi mesi, ed escluderà i marchi Italian Sounding dall’obbligo di indicare l’origine della materia prima essenziale (quella che rappresenta almeno 50% del prodotto).

Il grande inganno – posto in essere dai (presto ex-)ministri Maurizio Martina Carlo Calenda, in concorso con gli attuali vertici di alcune confederazioni agricole e dei principali organi di stampa – consiste nel far credere ai cittadini italiani che i decreti sull’origine di pasta, riso e pomodoro potranno produrre effetti sulle etichette dei prodotti alimentari italiani. Un‘affermazione falsa, per almeno tre ragioni:

  1. i succitati decreti sono illegittimi. In quanto deliberatamente non notificati, come invece doveroso, alla Commissione europea. (3) E di conseguenza privi dell’indispensabile via libera di Bruxelles – previa consultazione degli Stati membri, in un periodo di sospensione preventiva dell’iter legis (c.d. stanstill period) – alla loro attuazione. Da ciò deriva l’obbligo delle autorità amministrative e giudiziarie di disapplicare le relative norme, se pure formalmente in vigore, poiché emanate in contrasto al diritto europeo,
  2. i prodotti realizzati e/o confezionati altrove sono esclusi dal campo di applicazione dei decreti. (4) Sulla base dell’inviolabile principio di libera circolazione, addirittura i prodotti realizzati in Italia e commercializzati nel Mercato Interno attraverso società commerciali basata in altro Stato membro potrebbero venire sottratti all’applicazione delle norme,
  3. l’obsolescenza programmata dei decreti italiani sull’origine ne comporta in ogni caso la caducazione non appena entrerà in vigore il regolamento europeo sull’origine dell’ingrediente primario. Il che potrebbe accadere entro poche settimane o pochi mesi dalla loro pur illegittima applicazione in Italia.

Origine pomodoro, un’occasione perduta

Il decreto origine pomodoro, per le ragioni anzidette, è privo di alcuna chance di concreta applicazione. Vale però la pena richiamarne i contenuti, ad maiora, giacché ampiamente condivisi dalle rappresentanze di filiera (produzione agricola primaria, industria conserviera, distribuzione, consumatori).

Alcuni elementi potrebbero quindi venire ripresi sia in una norma tecnica da sottoporre a certificazione, per valorizzare la filiera del ‘rosso’ Made in Italy (cui aggiungere apposite previsioni su agricoltura integrata e sostenibilità socio-ambientale delle produzioni), sia in un futuro disegno di legge da sottoporre al doveroso iter di notifica a Bruxelles. E perché no, in vista di un progetto di riforma a livello UE.

Premesse. Si richiamano il reg. UE 1169/2011, Food Information Regulation, e il reg. UE 952/2013, Codice doganale. Nonché la legge 154/2016, ‘Disposizioni in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro’ (articoli 23-26) e il DM 4387/2017, che definisce i ‘requisiti qualitativi minimi dei prodotti della trasformazione del pomodoro’.

Campo di applicazione. Il decreto dovrebbe venire applicato ‘esclusivamente ai seguenti prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale:

a) derivati del pomodoro di cui alI’art. 24 della legge 154/2016;

b) sughi e salse preparati a base dl pomodoro (di cui al codice doganale 20132000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale sia costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto a).

L’indicazione di origine sulle etichette dei prodotti di cui sopra ‘prevede l’utilizzo in etichetta della dicitura:

a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese in cui è stato coltivato il pomodoro;

b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del Paese in cui il pomodoro è stato trasformato’.

Origine. ‘Qualora il pomodoro impiegato (…) sia stato coltivato e trasformato interamente in un unico Paese, l’indicazione di origine potrà prevedere l’utilizzo della sola dicitura: Origine del pomodoro: nome del Paese’.

Laddove in più Paesi abbiano avuto luogo la coltivazione e/o trasformazione dei pomodori, dovrebbero comunque ammettersi le indicazioni‘UE’, ‘non UE’, ‘UE e non UE’. Sconfinando così verso il ridicolo, ‘origine pianeta terra’.

Dario Dongo

Note

(1) V. DM 16.11.17Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro, su http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-26&atto.codiceRedazionale=18A01366&elenco30giorni=false

(2) ‘Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: 

a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure

b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento’ (reg. UE 1169/11, articolo 26.3)

(3) Le regole europee in materia – che nella gerarchia delle fonti di diritto hanno ruolo sovraordinato non solo rispetto ad atti di legislazione secondaria (come i decreti interministeriali in questione) ma anche rispetto alle leggi costituzionali italiane, secondo consolidata giurisprudenza – sono contenute nella dir. 2015/1535/UE (TRIS, Technical Regulation Information System Database). Oltreché nel reg. UE 1169/11, articolo 45, per quanto attiene alle norme sull’informazione ai consumatori relativa ai prodotti alimentari

(4) Il c.d. principio di mutuo riconoscimento, nei decreti origine pasta e riso, esclude i prodotti di altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) e della Turchia. Il DM 16.11.17 sull’origine del pomodoro invece esclude ogni prodotto realizzato in qualsiasi altro Paese del mondo (UE ed extra-UE). In omaggio al pomodoro cinese, oltre a quelli dell’area MENA (Middle East North Africa)

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