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Origine pasta, silenzio su farro e kamut

Origine pasta. Tra poche settimane le nuove etichette riferiranno la provenienza del grano duro. Nulla è previsto invece per la pasta di farro, kamut, saraceno e le varie gluten free

L’indicazione di origine del grano per produrre pasta sarà visibile in etichetta tra poche settimane, come previsto nel ‘decreto origine pasta’. Tale informazione è dovuta soltanto per la pasta italiana realizzata con semola di grano duro. Nulla sarà quindi riferito per altri tipi di pasta.

La pasta priva di origine del grano

Il decreto 26 luglio 2017 su ‘indicazione dell’origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro’ si applica ‘alle paste alimentari di grano duro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, ad eccezione delle paste di cui agli articoli 9 e 12 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187’ (decreto 26 luglio 2017, articolo 1, ambito di applicazione, comma 1).

Le paste escluse dall’obbligo di indicare in etichetta l’origine di grano e semola sono perciò:

– paste alimentari fresche e stabilizzate (DPR 187/2001, articolo 9),

– pasta alimentare ‘destinata all’esportazione’ (DPR 187/2001, articolo 12),

– paste realizzate a partire da cereali diversi dal grano duro (Triticum durum). Come il farro (Triticum monococcum, Triticum dicoccum, Triticum spelta) il grano khorasan (Triticum turgidum ssp. Turanicum, noto come ‘kamut’), il grano saraceno (impiegato nei pizzoccheri IGP della Valtellina, nella foto in alto), riso e mais (utilizzati nelle paste senza glutine). Ovvero, paste realizzare a partire da legumi (come l’innovativa pasta di lenticchie del Gruppo Pedon).

‘Sono denominati ‘pasta di semola di grano duro’ e ‘pasta di semolato di grano duro’ i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasti preparati rispettivamente ed esclusivamente:

a) con semola di grano duro ed acqua; 

b) con semolato di grano duro ed acqua’ (DPR 187/2001, articolo 6.1)

La pasta biologica di grano duro, viceversa, non può intendersi esclusa dal campo di applicazione del c.d. ‘decreto origine pasta’. Né si può ipotizzare una sintesi delle indicazioni d’origine rispettivamente prescritte dal reg. CE 834/07 (2) e dal decreto 26.7.17, poiché le due normative prevedono differenti criteri di applicazione.

Dario Dongo

Note

(1) DPR 187/2001, Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari

(2) V. reg. CE 834/07, articolo 24. L’origine del prodotto ‘bio’ è prevista con diciture ‘Agricoltura UE’ e/o non UE. Con possibilità di precisare il Paese di coltivazione della materia prima agricola

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