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Origine ingrediente primario sui prodotti IGP

Il regolamento (UE) 2018/775 – nell’introdurre l’obbligo di comunicare in etichetta la diversa origine o provenienza dell’ingrediente primario – contempla una serie di deroghe. A favore tra l’altro di marchi registrati, IGP e STG, etc.

Tali deroghe non valgono tuttavia a escludere a priori l’applicazione del regolamento detto. Bisogna infatti verificare, caso per caso, le notizie offerte in etichetta e pubblicità. E le modalità con cui esse vengono presentate. L’analisi sulla questione dei prodotti IGP, a seguire. Operazione trasparenza.

Reg. UE 2018/775, le deroghe previste

Il reg. UE 2018/775, ‘recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (…) relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento’  ha previsto una serie di deroghe (articolo 1.2). A favore dei riferimenti geografici contenuti nell’informazione commerciale dei prodotti che seguono.

A) ‘denominazioni usuali e generiche contenenti termini geografici che indicano letteralmente l’origine, ma la cui interpretazione comune non è un’indicazione dell’origine o del luogo di provenienza dell’alimento’ (es. pesto alla genovese. Considerando 8)

B) ‘indicazioni del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento che fanno parte delle denominazioni di prodotto protette in quanto indicazioni geografiche a norma di’:

– reg. CE 110/2008 (liquori e bevande spiritose,)
– reg. UE 1151/2012 (DOP, IGP, STG),
– reg. UE 1308/2013 (c.d. OCM unica, Organizzazione Comune dei Mercati),
– reg. UE 251/2014 (vini aromatizzati. V. Considerando 6)

C) le indicazioni geografiche ‘protette in virtù di accordi internazionali’. Come i trattati CETA e JEFTA, UE-Singapore, UE-Mercosur, già conclusi. Nonché altri, in fase di negoziato (es. TTIP, UE-Indonesia, UE-Messico, UE-Nuova Zelanda, etc.) ovvero di definizione (UE-Vietnam, UE-Cina, Considerando 6)

D) ‘indicazioni del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento che fanno parte dei marchi d’impresa registrati’ (Considerando 7),

E) ‘i marchi di identificazione che accompagnano un alimento conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004’ (ad applicarsi su tutti i prodotti di origine animale diversi dalle carni fresche, invece soggette a bollo sanitario. Considerando 9).

La Commissione europea si è riservata di ‘esaminare ulteriormente il modo in cui, per le suddette denominazioni’ di cui ai punti B, C, D ‘dovrebbe essere indicata l’origine dell’ingrediente primario’. Sono frattanto trascorsi poco più di 2 anni ma non si ha notizia di lavori in corso a tale proposito. Né si ha notizia di alcuna pressione in tal senso dai sedicenti paladini del Made in Italy e dell’indicazione d’origine in etichetta. (1)

Origine ingrediente primario, gli stretti confini delle deroghe

Le deroghe sopra citate, si noti bene, non comportano la disapplicazione tout court del regolamento (UE) 2018/775. Il loro significato è semplicemente quello di chiarire che le sole indicazioni o suggestioni geografiche contenute all’interno delle denominazioni o dei loghi non valgono di per sé a fare scaturire l’obbligo di indicare la diversa origine o provenienza dell’ingrediente primario.

Ogni altro richiamo o evocazione del territorio di produzione – al di fuori degli stretti confini indicati – integra il presupposto di applicazione del regolamento. (2) A partire dall’indicazione della sede dello stabilimento (di produzione o confezionamento), come si è visto, in quanto notizia apposta su base volontaria, nonché ultronea rispetto all’informazione – invece obbligatoria – su nome (o ragione sociale) e indirizzo dell’operatore responsabile.

Origine ingrediente primario, quando scatta l’obbligo

La ‘Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011’ sottolinea al proposito come – nell’analisi di etichette e pubblicità alimentari – si debba anzitutto verificare il rispetto dei criteri a base del Food Information Regulation (3,4). Vale a dire, la lealtà delle pratiche d’informazione (reg. UE 1169/11, articoli 7 e 36).

‘Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare (…) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione’ (reg. UE 1169/11, articolo 7.1.a).

La questione dei prodotti IGP

Sui prodotti IGP la Commissione europea precisa così che ‘nei casi in cui un alimento rechi anche altre indicazioni visive, comprese quelle che si riferiscono agli stessi luoghi geografici o a luoghi geografici diversi, tali indicazioni rientrano nell’ambito di applicazione’ del regolamento (UE) 2018/775, al ricorrere delle altre condizioni (difformità tra origine prodotto e origine o provenienza ingrediente primario). (5)

È sufficiente una parola o un elemento grafico a vanto del Made in Italy (es. bandiere e cartine geografiche, simboli, monumenti, paesaggi, nomi e figure associati ai territori) per fare scattare ad esempio l’obbligo di indicare, accanto a ogni segno, che la carne utilizzata nei salumi IGP proviene spesso dall’estero. (6)

Salumi IGP, operazione trasparenza

L’operazione trasparenza dovrebbe stimolare le industrie di settore a privilegiare la materia prima nazionale, come i consumatori chiedono e il buon senso suggerisce. Bisogna mettere fine alla vergogna di importare 56 milioni di cosce suine l’anno, oltre 1 milione la settimana, per poi fregiarsi della falsa italianità di una serie di prodotti. (7)

Prosciutti cotti in primis, ma anche una serie di IGP. Dalla Coppa di Parma al cotechino di Modena, il lardo di Colonnata, mortadella Bologna e di Prato. E poi la porchetta di Ariccia con maiale krukko, il prosciutto di Amatrice come quelli di Norcia e di Sauris. La salama da sugo ferrarese come il salame Cremona, Felino, Piemonte. E ancora, lo speck Alto Adige e lo zampone di Modena.

La trasparenza è solo la prima fase, indispensabile ai consumAttori per compiere scelte responsabili di acquisto. Le Indicazioni Geografiche Protette dal Segreto non esistono più, e chi si ostinerà a utilizzare carni estere per risparmiare sui costi perderà le vendite, oltre alla reputazione. L’integrità delle filiere sui territori è l’unica soluzione, come anche le pietre prima o poi capiranno.

Dario Dongo

Note

(1) D’altra parte, l’invito di chi scrive – a denunciare alla Corte di Giustizia l’eccesso di potere della Commissione europea, nell’introdurre deroghe non previste nel reg. UE 1169/11 – non ha ottenuto alcun riscontro dalle confederazioni agricole, né le associazioni dei consumatori in Italia. V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/origine-ingrediente-primario-reg-ue-2018-775-call-for-action

(2) I marchi a loro volta, come si è visto, possono fare scattare l’obbligo di indicare il Paese d’origine del prodotto (Made in) e di conseguenza, ove del caso, la diversa origine o provenienza dell’ingrediente primario. V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/marchi-origine-prodotto-e-ingrediente-primario

(3) Commission Notice on the application of the provisions of Article 26(3) of Regulation (EU) No 1169/2011. (C/2020/428). In Gazzetta Ufficiale C 32, 31.1.20, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0131%2801%29

(4) Dario Dongo. Origine ingrediente primario, reg. UE 2018/775. Linee guida Commissione europea. 18.1.20,
https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/origine-ingrediente-primario-reg-ue-2018-775-linee-guida-commissione-europea

(5) V. documento in nota 3, punto 2.4.6

(6) Origine carne suina in etichetta, v. https://www.foodagriculturerequirements.com/origine-carne-suina-in-etichetta-di-prosciutto-e-salumi-risponde-lavvocato-dario-dongo

(7) Dati Assosuini, anno 2019. Sul falso ‘prosciutto nazionale’, si veda https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/prosciutto-nazionale-risponde-l-avvocato-dario-dongo

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