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Origine carni suine, decreto in arrivo

Origine e/o provenienza delle carni suine, squilli alle trombe! È in arrivo un altro decreto, che è meritorio negli intenti ma rischia di risultare fuorilegge, per contrasto con le regole UE, come i vari precedenti. (1) Stato dell’arte e prospettive.

Origine carni, le regole in essere

L’origine delle carni – fresche, congelate e surgelate – delle specie suina, avicola, ovina e caprina è stata finalmente prevista come obbligatoria dal regolamento (UE) n. 1169/11. Sulla falsariga di quanto già prescritto, per le sole carni bovine, già da inizio secolo. (2) Salvo omettere l’obbligo di indicare il Paese di nascita degli animali, in fase di attuazione del regolamento detto. (3)

L’indicazione d’origine è tuttavia limitata all’etichettatura di imballi e preincarti – o al cartello di vendita, nei reparti macelleria – delle carni ‘non trasformate’ (se pure tagliate o macinate). È quindi sufficiente che vengano aggiunte erbe e spezie – o peggio ancora acqua, fibre e proteine vegetali, additivi alimentari (4) – perché il dovere di indicare la provenienza della carne venga meno.

Il regolamento (UE) n. 2018/775 in ogni caso – a decorrere dall’1.4.20 – prescrive di indicare la diversità di origine o provenienza dell’ingrediente primario (cioè quello caratteristico, ovvero quello che esprima il 50% o più del prodotto). Qualora essa non coincida con il ‘Made in’ (Paese di produzione) di cui sia stata offerta informativa, anche solo citando in etichetta la sede dello stabilimento. (5)

Origine carni, le regole che mancano

Le carni trasformate, anzitutto, sono tuttora di ‘origine incerta’. Ci si riferisce a tre ipotesi, di assoluto rilievo in termini di produzione e consumi:

preparazioni di carne, es. hamburger, carni impanate, arrosti, salsicce fresche),

– prodotti a base di carne. Un’ampia categoria di prodotti, che comprende le carni marinate come quelle lavorate. Dalla carne salada trentina alla Bresaola di Valtellina IGP, il Cotechino e lo Zampone di Modena IGP, etc. E così tutti i prosciutti e salumi, laddove – al di fuori delle sole DOP e delle (rarissime) indicazioni su base volontaria – non è dato conoscere l’origine della carne,

– carni utilizzate come ingredienti di altri prodotti. I prodotti trasformati di vario tipo, dai piatti pronti anche surgelati alla pasta ripiena ai ragù, sono a loro volta esclusi dall’obbligo di comunicare la provenienza delle carni utilizzate. Fatta salva l’applicazione delle pur blande prescrizioni generali di cui al reg. UE 2018/775. (6)

L’origine delle carni al ristorante – e così in trattorie e pubblici esercizi d’ogni sorta ma anche mense, pubbliche e private, ed esercizi di catering – è a sua volta un’informazione cruciale che potrebbe davvero aiutare i consumatori a scegliere se e quale carne acquistare. (7)

Tra le specie animali dimenticate nelle prescrizioni europee d’origine in etichetta (oltre a conigli e lepri, quaglie e struzzi, rane e lumache, selvaggina) si segnalano in particolare gli equini. (8) Che provengono soprattutto dal continente americano, USA e Argentina in primis, ove i livelli di tutela di benessere animale e sicurezza alimentare sono anni luce lontani dai nostri. Senza che il consumatore europeo possa neppure sospettarlo.

Origine e/o provenienza carni suine, lo schema di decreto

Lo schema di decreto interministeriale (Politiche Agricole, Sviluppo Economico e Salute) recante ‘disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate’ è già stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, il 18.12.19. (9)

Campo di applicazione. Il decreto si applica alle ‘carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina’.
Inspiegabilmente invece, ‘non si applica alle indicazioni geografiche protette (…) o protette in virtù di accordi internazionali’ (articolo 2). Rimarranno dunque ignote le origini (tedesca o danese?) del prosciutto di Norcia IGP, e vari altri prodotti.

Etichettatura di origine e/o provenienza. ‘L’indicazione del luogo di provenienza della carne suina’ deve venire ‘apposta in etichetta nel campo visivo principale’, un’ottima idea. Deve inoltre ‘risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile’, senza interferenze grafiche né testuali. Con caratteri di altezza minima coerenti a quanto previsto nel reg. UE 1169/11 per le informazioni obbligatorie in etichetta (articolo 3. V. nota 10)

Informazioni obbligatorie. I prodotti inclusi nel campo di applicazione del decreto devono riportare in etichetta i Paesi di nascita, allevamento e macellazione degli animali. In alternativa – nell’ipotesi in cui i suini siano nati, allevati e macellati nello stesso Paese – si può indicare ‘Origine: (nome del paese)’. È peraltro prevista la possibilità di generalizzare, quando ci si riferisca a più di uno Stato. Da ‘Origine: UE’ e ‘Origine: extra UE’ fino al paradosso della peggiore espressione di ‘Origine Pianeta Terra’, ‘UE o extra UE’ (!). (11)

‘100% italiano’. La dicitura ‘100% italiano’ può venire impiegata ‘solo quando (…) la carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia’ (articolo 4.2). Un’utile precisazione che tuttavia merita un chiarimento, ‘100% italiano’ è da intendersi come dicitura facoltativa che si aggiunge a ‘Origine: Italia’ o può anche sostituirla?

Controlli e sanzioni. ‘Salvo che il fatto costituisca reato’, si richiamano le sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 231/17. (12) Oltre alle competenze che spettano all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM, c.d. Antitrust), per la vigilanza sulla corretta applicazione del Codice del Consumo. (13) E a ‘quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all’accertamento delle violazioni’ (articolo 5). Guardandosi bene dal risolvere il conflitto di competenze tra le diverse autorità di controllo, in questo caso tra Uffici Veterinari (Ministero della Salute) e ICQRF. (14)

Mutuo riconoscimento. ‘Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti (…) legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo’ (articolo 6).

Entrata in vigore e periodo transitorio. Il decreto entrerà in vigore 120 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I prodotti immessi sul mercato o comunque etichettati prima dell’entrata in vigore potranno venire commercializzati fino a esaurimento delle scorte, o entro il termine di conservazione citato in etichetta (articolo 7).

Decreto origine e/o provenienza carni suine, criticità e incertezze

I ministri Teresa Bellanova, Stefano Patuanelli e Roberto Speranza affidano la propria legittimazione a introdurre il decreto in esame su una legge di cui la Commissione ha già contestato la legittimità, mettendo a tal uopo in mora il governo italiano. (15) Poiché la contestazione sulla legge di base risulta a tutt’oggi irrisolta, è improbabile (un eufemismo) che Bruxelles possa accettare di buon grado un suo decreto attuativo.

Il decreto deve in ogni caso venire notificato preventivamente alla Commissione europea e agli altri Stati membri. E può venire adottato ‘solo tre mesi dopo la notifica, purché non abbia ricevuto un parere negativo dalla Commissione’. (16) Avendo ben chiaro che in difetto di notifica – come pure nei casi in cui non si rispetti il periodo trimestrale di sospensione dell’iter legis, o si disattendano le indicazioni di Bruxelles – il testo ministeriale varrà come carta straccia. Sulla base di consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Nel merito, la previsione dell’obbligo di indicare anche il Paese di nascita – oltre a quelli di allevamento e macellazione – è ottima ma incongruente con il regolamento (UE) 1337/13, ed è perciò improbabile che possa venire accettata dal ‘condominio Europa’. (17) Non si capisce poi perché l’informazione che si intende garantire ai consumatori sulle etichette dei prodotti alimentari preimballati venga invece negata sugli stessi prodotti, allorché venduti sfusi o preincartati.

Origine e provenienza, quali soluzioni?

I consumatori italiani sono forse i primi ma non certo i soli a pretendere informazioni sull’origine, cioè luogo di produzione dei cibi, e la provenienza degli ingredienti. (18) La GDO francese è all’avanguardia, come si è visto, nel fornire notizie sui territori da cui proviene ogni componente dei prodotti. In risposta – è chiaro – a un corrispondente desiderio dei consumatori d’Oltralpe a conoscere le filiere e privilegiare la filiera corta.

#EatORIGINal! Unmask your food! – l’iniziativa dei consumatori europei che ha raccolto 1,1 milioni di firme in 12 mesi – è la vera soluzione da perseguire con determinazione. Per affermare al più presto il dovere d’informazione su Made in e origine o provenienza dell’ingrediente primario, senza alcuna deroga di sorta, su tutti i prodotti alimentari immessi in UE. (19)

A livello nazionale, si deve invece lavorare subito su quelle aree d’informazione al consumatore ove agli Stati membri è riconosciuta una potestà legislativa concorrente. Vale a dire alimenti sfusi e preincartati, cibi serviti dalle collettività. Basta seguire l’esempio della Francia, che già dal 2002 ha introdotto l’indicazione obbligatoria dell’origine delle carni mediante decreto ritualmente notificato a Bruxelles. (17) Senza trascurare l’obbligo di comunicare l’origine degli agrumi in distributori automatici e pubblici esercizi.

Dario Dongo

Note

(1) Sui DM relativi all’origine di grano e semola nella pasta, risone nel riso, pomodoro nelle conserve, si vedano i precedente articoli https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/sede-stabilimento-decreti-origine-scadenza-latte-gift-mette-in-mora-la-commissione-europeahttps://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/decreti-origine-pasta-riso-pomodoro-sede-stabilimento-incertezze-e-pericoli. Sul rinnovo dei decreti detti, e di quello relativo all’origine del latte nei prodotti lattiero-caseari, si veda https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/decreti-origine-pasta-riso-pomodoro-sede-stabilimento-incertezze-e-pericoli. Quanto al d.lgs. 145/17, in ordine alla sede dello stabilimento, si veda https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/sede-stabilimento-decreto-inapplicabile-per-il-tribunale-di-roma

(2) Cfr. reg. CE 1760, 1825/00. Per approfondire i temi di origine e rintracciabilità si veda l’ebook ‘Sicurezza alimentare, regole cogenti e norme volontarie’, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/sicurezza-alimentare-regole-cogenti-e-norme-volontarie-il-nuovo-libro-di-dario-dongo

(3) V. reg. UE 1337/13. Si veda al riguardo l’articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/origine-delle-carni-dall-1-aprile-in-etichetta-e-pur-manca-qualcosa

(4) Si richiama l’esempio di una ‘preparazione di carne’ a base di tacchino, citato nell’articolo https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/fesa-tacchino-con-acqua-aggiunta-risponde-l-avvocato-dario-dongo

(5) Sul reg. UE 2018/775, si veda

https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/sede-stabilimento-e-origine-obbligatoria-etichette-non-conformi,

https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/marchi-origine-prodotto-e-ingrediente-primario,

https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/sede-stabilimento-origine-prodotto-e-ingrediente-primario-risponde-l-avvocato-dario-dongo.

Sulle inaccettabili deroghe alla trasparenza introdotte dal reg. UE 2018/775, si veda https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/origine-ingrediente-primario-reg-ue-2018-775-call-for-action

(6) L’applicazione del reg. UE 2018/775 comporta infatti ad esempio che un ‘ragù bolognese’ debba riportare la diversa origine degli ingredienti caratteristici (carnei) utilizzati, allorché di provenienza straniera

(7) Non è casuale la coincidenza tra il 50% delle carni importate (rispetto al fabbisogno nazionale) e il 50% dei pasti fuori casa. L’economia dei pubblici esercenti si basa di fatto in Italia sul risparmio e l’omertà in merito all’origine delle carni. Come dimostra la nostra recente indagine presso Metro Italia, ove abbondano anche le carni ‘da deforestazione’ (v. https://www.greatitalianfoodtrade.it/ristorazione/carni-argentine-in-metro-italia-la-deforestazione-a-casa-nostra)

(8) Le carni equine presentano una criticità specifica, legata alla macellazione (illegale, in UE) di cavalli da corsa. Con un rischio peculiare di sicurezza alimentare, legato all’impiego di farmaci veterinari non ammessi sui c.d. animali da reddito

(9) V. comunicato stampa MiPAAF, 18.12.19, su https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14818

(10) Altezza della ‘x’ minuscola >1,2 mm (>0,9 mm nelle confezioni la cui superficie più ampia sia <80 cm2). Sui criteri di leggibilità si veda anche https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/leggibilità-etichetta-mars

(11) Il reg. UE 2018/775, che lo scrivente ha rinominato OPT (Origine Pianeta Terra), era giunto al paradosso di ammettere la dicitura ‘UE e non UE’. Per indicare, a scanso di equivoci, che gli ingredienti primari non giungano da Marte o Saturno. Ma la citazione alternativa ‘UE o extra UE’ sembra un gioco a carte coperte, un poker alla Teresina (giustappunto!). Laddove invece la doverosa tracciabilità degli alimenti di origine animale esclude la possibilità di confondere se una partita di merci provenga da un continente soggetto a specifiche regole o altrove

(12) V. ebook gratuito ‘1169 PENE – Reg. UE 1169/11. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni‘, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/1169-pene-e-book-gratuito-su-delitti-e-sanzioni-nel-food

(13) Cfr. d.lgs. 206/05 e successive modifiche

(14) Sul guaio italiano della carenza di coordinamento dei controlli pubblici ufficiali, si legga https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/controlli-ufficiali-schema-di-decreto-da-rivederehttps://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/controlli-pubblici-ufficiali-al-via-il-regolamento-ue-2017-625

(15) La Commissione europea ha messo in mora il primo governo guidato da Giuseppe Conte, il 21.5.19, intimando l’abrogazione dell’articolo 3-bis della legge 12/19 (di conversione del DL 135/18), per tardività della notifica a Bruxelles e contrarietà al diritto europeo. Si veda il precedente articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/origine-l-ue-mette-in-mora-l-italia

(16) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 45

(17) La stessa Francia, nell’aggiornare il proprio decreto sull’origine obbligatoria delle carni al ristorante, ha infatti richiamato le previsioni del reg. UE 1337/13. V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/ristorazione/origine-di-tutte-le-carni-al-ristorante-la-lezione-francese

(18) Il rapporto dell’Osservatorio Immagino 2018 – nell’offrire una rappresentazione esatta delle vendite di 68mila referenze alimentari sul canale della GDO in Italia – indica come il ‘100% Made in Italy’ sia ‘entrato prepotentemente e trasversalmente nelle famiglie italiane’. V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/il-carrello-della-spesa-in-italia-osservatorio-immagino-2018

(19) Sarebbe altresì utile introdurre l’origine obbligatoria di tutti i prodotti di origine animale (carni di ogni specie, latte, uova, prodotti ittici)

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