L’UE segue l’esempio dell’Italia, nel definire norme armonizzate sulle indicazioni facoltative nelle etichette dell’olio d’oliva. Dettagli a seguire.
Olio vergine ed extravergine d’oliva, norme di commercializzazione
Il regolamento UE 29/2012 – relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva – aveva già previsto l’obbligo di indicare, sulle etichette dell’olio extravergine e di quello vergine, l’origine della materia prima. Intesa come ‘zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio’.
L’origine della materia prima – e dunque, la zona ove le olive sono state raccolte – ha invero una rilevanza oggettiva nel determinare la qualità, percepita e/o effettiva, del prodotto finale. (1) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sin dal 1997 ha invero affermato che ‘l’origine territoriale delle materie prime riveste, agli occhi del consumatore, una particolare significatività, data la rinomanza che alcune zone del territorio italiano possono vantare nella produzione di olio di oliva.‘ (2)
Il regolamento UE 2018/1096, in vigore dal 3.8.18, ha da ultimo modificato il reg. UE 29/12. Aggiornando le condizioni per indicare in etichetta alcune notizie di natura volontaria, quali la campagna di raccolta e il tenore di acidità. Mediante criteri omogenei, ad applicarsi con uniformità nel Mercato interno.
Acidità e campagna di raccolta, le novità in etichetta
Il reg. UE n. 2018/1096 introduce due essenziali novità sulle informazioni facoltative in etichettatura degli oli d’oliva. Novità da applicare a partire dal 6.2.19, vale a dire dalla campagna olearia 2018/2019.
1) Acidità massima
L’acidità da indicare in etichetta non dovrà essere quella rilevata in fase iniziale, all’atto dell’imbottigliamento, bensì quella misurata allo scadere del termine minimo di conservazione.
L’indicazione dell’acidità massima, inoltre, dovrà venire accompagnata dai valori relativi all’indice dei perossidi, al tenore in cere e all’assorbimento nell’ultravioletto. Valori riferiti alle caratteristiche del prodotto allo scadere del termine minimo di conservazione. (3)
Particolare scrupolo dovrà venire dedicato alla costruzione di modelli atti a prevedere le variazioni dei suddetti valori nell’intero corso della shelf-life, tenuto conto delle variabili legate alle modalità di conservazione del prodotto.
Le condizioni particolari di conservazione, si ricorda, devono tra l’altro venire riportate anche sull’imballo esterno, cioè l’unità logistica (cartone e/o plastica termoretraibile) che contiene le singole unità di vendita.
2) Campagna di raccolta
La campagna di raccolta delle olive, secondo quanto previsto dal reg. UE 2018/1096, deve venire indicata in etichetta riferendo, alternativamente, a:
– campagna di commercializzazione. Vale a dire, dall’1 luglio dell’anno di raccolta al 30 giugno dell’anno successivo, (4)
– mese e anno della raccolta, considerando il mese di estrazione dell’olio dalle olive.
Gli Stati membri possono imporre l’indicazione della campagna di raccolta sulle etichette dei soli oli prodotti sui loro territori a partire da olive ivi raccolte e destinati esclusivamente al mercato nazionale. (5)
L’UE ha dunque seguito l’esempio italiano, almeno per una volta. L’indicazione in etichetta della campagna di raccolta delle olive è infatti obbligatoria dal 2016 in Italia. (6) E lo rimarrà, sempre che l’Amministrazione centrale provveda a rituale notifica della sua norma a Bruxelles.
Dario Dongo e Giulia Torre
Note
(1) Il T.A.R. Lazio ha da tempo affermato che, nel valutare l’ingannevolezza di una etichetta di un olio di oliva, va ‘tenuto conto della centrale rilevanza per il consumatore delle indicazioni di carattere geografico del peculiare prodotto” (sentenza 2077/1999). Il Tribunale di Torino, a sua volta, ha osservato che ‘nel caso del prodotto “olio d’oliva” (…) la “provenienza geografica” delle olive riveste un particolare significato e valore per il consumatore”’ (sentenza 36282/2004)
(2) Provvedimento AGCM 4970/1997
(3) V. reg. UE 2018/1096, art. 1.1.a
(4) Cfr. reg. UE 1308/13, art. 6.1.c.iii
(5) V. reg. UE 2018/1096, art. 1.2
(6) Cfr. legge 7.7.16 n. 122, articolo 1