‘Nutrition claims’ e dichiarazioni nutrizionali in etichetta dei prodotti alimentari riferiscono, nel Vecchio Continente, alle categorie di alcune vitamine – e.g. B1, B2, B3 – piuttosto che ai nomi delle sostanze (i.e. tiammina, riboflavina, niacina).
I vari regolamenti UE, a loro volta, indicano sia le categoria generale e le sotto-categorie (gruppi) di vitamine, sia i loro nomi specifici. Quand’anche tali nomi corrispondano alla singola categoria in un gruppo vitaminico.
I consumatori, d’altra parte, hanno più dimestichezza con le categorie delle vitamine di ciascun gruppo che con i nomi delle relative sostanze. Come designare allora le vitamine? Un approfondimento.
1) Food Supplements
Food Supplements Directive 2002/42/CE precisa che le etichette degli integratori alimentari devono riportare ‘il nome delle categorie di sostanze nutritive’- definite, ai fini dell’applicazione della direttiva, come ‘vitamine’ e ‘minerali’ (articolo 2.2) – ‘o altre sostanze che caratterizzano il prodotto o una indicazione relativa alla natura di tali sostanze’ (articolo 6.3.a). (1)
Le ‘Vitamine e minerali consentiti nella fabbricazione di integratori alimentari’ di cui in Allegato I comprendono, per quanto attiene alle vitamine del gruppo B:
– vitamina B1 (mg),
– vitamina B2 (mg),
– niacina (mg NE),
– acido pantotenico (mg),
– vitamina B6 (mg)
– acido folico (μg).
2) Nutrition and Health Claims
Nutrition and Health Claims Regulation (EC) No 1924/06 – in Allegato, ‘Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione’ – precisa le condizioni d’uso dei ‘nutrition claims’:
-‘fonte di [nome della o delle vitamine] e/o [nome del o dei minerali]. L’indicazione che un alimento è fonte di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno una quantità significativa di cui all’allegato della direttiva 90/496/CEE [ora regolamento UE 1169/11, Allegato XIII, parte A, ndr] o una quantità prevista dalle deroghe di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1925/2006 (…) sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti’,
-‘ad alto contenuto di’ [nome della o delle vitamine] e/o [nome del o dei minerali]. L’indicazione che un alimento è ad alto contenuto di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno due volte il valore di una «fonte di [nome della o delle vitamine] e/o [nome del o dei minerali]». (2)
‘Health claims’ autorizzati ai sensi del NHCR, articolo 13, identificano invece la gran parte delle vitamine del gruppo B con i nomi specifici delle sostanze, fatte salve le sole vitamine B6 e B12. Così si vedono i riferimenti a tiammina, riboflavina, niacina, acido pantotenico, biotina, folato, anziché ai loro nomi B1, B2, B3, B5, B7, B9. (3) In apparente contraddizione con la direttiva integratori alimentari, nella citazione delle sue prime vitamine del gruppo.
3) Addition of Nutrients
Addition of Nutrients Regulation (EC) No 1925/06 è a sua volta coerente con la Food Supplements Directive. Laddove in Allegato I, ‘Vitamine e minerali che possono venire aggiunti agli alimenti’, indica vitamina B1, vitamina B2, niacina, acido pantotenico, vitamina B6, acido folico, vitamina B12, biotina.
4) Food Information to Consumers
Food Information to Consumers Regulation (EU) No 1169/11, in Allegato XIII (Consumi di riferimento), richiama il concetto generale di ‘vitamine’ nel titolo della sua Parte A (Consumi di riferimento giornalieri per vitamine e sali minerali, adulti). Salvo poi citare tiammina, riboflavina, niacina, biotina – anziché, rispettivamente, le vitamine B1, B2, B3, B7 – nel riferire il fabbisogno medio quotidiano di ciascuna di esse.
5) Esegesi
Le quattro normative europee sopra richiamate, a seconda dei casi, definiscono:
– condizioni e modalità d’impiego di vitamine e minerali, e relative informazioni, negli integratori alimentari e negli alimenti di uso corrente fortificati (‘Food Supplements’, ‘Addition of Nutrients’. V. sopra, paragrafi 1 e 3),
– notizie che possono venire fornite in etichetta di alimenti e bevande che contengano una ‘quantità significativa’ di vitamine e minerali (‘Nutrition and Health Claims’. V. sopra, paragrafo 2),
– valori da considerare ai fini del calcolo della ‘quantità significativa’ e l’esposizione delle quantità (in percentuale rispetto al fabbisogno medio quotidiano) in etichetta, nella dichiarazione nutrizionale (‘Food Information Regulation’. V. sopra, paragrafo 4).
6) Vitamine, categorie o nomi specifici?
La disattenzione dei funzionari della Commissione europea (DG Sanco, ora Sante) e degli uffici legali di Parlamento europeo e Consiglio che si sono succeduti in due decadi ha causato una discreta confusione nell’identificare le vitamine del gruppo B.
Il legislatore europeo non ha mai peraltro escluso la possibilità di designare ogni vitamina – in etichetta dei prodotti alimentari – con il codice di categoria anziché il nome della sostanza (i.e. vitamina B1 anziché tiammina).
Obiettivo principale del ‘Food Information Regulation’ è garantire la chiarezza e comprensibilità ai consumatori delle informazioni commerciali a essi rivolte in relazione agli alimenti. La scelta ottimale su come designare una vitamina dovrebbe perciò considerare le prassi in uso in ciascun Paese, nell’informazione commerciale ma anche nelle campagne pubbliche di informazione sulla salute.
7) Court of Justice of the European Union
Court of Justice of the European Union – unico interprete ufficiale del diritto europeo, le cui decisioni hanno natura vincolante erga omnes – si è espressa su un caso sotto alcuni aspetti analogo alla questione in esame, con la pronuncia 24 marzo 2022, nella causa C-533/20. (6) La Corte di Giustizia era stata chiamata a esprimersi sulla correttezza della designazione delle vitamine A e D con i nomi specifici delle fonti utilizzate, nella lista ingredienti di un prodotto alimentare.
CJEU ha considerato gli obiettivi generali di trasparenza e comprensibilità dell’informazione rivolta ai consumatori, annotando come nessuno tra i regolamenti citati nei precedenti paragrafi – ‘Addition of Nutrients’, ‘Food Information to Consumers’, ‘Nutrition and Health Claims’ – vieti l’utilizzo dei nomi ‘vitamina A’ e ‘vitamina D’. Le vitamine sono al contempo nutrienti (la cui indicazione in dichiarazione nutrizionale rimane facoltativa, in linea generale) e ingredienti.
7.1) Designazione delle vitamine in lista ingredienti
Gli ingredienti, a loro volta, possono venire designati con il loro ‘legal name’ e, in sua assenza, con il ‘customary name’. Poiché peraltro le difformità evidenziate nei precedenti paragrafi non consentono di ricavare una denominazione legale delle varie vitamine, è legittimo riferire alla categoria di appartenenza anziché ai nomi specifici delle sostanze. Senza neppure bisogno di riferire, ça va sans dire, alle loro fonti.
‘The designation, in a coherent and exclusive manner, of vitamins under names such as ‘Vitamin A’ or ‘Vitamin D’ in the nutrition declaration and in the list of ingredients provided for in Regulation No 1169/2011 is capable of ensuring that the information provided is accurate, clear and easy to understand for an average consumer who is reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect’ (CJEU, judgement on the case C-533/20). (6)
8) Conclusioni provvisorie
Le vitamine possono venire semplicemente designate con il nome della loro categoria, come statuito dalla Corte di Giustizia UE. Senza peraltro escludersi l’aggiunta dei loro nomi specifici, su base volontaria, tenuto anche conto delle campagne di promozione della salute pubblica che possano indurre la sensibilità ad alcuni nomi (es. folati) da parte dei consumatori nei singoli Paesi di destino dei prodotti.
Attenzione da parte degli operatori e delle autorità deputate ai controlli ufficiali va piuttosto dedicata a due aspetti fondamentali:
– l’utilizzo delle sole fonti di vitamine ammesse per gli alimenti di uso corrente, i ‘foods for specific groups’ (5) e gli integratori alimentari,
– la tolleranza zero, in difetto, rispetto ai valori dichiarati qualora la presenza o ricchezza di vitamine sia oggetto di ‘nutrition and health claims’. (7)
Dario Dongo
Note
(1) Directive 2002/46/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements. Consolidated text, 30.9.22 https://tinyurl.com/mt32b9mf
(2) Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods. Consolidated text, 13.12.14 https://tinyurl.com/2pumd5ts
(3) Commission Regulation (EU) No 432/2012 establishing a list of permitted health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health. Consolidated text, 17.5.21 https://tinyurl.com/mejknbr9
(4) Regulation (EC) No 1925/2006 on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods. Latest consolidated version, 22.6.23 https://tinyurl.com/4rzn2j24
(5) Apposite condizioni di utilizzo e informazione sulla presenza di vitamine e minerali sono altresì stabilite nel Food for Specific Groups Regulation (EU) No 609/2013 e nei suoi regolamenti di attuazione. Si veda ad esempio il precedente articolo di Dario Dongo. Disfagia e rischi di malnutrizione delle fasce vulnerabili di popolazione. GIFT (Great Italian Food Trade). 8.4.23
(6) Court of Justice of the European Union (CJEU), case C-533/20 (Somogy Megyei Kormányhivatal v Upfield Hungary Kft).
Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 24 March 2022 https://tinyurl.com/ptt3pzpr
(7) Dario Dongo. Nutrition and health claims, quali quali tolleranze sui valori dichiarati? GIFT (Great Italian Food Trade). 29.6.23
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.