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‘Meat sounding’, via libera dalla Corte di Giustizia UE

Il 4 ottobre 2024 la Corte di Giustizia UE ha finalmente annunciato la tanto attesa decisione sul ‘meat sounding’, che la Francia ha provato a ostacolare con un decreto volto a proibire l’impiego di termini quali ‘salsiccia’, ‘burger’ o ‘bistecca’ per designare alimenti realizzati con proteine di origine vegetale o diverse (i.e. micoproteine, microalghe). (1)

1) Vegetariani e produttori di proteine vegetali contro la Repubblica Francese, causa C-438/23

Il legislatore francese, come si è visto, aveva provato a vietare il ‘meat sounding’ attraverso un apposito decreto (2022-947). Tale decreto non ha mai peraltro avuto applicazione, proprio in ragione del contenzioso amministrativo che ha dato origine alla causa in esame. (2)

Le associazioni Protéines France, AVF (Association végétérienne de France), European Vegetarian Union (EVU) e la società Beyond Meat Inc. hanno infatti presentato ricorso al Consiglio di Stato francese, per richiedere l’annullamento del suddetto decreto poiché in contrasto con il diritto europeo vigente. (3)

Il Consiglio di Stato di Parigi a sua volta, dato atto del possibile conflitto del decreto impugnato con il Food Information Regulation (EU) No 1169/11, ha sospeso il procedimento e sottoposto alcune questioni pregiudiziali alla Court of Justice of the European Union (CJEU).

2) Questioni pregiudiziali

Le questioni pregiudiziali sottoposte dal Consiglio di Stato francese alla Corte di Giustizia UE sono essenzialmente due:

– gli Stati membri hanno diritto a introdurre divieti che incidano sulla commercializzazione delle merci, tramite leggi nazionali che intervengano su materie prive di regole armonizzate?

– in ipotesi favorevole, il decreto francese nella sua forma originaria sarebbe proporzionato al dichiarato obiettivo di raggiungere la ‘trasparenza’ nell’informazione ai consumatori?

3) Corte di Giustizia UE, la decisione

Food Information Regulation (EU) No 1169/11 – nello stabilire un sistema uniforme di regole per l’informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari – ha previsto che ‘la denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva’ (articolo 17). (4)

Gli Stati membri, di conseguenza:

– possono introdurre apposite denominazioni legali (e.g. pasta di semola di grano duro, panettone, in Italia), a condizione che esse non confliggano con i marketing standard definiti a livello europeo (i.e. oli di oliva);

– non possono viceversa impedire l’utilizzo di denominazioni usuali o descrittive con divieti generali e astratti, laddove non esista una denominazione legale in relazione ai nomi evocati.

4) Via libera al ‘meat sounding’, non anche al ‘cheese sounding’

Court of Justice of the European Union (CJEU) sembra avere seguito l’approccio adottato con la sentenza 14 giugno 2017, nella causa C-422/16 (Verband Sozialer Wettbewerb eV v TofuTown.com GmbH). (5) E così:

– ‘cheese sounding’. È vietato l’utilizzo di nomi quali ‘formaggio vegetale’, ‘burro di tofu’, ‘panna vegana’ e simili per presentare alimenti vegetariani e vegani. Tali prodotti infatti non corrispondono ai requisiti stabiliti dalla Organizzazione Comune dei Mercati per l’impiego delle denominazioni legali ‘formaggio’, ‘burro’, ‘panna’;

– ‘meat sounding’. Non è possibile vietare l’uso di nomi che richiamano carni e loro tagli, preparazioni di carni e prodotti a base di carne, a meno che gli stessi non costituiscano oggetto di apposite denominazioni legali (quali ‘prosciutto crudo’ e ‘prosciutto cotto’, in Italia); (6)

– in ogni caso, spetta alle autorità nazionali competenti valutare se le modalità concrete di presentazione di promozione di un prodotto alimentare inducano in errore il consumatore, e se del caso sanzionare l’operatore del settore alimentare responsabile.

5) Pratiche leali d’informazione

Tutte le informazioni commerciali relative agli alimenti – siano esse obbligatorie, come la denominazione, ovvero facoltative come il nome commerciale – non devono indurre in errore il consumatore per quanto riguarda le caratteristiche essenziali del prodotto. Le caratteristiche essenziali del prodotto comprendono, tra l’altro, la sua natura e identità, le proprietà e la composizione dello stesso. (7)

È altresì vietato suggerire, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente. Gli operatori che presentino ‘plant-based products’ con nomi ispirati alle carni devono perciò chiarire la loro origine vegetale (i.e. ‘veg burger’).

6) Conclusioni provvisorie

La sentenza della CJEU 4 ottobre 2024 chiarisce in via definitiva l’illegittimità delle varie normative nazionali adottate con l’intento di proibire l’uso di termini tradizionalmente associati alle carni su alimenti che non le contengano.

La legge italiana contro il ‘meat sounding’ – già in contrasto con il diritto UE per manifesta violazione del Technical Regulations Information System (TRIS) (8) – è quindi illegittima anche dal punto di vista sostanziale, così come il decreto francese.

Dario Dongo

Note

(1) Judgment of the Court in Case C-438/23, Protéines France and Others. Food labelling: where no legal name has been adopted, a Member State may not prohibit the use of terms traditionally associated with products of animal origin to designate a product containing vegetable proteins. Press release. 4.10.24 https://tinyurl.com/5bznwcrd

(2) Marta Strinati, Dario Dongo. Meat sounding, la parola alla Corte di giustizia UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 28.8.23

(3) Protéines France rappresenta gli interessi delle aziende attive nel mercato francese delle proteine vegetali; AVF ed EVU promuovono il vegetarianismo e rappresentano i consumatori vegetariani, in Francia e in Unione Europea; Beyond Meat Inc. produce e commercializza prodotti a base di proteine vegetali

(4) Dario Dongo. Denominazione dell’alimento. FARE (Food and Agriculture Requirements). 19.8.17

(5) Dario Dongo. ‘Cheese sounding’, la Corte di Giustizia UE conferma il divieto. FARE (Food & Agriculture Requirements). 15.6.17

(6) Decreto ministeriale 21 settembre 2005, modificato dal successivo D.M. 26 maggio 2016. La proposta di nuovo decreto che abroga e sostituisce il precedente, con inclusione di bresaola e speck, è stata notificata dal governo italiano alla Commissione europea il 3 gennaio 2024 nell’ambito del sistema TRIS. Si veda https://tinyurl.com/2ahutu3u

(7) Reg. (UE) 1169/11, articoli 7 e 36

(8) Dario Dongo. ‘Carni sintetiche’ e ‘meat sounding’, la legge italiana si auto-estingue. GIFT (Great Italian Food Trade). 2.2.24

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