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Marchi, origine prodotto e ingrediente primario

Le lobby di Big Food sono riuscite a escludere i marchi che evocano un determinato territorio dall’obbligo di indicare la diversa origine e provenienza dell’ingrediente primario. (1) A ben vedere però i soliti furbacchioni, nel fare le pentole, hanno dimenticato i coperchi. Il marchio suggestivo di un’origine diversa da quella effettiva implica infatti il dovere di precisare il vero ‘Made in...’. E da tale ultima indicazione, che esula dal marchio, deriva l’obbligo di specificare la diversa origine o provenienza dell’ingrediente primario.

Marchio e obbligo di indicare il ‘Made in

Il marchio che evochi un territorio – mediante raffigurazioni grafiche (es. tricolore) e simboli (es. trulli pugliesi, laguna di Venezia, Colosseo, Torre di Pisa) e/o nomi e diciture (es. trademark ‘Prego’, ‘Miracoli’, ‘Italiamo’, c.d. Italian sounding) – deve venire valutato, al pari di altre notizie non obbligatorie e immagini, come ‘informazione volontaria’.

Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:

a) non inducono in errore il consumatore [su origine e provenienza, oltreché su altre notizie essenziali, ndr] come descritto all’articolo 7,

b) non sono ambigue né confuse per il consumatore, e

c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.’ (2)

Le regole generali di trasparenza dell’informazione si applicano tra l’altro all’etichettatura, ma ‘anche:

a) alla pubblicità,

b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d’imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.’ (3)

Ne deriva che, laddove il marchio evochi un Paese o un territorio di produzione diverso da quello effettivo, quest’ultimo debba venire specificato in etichetta. Nell’esempio della pasta ‘Miracoli’, con il tricolore nel marchio, è dunque obbligatorio precisare ‘Made in Germany’. Al preciso scopo di evitare che il consumatore venga indotto in confusione su origine e provenienza del prodotto. Ai sensi del Food Information Regulation, articolo 26.2.a, come chiarito dall’ex Commissario competente in materia.

Viceversa, la sola indicazione di nome o ragione sociale dell’operatore responsabile non comporta di per sé l’obbligo di indicare il Paese di produzione (ex art. 2.2.g, reg. UE 1169/11).

Il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento’. (4)

Marchio e obbligo di indicare la diversa origine o provenienza dell’ingrediente primario

L’evocazione d’origine – grafica e/o letterale – allorché circoscritta al solo marchio, non è di per sé sufficiente a fare scattare l’obbligo di indicare la diversa origine o provenienza dell’ingrediente primario, rispetto al ‘Made in’ suggerito. Grazie all’ennesima negazione della trasparenza in etichetta operata con il regolamento OPT (Origine Pianeta Terra). (5)

Il presente regolamento non si applica (…) ai marchi d’impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine, in attesa dell’adozione di norme specifiche riguardanti l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, a tali indicazioni.’ (6)

Nondimeno, qualora il marchio evochi un’origine (intesa come Paese di ultima trasformazione sostanziale) diversa da quella reale, come si è visto nel superiore paragrafo, è doveroso precisare il Paese di origine del prodotto. E tale indicazione – es. Made in Germany – non si qualifica né come semplice indicazione di nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore responsabile, né come marchio. Non è dunque esclusa dalle regole previste dal regolamento (UE) n. 2018/775, in vigore dall’1.1.20. Ne deriva che anche in questo caso, se l’origine e provenienza dell’ingrediente primario è diversa dall’origine del prodotto indicata in etichetta, deve venire a sua volta precisata. (7)

Dario Dongo

Note

(1) Si vedano i precedenti articoli https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/origine-ingrediente-primariohttps://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/origine-ingrediente-primario-vincitori-e-vintihttps://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/origine-ingrediente-primario-via-libera-da-bruxelles-all-italian-sounding, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/origine-ingrediente-cercasi.

(2) V. regolamento (UE) n. 1169/11, art. 36.2

(3) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 7.4

(4) Cfr. reg. UE 2018/775, articolo 1.2. Chi scrive aveva a suo tempo proposto a diverse rappresentanze dei comparti produttivi italiani di presentare ricorso al Tribunale UE avverso il regolamento UE 2018/775 (OPT, Origine Pianeta Terra, per eccesso di potere della Commissione europea. Senza però raccogliere adesioni, neppure da Coldiretti (sic!). Si veda https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/origine-ingrediente-primario-reg-ue-2018-775-call-for-action

(5) V. precedenti note 1 e 4

(6) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 2.2.g

(7) In merito all’applicazione del reg. UE 2018/775, si veda https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/origine-materie-prime-reg-ue-2018-775-risponde-l-avvocato-dario-dongo

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