Il Consorzio del Parmigiano Reggiano DOP batte Campbell’s. Il re dei formaggi a pasta dura ha messo a segno una vittoria in USA contro il colosso delle zuppe e i sughi in scatola, che aveva osato evocare il Parmesan con immagini suggestive in uno dei suoi prodotti a marchio ‘Prego’. Un passo avanti nella lunga battaglia contro l’Italian sounding. Un approfondimento su un tema più complesso di quanto possa apparire.
‘Prego’, imitazione seriale di Made in Italy alimentare
Il marchio ‘Prego’ – registrato da Campbell’s (USA) a livello internazionale, su varie Classi di prodotti alimentari – rappresenta un esempio di imitazione seriale di Made in Italy su cibi che di italiano hanno solo il nome. È il fenomeno del c.d. Italian sounding, o contraffazione implicita.
Si configurano inganni diffusi – e impuniti – nei confronti dei consumatori di tutto il mondo. I quali vengono sistematicamente indotti in errore circa l’effettiva origine dei prodotti (intesa quale Paese ove ha avuto luogo la loro ultima trasformazione sostanziale) e dei loro ingredienti.
Italian sounding, le regole (disapplicate) in Unione Europea
Il ‘Food Information Regulation’ (FIR, reg. UE 1169/11), come già le previgenti direttive su etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari (dir. 1979/112/CEE e successive, da ultimo dir. 2000/13/CE abrogata dal FIR), prescrive l’indicazione obbligatoria del Paese d’origine dei prodotti alimentari ogni qualvolta la sua omissione possa indurre in errore i consumatori. Tenuto conto delle indicazioni e immagini con cui i prodotti vengano presentati.
Di conseguenza, in tutti i casi in cui nomi, diciture ed espressioni, fotografie o pittogrammi possano far intendere che un alimento sia stato prodotto (o trasformato) in un Paese diverso da quello effettivo ricorre lo specifico obbligo di precisare il Made in. Anche quando la suggestione provenga da parole e immagini contenute in un marchio, sia esso registrato o meno. Come precisato dall’ex-Commissario alla Salute e Tutela dei Consumatori Vytenis Andriukaitis, agli albori dell’applicazione del FIR. (1)
Origine ingrediente primario, obblighi d’informazione in UE
Il reg. UE 2018/775 ha poi introdotto, a far data dall’1.4.20, l’obbligo di indicare l’origine o provenienza dell’ingrediente primario (>50% in ricetta, ovvero ingrediente caratterizzante) allorché essa sia diversa dal Made in dichiarato (o suggerito), sia pure su base volontaria. (2)
L’applicazione del citato regolamento è stata posticipata, in Italia. Con una circolare MiSE 23.4.20 che è peraltro priva di valore giuridico, poiché un atto di normazione secondaria non può derogare a una norma di rango sovracostituzionale. In ogni caso, le autorità di controllo italiane ammetteranno lo smaltimento di scorte di etichette e confezioni non conformi, pur he acquistate prima dell’1.4.20, fino al 31.12.20. (3)
‘Prego’, il Parmesan di troppo
L’etichetta a marchio ‘Prego’ che ha scatenato le ire del Consorzio del Parmigiano Reggiano DOP riportava l’immagine fotografica di porzioni di formaggio decorate con i noti puntini conosciuti per essere impressi sulle forme del re dei formaggi italiani a pasta dura.
Un’evocazione figurativa difficile da contrastare, a prima vista. La multinazionale Campbell’s confidava nel difetto di riconoscimento di tutela delle DOP europee in USA. Ma il Consorzio del Parmigiano Reggiano DOP è andato oltre, nell’affermare le proprie ragioni.
Parmesan, il diritto del consumatore
Giova sottolineare come la raffigurazione simbolica sia già sufficiente a indurre in errore il consumatore in merito all’identità dell’ingrediente. Seguendo un approccio che nel Vecchio Continente è stato affermato anche dalla European Court of Justice, nella sentenza 2.5.19 sul Queso Manchego DOP. (4)
Ed è proprio il rischio di una condanna esemplare in USA – ove gli inganni ai consumatori possono venire puniti con sanzioni milionarie sulla base di consolidata giurisprudenza – ad avere indotto il colosso delle zuppe a capitolare. Impegnandosi, mediante accordo stragiudiziale, a eliminare dalle etichette delle confezioni dei sughi ‘Prego’ qualsivoglia riferimento, anche solo evocativo, al Parmigiano Reggiano.
‘Questo successo stimola ulteriore fiducia nella battaglia per la difesa del ‘parmesan’ che stiamo conducendo da decenni, prima in Europa e ora nel mondo. Il fatto che una multinazionale come Campbell usi le immagini del Parmigiano Reggiano su un prodotto che contiene ‘Parmesan’, questa è la prova evidente che per i consumatori di Campbell il nome ‘Parmesan’ non è generico, e viene legato alla DOP Parmigiano Reggiano’. (Nicola Bertinelli, Presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano DOP)
DOP, IGP, STG. La tutela che manca
Le Geographical Indications (GIs) – vale a dire, i nomi associati a prodotti tradizionali dei territori – trovano riconoscimento e apposita tutela solo in alcuni sistemi giuridici. Come in Unione Europea e in Cina, che il 6.11.19 hanno concordato il reciproco riconoscimento delle rispettive GIs.
La politica USA è invece guidata dalle Corporation di Big Food. Le quali – non avendo produzioni alimentari caratteristiche, in un Paese relativamente giovane e multietnico – imitano sistematicamente i prodotti tradizionali di altri Paesi. In particolare quelli italiani, a partire dal Parmesan il cui primo produttore al mondo è Kraft Foods.
La tutela dei prodotti caratteristici di tradizioni e territori – in USA come in Canada e molti altri Paesi – è perciò affidata al regime ordinario di tutela della proprietà intellettuale e industriale che si basa sui trademark. Sia pure, ove del caso, con le varianti di collective marks e certification marks.
I lobbisti dell’industria alimentare nordamericana, come non bastasse, portano avanti una battaglia volta ad affermare la ‘genericità’ dei nomi registrati. Con l’obiettivo di negare la legittimità della loro registrazione quali trademark e così il diritto di utilizzo esclusivo in capo ai loro titolari.
DOP, IGP, STG. Identità e regime di tutela in UE
Le DOP – Denominazioni di Origine Protette – assieme alle IGP (Indicazioni Geografiche Protette) si inquadrano nel concetto di Geographical Indications (GIs). Nomi e segni associati a prodotti che sono riconosciuti e registrati, sulla base di criteri obiettivi, come caratteristici di tradizioni e territori. E ricevono perciò un’apposita tutela, in alcuni sistemi giuridici.
Il riconoscimento delle GIs ha avuto inizio in Europa, proprio nel settore dei formaggi, con la Convenzione di Stresa (1951). Ed è stato sviluppato nella Comunità Economica Europea, ora Unione Europea, con il regime delle DOP e IGP (reg. CEE 2081/1992, ora reg. UE 1151/12). (6) Oltre a quello, residuale e attenuato, delle STG (Specialità Tradizionali Garantite, reg. UE 2082/92 , ora reg. UE 1151/12).
La registrazione di una DOP, quale ‘nome che identifica un prodotto’, è soggetta alla verifica di stringenti requisiti:
a) origine del prodotto legata a un luogo, regione o Paese,
b) qualità e/o caratteristiche essenzialmente o esclusivamente dovute all’area geografica e ai suoi intrinseci, tradizionali fattori naturali e umani,
c) produzione interamente realizzata nell’area geografica definita nel disciplinare (reg. UE 1151/12, articolo 5.1). Trascurandosi tuttavia, in molti disciplinari, tradizionalità e origine di sementi e mangimi.
La IGP si distingue dalla DOP poiché ai fini della sua registrazione è sufficiente che una delle fasi di produzione sia realizzata nell’area geografica delimitata. Ed è perciò sufficiente che alla sua origine geografica siano ‘essenzialmente’ (non anche ‘esclusivamente’) ‘attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche’ (reg. UE 1151/12, articolo 5.2).
La STG a sua volta è ammessa a beneficiare di registrazione e tutela in quanto designi uno specifico prodotto o alimento:
a) ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; o
b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.
Il nome da registrare come STG a sua volta deve poter vantare il suo utilizzo tradizionale in riferimento al prodotto specifico, ovvero designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto (reg. UE 1151/12, articolo 18).
La protezione delle GIs in UE comporta il divieto di:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti non registrati,
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione del nome registrato, (7)
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura e alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato,
d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto (reg. UE 1151/12, articolo 13). (8)
Gli Stati membri UE, anche attraverso autorità appositamente designate, devono adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate a far cessare – come anche a prevenire – l’uso illecito delle indicazioni geografiche.
Dario Dongo e Francesca Coli
Note
(1) Dario Dongo. Obbligo di indicare il Paese d’origine sui prodotti ‘Italian sounding’. FARE (Food and Agriculture Requirements). 18.6.15, https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/europa-obbligo-di-indicare-il-paese-d-origine-sui-prodotti-italian-sounding
(2) Dario Dongo, Alessandra Mei. Origine ingrediente primario, reg. UE 2018/775, linee guida Commissione europea. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.1.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/origine-ingrediente-primario-reg-ue-2018-775-linee-guida-commissione-europea
(3) Dario Dongo, Martina Novelli. Reg. UE 2018/775, il MiSE ammette lo smaltimento di etichette non conformi. GIFT (Great Italian Food Trade). 23.4.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/reg-ue-2018-775-il-mise-ammette-lo-smaltimento-di-etichette-non-conformi
(4) Dario Dongo. DOP, la Corte di Giustizia UE chiarisce il divieto di evocazioni. GIFT (Great Italian Food Trade). 3.5.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/dop-la-corte-di-giustizia-ue-chiarisce-il-divieto-di-evocazioni
(5) Luis González-Vaqué, Martín Cortés. (2008). ECJ – Judgment of February, 26, 2008, Commission V. Germany, “Parmesan”, C-132/05 – The Court lays down the extent of the protection granted to a registered designation of origin in response to its misuse. Revista de Derecho Comunitario Europeo. 12. 545-563
(6) Reg. UE 1151/12, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(7) Dario Dongo. Olio extravergine d’oliva 100% siciliano, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 6.1.19, https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/olio-extravergine-d-oliva-100-siciliano-risponde-l-avvocato-dario-dongo
(8) Dario Dongo. Oliva taggiasca, la scialuppa di salvataggio. 29.3.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/oliva-taggiasca-la-scialuppa-di-salvataggio