La Corte di Giustizia UE, con sentenza 30.1.20, ha chiarito le modalità da seguire nel caso in cui l’etichetta di un prodotto alimentare riferisca indicazioni generiche sulla salute. (5)
Nutrition and Health Claims, le regole
Il regolamento (CE) n. 1924/06 – Nutrition and Health Claims, NHC – ha introdotto in UE la possibilità di fornire indicazioni nutrizionali e sulla salute relative ai prodotti alimentari, nell’informazione commerciale a essi relativa. Attraverso regole uniformi che si applicano anche ai marchi e all’informazione B2B (business to business), oltreché a etichette e pubblicità (comprese quelle su web e social media).
Il regolamento NHC definisce:
– indicazioni nutrizionali, ‘qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche’ legate alla presenza o assenza di macro o micronutrienti, o altre sostanze. (1) I soli nutrition claims ammessi sono quelli citati in Allegato al reg. CE 1924/06. Da intendersi perciò come elenco tassativo,
– indicazioni sulla salute: ‘qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute’. (2)
I soli health claims ammessi sono quelli espressamente autorizzati dalla Commissione europea, a seguito di valutazione scientifica di Efsa.
La differenza tra functional claim e disease risk reduction claim, prevista nel regolamento (CE) 1924/06 agli articoli 13 e 14, è stata invece vanificata nel regolamento (CE) 353/08 che di fatto prescrive un identico livello di dimostrazione scientifica dei benefici per la salute oggetto di domanda autorizzatoria.
Indicazioni generiche sulla salute
Le indicazioni che riferiscano a benefici generali per la salute – e spesso figurano sul fronte dell’etichetta – esprimono un richiamo immediato. Il consumatore viene attratto verso un determinato prodotto in quanto ‘buono per la salute’ o comunque ‘favorevole’, ad esempio, per una funzione fisiologica. Questo tipo di indicazioni possono venire ammesse a condizione della loro congruenza con un health claim di cui il prodotto possa fregiarsi ed effettivamente vanti, in immediata prossimità.
‘Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14’ (reg. CE 1924/06, articolo 10.3).
L’indicazione generica deve quindi venire corroborata da quella specifica sia nella sostanza, cioè nel contenuto, sia nella forma e dunque l’apparenza. Il regolamento NHC persegue infatti l’obiettivo di garantire un livello elevato di tutela della salute dei consumatori (sebbene la Commissione europea non abbia a tutt’oggi introdotto i c.d profili nutrizionali, necessari a impedire l’uso di NHC sul cibo spazzatura).
Indicazioni generiche, la sentenza ECJ
La European Court of Justice (ECJ) è stati chiamata a decidere su una questione pregiudiziale proposta dalla Corte federale di giustizia tedesca, circa l’applicazione dell’articolo 10.3 del reg. CE 1924/2006. Per chiarire la relazione indispensabile tra le indicazioni generiche e quelle specifiche sulla salute fornite in etichetta. La Corte richiama le apposite linee guida della Commissione europea, laddove si precisa che l’indicazione specifica sulla salute deve essere posta ‘accanto a’ o ‘dopo’ l’indicazione generica. (3)
A ogni buon conto, ribadisce la Corte, gli stessi benefici generali devono essere fondati scientificamente. Sia pure in assenza di specifico richiamo, nell’articolo 10.3, ai requisiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 del regolamento NHC. (4) Il fondamento scientifico delle indicazioni generiche si può peraltro ritenere assolto laddove appunto si faccia richiamo a un’indicazione specifica sulla salute, inclusa nell’elenco di cui in Allegato al reg. UE 432/12 e successive modifiche. (5)
Un asterisco può bastare?
‘Nel caso particolare in cui le indicazioni specifiche sulla salute non possano integralmente comparire sullo stesso lato della confezione in cui è apposto il riferimento che sono destinate a suffragare, a causa del loro numero elevato o della loro lunghezza, occorre considerare che il requisito di un collegamento visivo diretto potrebbe essere soddisfatto, in via eccezionale, mediante un rinvio esplicito, quale un asterisco, qualora quest’ultimo assicuri, in modo chiaro e perfettamente comprensibile per il consumatore, la corrispondenza di contenuto, sul piano spaziale, tra le indicazioni sulla salute e il riferimento’. (6)
L’asterisco sul fronte etichetta può dunque fare richiamo a indicazioni che in via eccezionale possono venire riportate su un altro lato della confezione. Il caso da cui è scaturita la controversia, ad esempio, è quello di un integratore alimentare ove i numerosi claim autorizzati in relazione alle vitamine del gruppo B sono stati esplicitati sul retro della scatola, mediante apposito richiamo. Spetta comunque al giudice nazionale, ribadisce la Corte, valutare le circostanze del caso.
Dario Dongo e Alessandra Mei
Note
(1) Regolamento (CE) 1924/06, NHC, art. 2.2.4
(2) NHC, art 2.2.5
(3) Decisione di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 24 gennaio 2013, che adotta linee guida sull’attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2013, L 22, pag. 25), intitolato «Riferimento a benefici sanitari generali e non specifici – articolo 10, paragrafo 3»,
(4) ‘L’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le seguenti condizioni: a) si è dimostrato che la presenza, l’assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l’indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di dati scientifici generalmente accettati’ (reg. CE 1924/06, articolo 5.1.a).
‘Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su dati scientifici generalmente accettati’ (reg. CE 1924/06, articolo 6.1).
(5) Causa C 524/18, Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG v. Queisser Pharma GmbH & Co. KG. Sentenza ECJ 30.1.20,
(6) Viceversa, il requisito ‘non è soddisfatto nel caso in cui la confezione di un integratore alimentare presenti, nella parte frontale, un riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la salute, mentre l’indicazione specifica sulla salute destinata ad accompagnarlo figura solo sul retro di tale confezione e non esiste alcun espresso rinvio, come un asterisco, tra i due’ (sentenza di cui in nota 5, punto 50).