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Health claims, via libera ad acqua tonica e biscotto salute

Nutrition & Health Claims’. La Commissione europea continua a omettere l’adozione dei profili nutrizionali, necessari a impedire indicazioni salutistiche sul cibo spazzatura. Autorizza invece le descrizioni generiche tradizionali, che a vario titolo richiamano effetti benefici su alcuni cibi. Via libera da Bruxelles ad acqua ‘tonica’ con zuccheri aggiunti, pastiglie per la tosse e biscotti della salute.

Nutrition & Health Claims, regole e deroghe

Il regolamento NHC (‘Nutrition & Health Claims’) definisce le condizioni e i criteri per vantare claim nutrizionali e relativi alla salute nell’informazione commerciale relativa agli alimenti (in etichetta e pubblicità, anche sul web e i social media). (1) In essenza, al di là delle condizioni generali e delle informazioni obbligatorie supplementari, le indicazioni nutrizionali ammesse sono quelle sole indicate in Allegato al regolamento (CE) n. 1924/06 e successive modifiche, mentre quelle relative alla salute devono essere specificamente autorizzate.

Le regole si applicano anche ai marchi commerciali utilizzati per contrassegnare le singole referenze o linee di prodotti alimentari e loro ingredienti. Qualora tali marchi riferiscano o anche solo suggeriscano proprietà nutrizionali o salutistiche dei cibi, essi devono perciò riportare un health claim (o quantomeno un nutrition claim) conforme al regolamento NHC.

Una deroga alle citate regole può venire concessa a favore dei ‘descrittori generici (denominazioni) tradizionalmente utilizzati per indicare la peculiarità di una categoria di alimenti o bevande che potrebbero avere un effetto sulla salute umana’. (2) Gli operatori interessati possono inoltrare un’apposita richiesta a tal fine all’autorità nazionale competente di uno Stato membro, la quale la trasmette senza indugio a Bruxelles. E la Commissione, al ricorrere delle condizioni previste, adotta un regolamento ove si autorizza il mantenimento dei nomi consuetudinari di singoli prodotti. (3) I quali, pur suggerendo possibili benefici per la salute, possono venire riferiti ad alimenti privi di virtù a norma del regolamento NHC.

Descrittori generici, le deroghe concesse da Bruxelles 

La Commissione europea ha di recente autorizzato l’impiego di alcuni descrittori generici tradizionalmente diffusi in alcuni Stati membri, a seguito di domande degli operatori interessati. (4) Le designazioni tradizionali autorizzate riguardano:

– una bevanda zuccherata gassata, analcolica, con aroma chinino, recante la parola ‘tonica’ nella denominazione descrittiva. In questo solo caso, sebbene la domanda provenga dalla ‘British Soft Industry Association’ e la Brexit sia alle porte, l’autorizzazione è estesa all’intero territorio europeo. Con l’ulteriore paradosso della razione doppia di zuccheri, qui da noi, rispetto alla ricetta d’OltreManica. Acqua ‘diabetica’ dunque, più che ‘tonica’ (sic!),

– caramelle e prodotti di confetteria a base di zucchero che richiamano proprietà benefiche contro la tosse ed il mal di gola (‘Hustenperle’, ‘Halsbonbon’, ‘Halspastill’, ‘cough drops’, ‘Rebuçados para a tosse’), utilizzate e autorizzate in vari Paesi (Austria, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito),

– un prodotto da forno realizzato e conosciuto in Italia come ‘biscotto salute.

L’autorizzazione a proseguire l’utilizzo dei descrittori generici di cui sopra è motivata dal fatto che i relativi prodotti sono identificati dai consumatori con quei nomi secondo antica tradizione, senza intendere alcun loro plausibile effetto sulla salute. La deroga prevista dal regolamento NHC è dunque pienamente applicabile.

Il ‘biscotto salute’ Monviso

Il Ministero della Salute aveva inoltrato alla Commissione europea, il 23.4.15, la domanda presentata da Monviso Spa per l’autorizzazione dell’indicazione ‘biscotto salute’ su un prodotto di panetteria classificabile come fette biscottate, il cui sapore ricorda il biscotto. E dopo ‘soli’ 4 anni, nei tempi biblici di Bruxelles, la domanda è stata finalmente accolta.

Il ‘biscotto salute’ appartiene alla tradizione piemontese e ligure sin dal XVI secolo. La lunga durabilità del prodotto, garantita dal processo di tostatura, fece la fortuna dei marinai che lo potevano così stivare senza rischio di alterazioni. Ed è noto come il termine ‘salute’, oggi associato alla ’leggerezza’ dei cibi, era un tempo legato alla loro efficacia nutriente. E dunque alla ricchezza degli ingredienti, invero notevole in un prodotto realizzato con farina, uova, burro e zucchero. L’antica ricetta piemontese è tra l’altro annoverata tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT).

Dario Dongo e Marina De Nobili

Note

(1) V. reg. CE 1924/06, reg. UE 432/12 e successive modifiche. Le sanzioni amministrative specifiche sono stabilite in Italia dal d.lgs. 27/17. Si vedano gli articoli https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/health-claims-sanzioni-all-acqua-di-rose-nello-schema-di-decretohttps://www.foodagriculturerequirements.com/approfondimenti_1/nutrition-health-claims-dario-dongo-illustra-il-decreto-sanzioni_1https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/nutrition-health-claims-sanzioni-in-italia-in-vigore-dall-1-aprile-2017. Per approfondimenti, si fa richiamo all’ebook gratuito ‘1169 pene. Reg. UE 1169/11, notizie sui cibi, controlli e sanzioni’, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/1169-pene-e-book-gratuito-su-delitti-e-sanzioni-nel-food

(2) Cfr. reg. CE 1924/06, articolo 1.4

(3) Ai sensi del reg. UE 907/2013, ‘che stabilisce le norme relative alle domande concernenti l’uso di descrittori generici (denominazioni)

(4) reg. UE 2019/343

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