Grassi buoni e meno buoni, come distinguerli in etichetta? Grazie ai loro nomi, ma anche alla dichiarazione nutrizionale e ai nutrition claims, che rappresentano le principali fonti di informazione sul ruolo degli alimenti nella dieta. E possono effettivamente aiutare i consumatori a scegliere i cibi migliori, aborrendo il junk food. (1)
Etichettatura nutrizionale in etichetta
L’epidemia della globesity – che ha visto quasi triplicare gli obesi nel mondo in trent’anni, dai 200 milioni nel 1995 al mezzo miliardo attuale – ha indotto parecchi Stati a imporre la dichiarazione nutrizionale in etichetta. (2) La quale non è bastata a invertire la tendenza in crescita di sovrappeso e obesità, ma senza dubbio può aumentare la consapevolezza dei consumatori.
La dichiarazione nutrizionale in Europa è composta di sette elementi tra i quali spiccano i grassi e i grassi saturi, subito dopo l’energia, riferiti ai 100 grammi di prodotto.
Le informazioni volontarie possono venire estese ai valori per porzione (3) e comprendere, dopo i grassi saturi, i grassi monoinsaturi e quelli polinsaturi.
I claim nutrizionali relativi ai grassi
Il regolamento CE 1924/06, c.d. NHC (Nutrition & Health Claims), riporta in allegato un elenco tassativo delle indicazioni nutrizionali che è possibile utilizzare, in etichetta e pubblicità, per descrivere le caratteristiche dei prodotti alimentari. Tra i nutrition claim ammessi, al rispetto delle condizioni stabilite, (4) alcuni riguardano i tenori dei diversi acidi grassi negli alimenti. A seguire, il loro elenco.
A basso contenuto di grassi saturi
L’indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans (TFA, Trans-Fatty Acids) contenuti nel prodotto non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi. In entrambi i casi, la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non può corrispondere a più del 10 % dell’apporto energetico.
Con regolamenti successivi (reg. CE 1047, 1048/2008) la Commissione ha inoltre stabilito che ‘L’indicazione ‘a tasso ridotto di grassi saturi’ e ogni altra indicazione di pari significato sono consentite solo se:
a) la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans nel prodotto risulti inferiore almeno del 30% alla somma di grassi saturi e TFA nei prodotti analoghi, nonché
b) il contenuto in acidi grassi trans del prodotto sia uguale o inferiore a quello rintracciabile in prodotti analoghi.
Ricco di grassi monoinsaturi
L’indicazione che un alimento è ricco di grassi monoinsaturi e ogni altro claim di analogo significato sono consentite solo se almeno il 45% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi monoinsaturi. Nonché a condizione che i grassi monoinsaturi apportino oltre il 20% del valore energetico del prodotto.
Ricco di grassi polinsaturi
L’indicazione che un alimento è ricco di grassi polinsaturi e ogni altra simile dicitura sono ammesse solo se almeno il 45% degli acidi grassi presenti nell’alimento derivino dai grassi polinsaturi. E a condizione che i grassi polinsaturi apportino oltre il 20% del valore energetico del prodotto.
Ricco di grassi insaturi
Il claim ‘ricco di grassi insaturi’ e indicazioni di pari significato ono consentite solo se almeno il 70% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano da grassi insaturi. Purché i grassi insaturi apportino oltre il 20% del valore energetico del prodotto.
Fonte di acidi grassi Omega-3
I nutrition claim del tipo ‘contiene’, ‘con’ o ‘fonte di (acidi grassi) Omega-3’ postulano che il prodotto contenga almeno 0,3 g di acido alfa-linolenico (ALA) per 100 g e per 100 kcal, ovvero almeno 40 mg della somma di acido eicosapentanoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA) per 100 g e per 100 kcal.
Ricco di acidi grassi Omega-3
Il vanto riferito alla ricchezza di acidi grassi Omega-3, o altri di analogo significato, possono venire legittimamente espressi solo quando il prodotto contenga almeno 0,6 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal, oppure almeno 80 mg della somma di EPA e DHA per 100 g e per 100 kcal.
Dario Dongo
(1) Tra gli studi sulla efficacia dell’etichettatura nutrizionale si segnala il progetto europeo Flabel
(2) La dichiarazione nutrizionale è ora obbligatoria in Europa, Usa, Canada, Messico, Brasile, Argentina, Cina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Israele, Giappone, India, Cile, Hong Kong, Corea del Sud, Taiwan, Malesia, Australia e Nuova Zelanda, oltre agli Stati del Golfo persico
(3) A condizione di identificare la porzione in modo esatto, specificandone la quantità e il numero all’interno della confezione
(4) V. reg. CE 1924/06 e successive modifiche. Il testo consolidato su http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1924-20141213&qid=1523395296169&from=EN. Per le sanzioni, si veda il d.lgs. 27/17, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/nutrition-health-claims-sanzioni-in-italia-in-vigore-dall-1-aprile-2017

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.