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‘Free from’ in etichetta, L’ABC

Le indicazioni ‘free from’ o ‘senza...’, sulle etichette alimentari, mietono consensi presso i consumatori europei. I quali cercano sempre più prodotti ‘Senza OGM’ e ‘senza olio di palma’. L’ABC delle regole. 

Free from’, ‘Senza…’, ABC delle regole in etichetta

Il regolamento UE 1169/11 definisce con chiarezza le condizioni d’impiego delle indicazioni volontarie relative ai prodotti alimentari. (1) 

Le informazioni relative all’assenza di taluni ingredienti o sostanze – ‘free from…’ o ‘senza…’ – sulle etichette degli alimenti di uso corrente sono da sempre considerate ammissibili. (2) A condizione di rispettare alcune semplici regole, delle quali si riassume l’ABC.

A) Nutrition & Health Claims. Qualora le notizie ricadano nelle definizioni di indicazione nutrizionale (es. ‘senza grassi’, ‘senza zuccheri’) o salutistica (es. ‘più digeribile perché senza…’), (3) si deve verificare la loro conformità ad appositi criteri. In relazione sia alla composizione e proprietà nutrizionali dell’alimento, sia allo schema informativo. (4)

B) Glutine e lattosio. Ove la comunicazione sia soggetta a requisiti specifici (es. ‘a ridotto contenuto di glutine’, ‘senza lattosio’) devono venire seguiti appositi criteri. (5) 

C) Pratiche leali d’informazione. Al di fuori delle ipotesi di soggezione a normative specifiche, si applicano i principi introdotti 39 anni or sono nella normativa generale su etichette e pubblicità dei prodotti alimentari, richiamati da ultimo (6) nel Food Information Regulation:

– i messaggi devono essere veritieri e se del caso basati su dati scientifici pertinenti. Ciò significa che l’operatore responsabile (7) dev’essere in grado di dimostrarne la fondatezza con elementi obiettivi, (8) 

le informazioni facoltative, al pari di quelle obbligatorie, devono venire esposte in modo chiaro e comprensibile per il consumatore medio, senza ambiguità. Non è ammesso riferire a categorie di ingredienti non previsti dalle regole vigenti, (9)

è vietato enfatizzare caratteristiche dell’alimento che risultino invece comuni a tutti gli altri alimenti della stessa categoria, come spesso accade per il ‘senza glutine’ che campeggia addirittura su infusi di tè zuccherati. Un vero inganno ai consumatori, che dovrebbe perciò venire sanzionato.

Dario Dongo

Note

(1) V. reg. UE 1169/2011, art. 36

(2) Già sotto la vigenza delle precedenti direttive 1979/112/CEE e 2000/13/CE, sulla base di consolidata giurisprudenza europea e nazionale, che ha trovato anche conferma nelle pronunce delle autorità designate ai controlli sulla correttezza delle pratiche commerciali (ai sensi della dir. 2005/29/CE)

(3) Si vedano le definizioni di indicazione nutrizionale e indicazione relativa alla salute di cui al reg. CE 1924/06, articolo 2

(4) Cfr. reg. CE 1924/06, reg. UE 432/12 e successive modifiche

(5) Nel primo esempio, si applica il reg. UE 828/14. Le dichiarazioni relative all’assenza di lattosio devono invece venire accompagnate a dati sulla presenza e/o quantità di galattosio, come precisato dal Ministero della Salute con nota 4.4.16

(6) V. reg. UE 1169/11, articoli 7 e 36

(7) L’operatore responsabile dell’informazione è il titolare del marchio con cui l’alimento viene commercializzato. V. reg. UE 1169/11, articolo 8

(8) Obiettività è richiesta anche quando si riferisca a qualità organolettiche o di apprezzamento da parte dei consumatori (da dimostrare mediante panel test e sondaggi)

(9) Es. additivi chimici, categoria non prevista dal reg. CE 1333/08

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