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Etichettatura ambientale imballaggi, l’ABC ministeriale

Il d.lgs 116/20 nell’introdurre l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi ha suscitato molti dubbi e perplessità. Al fine di supportare le imprese nell’applicazione della normativa, il ministro della Transizione ecologica ha quindi diffuso, il 15.03.22, le “Linee guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm”.

Etichettatura ambientale imballaggi. Premessa

Il d.lgs 116/20, pubblicato in GU l’11 settembre 2020, come si è visto, ha modificato il Codice dell’Ambiente (d.lgs 152/06) (1) e introdotto i seguenti obblighi, sulle merci destinate al mercato nazionale:

1) l’obbligo di identificare i materiali di imballaggio attraverso apposito codice alfanumerico, secondo la decisione 129/1997/CE, e

2) di indicare la corretta gestione a fine vita degli imballaggi destinati al consumatore finale.

L’applicazione dei requisiti di etichettatura ambientale è stata poi posticipata al 31.12.21 dal DL 3.12.20 n. 183. E successivamente rinviata, prima con DL 31.12.21 n. 228, al 30.06.2022, e nuovamente al 31.12.22 dalla legge di conversione n.15/22 (2). Con previsione di emanare le Linee guida tecniche per l’etichettatura degli imballaggi, qui presentate, entro il 30.1.22.

Il 16.03.2022 il ministro della Transizione ecologica ha quindi adottato il decreto n. 114 recante adozione delle Linee Guida, notificato alla Commissione europea il 7 aprile 2022. Il testo, salvo obiezioni, sarà pubblicato sul sito del ministero al termine del periodo di sospensione di tre mesi che scadrà l’8 luglio 2022.

Le Linee guida sull’etichettatura degli imballaggi

Il d.lgs 116/2020 dispone che tutti gli imballaggi siano:

‘opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 129/1997/CE della Commissione.  

Le Linee guida si soffermano quindi su tale disposizione, per chiarirne i contenuti.

1) Tutti gli imballaggi devono essere etichettati “opportunamente.  Ciò significa che l’azienda dovrà etichettarli nella forma e nei modi che ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo.

2) Il richiamo alle norme UNI. È definito un richiamo “generico”, considerando la loro caratteristica di volontarietà. Ma quali informazioni possono essere comunicate attraverso le norme UNI a cui la norma si riferisce?

– Le identificazioni dei materiali di imballaggio per gli imballaggi in plastica. Quando la Decisione 129/1997/CE non prevede una specifica identificazione per un determinato polimero, è applicabile la UNI EN ISO 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non incluse nella Decisione 129/1997/CE, e la UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.

– Le identificazioni dei materiali di imballaggio per gli imballaggi multistrato in plastica. Anche in questi casi la Decisione 129/1997/CE non prevede codici identificativi specifici: la norma UNI EN ISO 11469 offre un interessante supporto per la comunicazione della composizione di strutture costituite da più polimeri.

– Autodichiarazioni ambientali. Qualora si voglia comunicare informazioni aggiuntive di carattere volontario relative alle qualità ambientali dell’imballaggio (diciture, simboli/pittogrammi o altri messaggi analoghi, claim ambientali), si deve fare riferimento alla norma UNI EN ISO 14021.

3) La conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi. Al momento, tra le “determinazioni” adottate dalla Commissione sui temi indicati troviamo solo la Decisione 129/1997/CE.

4) Chi sono i consumatori?  Come già stabilito dal Codice del consumo, il consumatore è “il soggetto che fuori dall’esercizio di un’attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate”.

5) Quali sono le informazioni sulle destinazioni finali degli imballaggi? Le informazioni relative alle destinazioni finali degli imballaggi sono quelle che comunicano il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita (es. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune).

6) Quali imballaggi riguardano? Le informazioni sulle destinazioni finali degli imballi (ossia quelle che comunicano il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita) si applicano agli imballaggi offerti al consumatore finale, in vendita o anche a titolo gratuito. Sono invece esclusi gli imballaggi destinati al canale commerciale/industriale (cd. B2B).

L’obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati si applica invece a tutti gli imballaggi, inclusi quelli destinati a canali professionali. L’obbligo di apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE è espressamente in capo ai produttori.

Fig1 etichettatura ambientale imballaggi

Le Linee guida contengono inoltre una rassegna con riferimento alla normativa tecnica esistente. Tra gli ulteriori aspetti affrontati dalle Linee guida, alle quali si rimanda, vi sono i seguenti:

– quando un imballaggio è considerato riciclabile,

– quando è considerato compostabile,

– quali imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata.

– accoppiamento o trattamento: la regola del > 5%

– come identificare il tipo di polimero dell’imballaggio in plastica se non è previsto nella Decisione 129/1997/CE

– corretta raccolta e riciclaggio dei rifiuti analoghi a quelli biodegradabili o compostabili

– etichettatura ambientale per gli shopper in plastica

Contenuti dell’etichettatura

Dalla lettura della legge si evincono due situazioni differenti per la strutturazione dei contenuti minimi dell’etichetta a seconda del circuito di destinazione finale degli imballaggi:

1) B2B (commerciale/industriale) o

2) B2C (consumatore).

Partendo da questo assunto, oltre a presentare gli schemi distinti per destinazione B2B o B2C, le Linee guida affrontano anche le situazioni configurabili in ragione delle strutture di imballaggio:

– imballaggi/sistemi di imballaggio monocomponente e

– multicomponente.

Gli schemi presentati contengono tre livelli di informazioni:

– Cogente per rispondere alla norma;

– Altamente consigliate, per rendere la comunicazione più efficace;

– Consigliate, per arricchire di contenuti utili per una raccolta di qualità.

La casistica

Vengono quindi esaminate le seguenti casistiche:

1) Etichettatura ambientale degli imballaggi monocomponente destinati al B2C

In questo caso, devono essere riportate le seguenti informazioni:

a) La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/1997/CE

b) Le indicazioni sulla raccolta.

Si suggerisce, quindi:

– di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)” oppure

– di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata” e

– di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Le altre informazioni che possono essere volontariamente apposte in etichetta riguardano la tipologia di imballaggio e le indicazioni al consumatore per supportarlo in una raccolta differenziata di qualità.

2) Etichettatura degli imballaggi multicomponente destinati al B2C

L’imballaggio multicomponente è un sistema costituito da un imballaggio detto corpo principale (ad esempio una bottiglia), e altri imballaggi, detti componenti (come il tappo o l’etichetta), che possono essere separabili o non separabili manualmente dal corpo principale.

In questo caso, è necessario distinguere le componenti non separabili manualmente dalle componenti che invece possono essere separata dal consumatore finale. L’identificazione e la classificazione deve infatti essere prevista per tutte le componenti separabili manualmente.  Su ciascuna di esse deve venire riportato, almeno:

a) La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/1997/CE

b) Le indicazioni sulla raccolta quando non indicate sull’imballaggio di presentazione esterno.

Si suggerisce, quindi:

– di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)” oppure

– di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata”, e

– di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Quando non è possibile indicare le informazioni obbligatorie su ogni singola componente, queste devono venire riportate sul corpo principale o sull’imballaggio di presentazione. Secondo il seguente format consigliato:

a) Tipologia di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica) delle diverse componenti separabili manualmente;

b) Riferita a ciascuna tipologia di imballaggio, indicare la codifica identificativa del materiale di imballaggio di ciascuna componente separabile manualmente secondo la Decisione 129/1997/CE;

c) Riferita a ciascuna tipologia di imballaggio, riportare le indicazioni sulla raccolta, specificando in modo chiaro la famiglia di materiale/i di ciascuna componente.

Si può inoltre supportare volontariamente, con specifiche indicazioni, il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.

Se i componenti accessori non sono separabili manualmente (ad esempio etichette adese, tappi e chiusure non separabili, finestre), questi devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale, e le indicazioni sulla raccolta (che seguono il materiale del corpo principale). Ove possibile, si può apporre la sola codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/1997/CE anche sulle componenti non separabili manualmente, ma, su queste, non va riportata l’indicazione sulla raccolta.

3) Etichettatura degli imballaggi destinati al B2B

Se destinati ai professionisti, o se sono da trasporto o legati ad attività logistiche o di esposizione, gli imballaggi possono non presentare le informazioni relative alla loro destinazione finale, ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/1997/CE. Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.

Come costruire l’etichettatura

Le Linee guida riportano quindi informazioni, corredati da alcuni esempi di etichettatura, che possono concorrere ai contenuti dell’etichetta:

– Codifica alfanumerica da Decisione 129/1997/CE

– Famiglia di materiale

– Informazioni sulla raccolta.

Ricordando che, comunque, l’azienda ha la facoltà di comunicare con modalità grafiche e di presentazione liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dalla normativa.

Casi particolari, definiti dal Ministero della Transizione ecologica con nota del 17.05.2021, sono i seguenti:

– Imballaggi neutri in generale, con particolare riferimento a quelli da trasporto e/o possibili semilavorati;

– Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione;

– Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua, di importazione;

– Ricorso al digitale. In ogni caso, per rendere disponibili le informazioni di etichettatura ambientale è sempre possibile – attraverso App, QR code, siti web – utilizzare uno strumento digitale che rimanda ad una pagina appositamente dedicata a veicolare i contenuti sull’etichettatura ambientale che riguardano lo specifico imballaggio. A patto che l’accesso all’informazione specifica per l’imballaggio in questione risulti facile e diretta, e che detta informazione sia puntuale e non di difficile interpretazione, i canali digitali possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio.

Etichettatura, sintesi

I contenuti delle Linee guida sono identificati nella tabella di seguito in maniera sintetica. Rappresentando in maniera schematica i temi di maggiore interesse: i contenuti, suddivisi in obbligatori e consigliati; le modalità, quindi la posizione e il formato, per le quali si propongono delle scelte preferibili ma non cogenti, e le tempistiche.

fig2 etichettatura ambientale imballaggi

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo delle Linee guida.

La nostra squadra di FARE è a disposizione per i servizi di costruzione e revisione delle etichette di prodotti alimentari e altre merci per l’Italia e altri mercati, UE ed extra-UE.

Dario Dongo e Giulia Torre

Note

(1) D. Dongo. Etichettatura imballaggi, rinvio al 30.6.22. In arrivo le linee guida. GIFT (Great Italian Food Trade). 2.01.2022. https://www.greatitalianfoodtrade.it/imballaggi-e-moca/etichettatura-imballaggi-rinvio-al-30-6-22-in-arrivo-le-linee-guida 

Si veda inoltre: Dario Dongo. D.lgs. 116/20, etichettatura degli imballaggi alimentari. Norme inapplicabili. GIFT (Great Italian Food Trade). 3.10.20. https://www.greatitalianfoodtrade.it/imballaggi/d-lgs-116-20-etichettatura-degli-imballaggi-alimentari-norme-inapplicabili

Dario Dongo. Etichettatura imballaggi, rinvio teorico al 31.12.21. Si rinnova l’illecito governativo. GIFT (Great Italian Food Trade). 6.1.21. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/etichettatura-imballaggi-rinvio-teorico-al-31-12-21-si-rinnova-l-illecito-governativo

(2) Sebbene l’obbligo di etichettatura degli imballaggi entri in vigore il 1° gennaio 2023, gli operatori del settore potranno comunque commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti qualora questi siano già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio 2023, fino a esaurimento scorte.

Dopo il 31.12.2022, potranno venire commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31.12.2022. Oppure gli imballaggi che siano stati acquistati, entro tale data, da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori.

Sulla tardiva notifica degli obblighi di etichettatura degli imballaggi, si rimanda a D. Dongo. Etichettatura ambientale degli imballaggi, notifica a Bruxelles. GIFT (Great Italian Food Trade). 25.01.2022. https://www.greatitalianfoodtrade.it/imballaggi-e-moca/etichettatura-ambientale-degli-imballaggi-notifica-a-bruxelles 

Laureata in giurisprudenza, master in European Food Law, si occupa di legislazione agro-alimentare, veterinaria, agricola. Dottoranda alla Scuola per il Sistema Agroalimentare AGRISYSTEM, Università Cattolica del Sacro Cuore, con una tesi in materia di novel food.

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