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Decreto sanzioni reg. UE 1169/11, il testo

Il decreto sanzioni – atto a punire la violazione delle norme sull’informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari (reg. UE 1169/11) – è finalmente all’esame del Consiglio dei ministri.

Le prime notizie come si è visto non rassicurano, poiché la sicurezza alimentare e il ruolo dell’amministrazione sanitaria paiono aver ceduto il posto alle mire espansionistiche del ministero dell’Agricoltura. A seguire, l’analisi del testo in discussione.

Campo di applicazione. Il regolamento UE 1169/11, Food Information Regulation, fornisce regole generali d’informazione da applicare su tutti gli alimenti. Siano essi venduti sfusi, preincartati o preimballati, ovvero oggetto di somministrazione. Si aggiunge la direttiva che prescrive l’identificazione dei singoli lotti o partite o consegne di prodotti. (1)

Pratiche leali d’informazione. La violazione dei precetti generali di veridicità – e quindi, dimostrabilità – e chiarezza, non ingannevolezza dell’informazione (2) è punita con sanzione amministrativa da 3 mila a 24 mila euro. ‘Salvo che il fatto costituisca reato‘. (3)

Responsabilità del distributore. Quand’anche l’alimento sia venduto a marchio dell’Osa (Operatore del settore alimentare), che ne è quindi il primo responsabile, il distributore risponde di:

– commercio di prodotti di cui è dato presumere la non conformità delle etichette, pena da €500 a 4.000,

– modifica delle informazioni che accompagnano l’alimento ricevute dal fornitore, (4) sanzione da 2 mila a 16 mila euro.

Omissione delle notizie obbligatorie. L’operatore responsabile (5) è soggetto a penalità da 5 mila a 40 mila € per difetto di comunicazione degli ingredienti allergenici. (6) Chi ometta ogni altra notizia prevista come obbligatoria risponde della pena da 3 mila a 24.000 euro.

Leggibilità. Le etichette con diciture di misura inferiore a quelle prescritte, o comunque poco leggibili, comportano una punizione in misura di 1-8.000 euro.

Vendita a distanza. Il mancato rispetto del dovere di fornire al consumatore tutte le notizie previste come obbligatorie in etichetta prima della scelta d’acquisto (7) – in ogni ipotesi di vendita a distanza, e-commerce compreso – è punito con sanzione di 2.000-16.000 €.

Le violazioni specifiche in tema di etichettatura sono soggette a sanzioni apposite:

denominazione dell’alimento, da 500 a 16 mila euro a seconda delle fattispecie,

ingredienti allergenici, 2-16.000 €,

quantità netta e QUID (Quantity of Ingredients Declaration), 1-8 mila euro,

– termine minimo di conservazione (1.000-8.000 €), data di congelamento o surgelazione alimenti d’origine animale (2.000-16.000 euro). Esposizione in vendita del prodotto dopo la data di scadenza (5.000-40.000 €),

Paese d’origine e luogo di provenienza, da 500 a 16 mila euro a seconda dei casi

– titolo alcolometrico, da 500 a 4.000€,

dichiarazione nutrizionale, da 2.000 a 16 mila euro.

Nell’articolo che seguirà, alcuni cenni alle ulteriori misure proposte per l’applicazione in Italia del regolamento UE 1169/11.

Dario Dongo

Note

(1) Dir. 91/2011/UE

(2) Reg. UE 1169/11, articolo 7

(3) Si riferisce in particolare al delitto di frode in commercio, articolo 515 codice penale

(4) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 8.4

(5) Vale a dire, il titolare del marchio con cui il prodotto viene commercializzato

(6) Pena non applicabile in ipotesi di crisi di sicurezza alimentare gestita con correttezza, prima dell’intervento delle autorità, ai sensi del reg. CE 178/02, articolo 19

(7) Al di fuori delle sole notizie associate alla singola unità di vendita, quale durabilità e lotto. Cfr. reg. UE 1169/11, art. 14

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