Il decreto sanzioni, d.lgs. 231/17, è finalmente in applicazione. Dopo la circolare 9.4.18 del MiSE, ecco la circolare MiPAAF.
Decreto legislativo 231/17, guida alla lettura
La circolare MiPAAF 8.5.18 (1) offre un’utile guida alla lettura del decreto legislativo 231/17. Soffermandosi su alcuni aspetti cruciali essenziali che distinguono il reg. UE 1169/11, di cui il decreto reca attuazione, rispetto al previgente d.lgs. 109/92.
Il Capo dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi (ICQRF) – Dr. Stefano Vaccari, Autore della circolare – evidenzia così anzitutto come l’obbligo di riferire in lingua italiana le notizie obbligatorie su alimenti preimballati discenda dai criteri generali di cui al reg. UE 1169/11, articolo 7 (Pratiche leali d’informazione). (2)
La responsabilità degli operatori è oggetto di apposita considerazione. Avuto riguardo sia alla responsabilità primaria del soggetto con il cui nome o ragione sociale l’alimento è commercializzato, sia a quella del distributore.
L’ecommerce, si sottolinea, è a sua volta soggetto a precisi doveri d’informazione. V’è dunque da sperare che l’ICQRF metta in riga anche Amazon, leader nella violazione sistematica delle regole.
Su data di scadenza e TMC, il MiPAAF ‘evidenzia che non è prevista la sanzione per la cessione o l’esposizione di alimenti oltre il termine minimo di conservazione’. Varrebbe la pena precisare che – sia pure in assenza di una sanzione apposita – tale condotta è tuttavia punibile ai sensi dell’articolo 7 del reg. UE 1169/11. Laddove il venditore ometta di fornire notizia sulla pur inoffensiva obsolescenza del prodotto con TMC superato.
Gli ingredienti allergenici – rimarca lodevolmente l’ICQRF – devono venire citati in modo esatto, con specifico riguardo a ciascuno degli alimenti immessi in vendita o somministrati.
La competenza all’irrogazione delle sanzioni, si ricorda, è attribuita in primis all’ICQRF. Ai Direttori degli Uffici territoriali, secondo quanto previsto dal DM 1.3.18 n. 3091. Il MiPAAF si astiene peraltro dal richiamare la competenza concorrente sui controlli di altre autorità a ciò delegate, pur riferita nel d.lgs. 231/17.
Il marchio pericoloso
L’unico punto su cui la circolare non può venire condivisa attiene all’ipotesi di identificazione del soggetto responsabile dell’informazione tramite un marchio. Il decreto legislativo 231/17 in effetti prevede, all’articolo 2, che l’indicazione di nome o ragione sociale possa venire eseguita anche attraverso un marchio che contenga la rispettiva dicitura.
Il MiPAAF va tuttavia oltre, teorizzando che ‘per “nome” non si intende esclusivamente la denominazione dell’azienda interessata, ma anche un’indicazione o un marchio di fantasia che risulti comunque associato al responsabile.’ Un’ipotesi di deroga dalle norme comuni (3) che non è soltanto inammissibile, ma espone gli operatori a gravi rischi di contestazione sui mercati internazionali.
Per approfondimenti si fa rinvio al nostro eBook gratuito ‘1169 pene. Reg. UE 1169/11, notizie sui cibi, controlli e sanzioni’. Con l’invito, che qui si rinnova, a voler eseguire una pur simbolica donazione a Food Allergy Italia.
Dario Dongo
Note
(1) V. Circolare MiPAAF 8.5.18 n. 391, su https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252Fc%252F3%252FD.12081ac8640369272fe8/P/BLOB%3AID%3D12598/E/pdf
(2) Sebbene il governo, nell’adottare il decreto, avesse dimenticato di prevedere una sanzione apposita
(3) Cfr. reg. UE 1169/11, articoli 8.1 e 9.1.h

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.