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Decreti origine, prosegue il circo Gentiloni

Sui decreti origine pasta, riso, pomodoro e latte, prosegue il circo Gentiloni. In un rigurgito simil-sovranista (o pseudo-populista, o para-chissà), il governo uscente rinnova l’inganno di ipotetica vigenza delle norme autarchiche.

Origine latte, pasta, riso e pomodoro, proroga odierna ai decreti effimeri

Il governo guidato da Paolo Gentiloni ha pubblicato nel 2017 quattro decreti interministeriali che prevedono l’indicazione obbligatoria dell’origine delle materie prime su alcune categorie di alimenti preimballati:

1) latte nei prodotti lattiero-caseari. Efficacia prevista dal 19.4.17 al 31.3.19,

2) grano e semola nella pasta di solo frumento. Applicazione teorica dal 17.2.18 al 31.12.20,

3) riso. Ipoteticamente in auge dal dal 16.2.18 al 31.12.20,

4) conserve di pomodoro, con teoretico effetto dal 26.8.2018 al 31.12.20.

L’obsolescenza programmata è stato il denominatore comune dei citati provvedimenti, poiché tutti avrebbero in ogni caso dovuto perdere efficacia a far data dall’entrata in vigore del regolamento UE sull’origine dell’ingrediente primario. Vale a dire, entro le prossime settimane.

Il decreto 9 maggio 2018 – a firma di Paolo Gentiloni, facente funzioni di ministro dell’agricoltura, e Carlo Calenda – proroga l’efficacia dei decreti effimeri di cui sopra (vedi allegato). Che decadranno non più a partire dall’imminente data dell’entrata in vigore dell’anzidetto regolamento europeo, bensì dal giorno prima della sua applicazione, fissata l’1 aprile 2020.

Origine pasta, riso e pomodoro, i decreti inapplicabili

I decreti sull’origine di pasta, riso e pomodoro sono tuttavia illegittimi, e devono perciò venire disapplicati dalle autorità amministrative e giudiziarie chiamate ad applicarli o comunque a esprimersi al riguardo. Il perché è semplice, tali decreti non sono stati notificati alla Commissione europea, come invece doveroso.

Fin dai tempi della caduta del muro di Berlino il ‘condominio Europa’ ha concordato l’obbligo per ciascun ‘condomino-Stato membro’ di fornire preventiva notifica a Bruxelles di ogni schema di norma tecnica nazionale che attenga alla produzione e/o commercializzazione delle merci, nell’ambito del sistema TRIS (Technical Regulation Information System Database). (1)

Per quanto specificamente attiene alle norme che incidono sull’informazione ai consumatori relativa ai prodotti alimentari, gli Stati membri devono eseguire notifica preventiva ai sensi del Food Information Regulation. (2)

La Commissione europea e gli Stati membri devono infatti poter verificare la coerenza dei progetti di legislazione nazionale concorrente con il diritto UE applicabile, nonché con il principio di libera circolazione delle merci nel Mercato interno. Ed è perciò che i progetti di norme tecniche nazionali sono sottoposti a uno standstill period. Vale a dire un periodo – di tre mesi, che la Commissione può decidere di estendere – di sospensione dell’iter legis. E così, della loro efficacia.

In ipotesi di difetto di notifica alla Commissione europea – come appunto, nei casi dell’origine di grano e semola nella pasta, riso e conserve di pomodoro – i provvedimenti nazionali, se pure formalmente in vigore, valgono come carta straccia. In quanto, secondo giurisprudenza europea consolidata, (3) essi non possono venire opposti agli amministrati (in questo caso, le imprese della filiera alimentare in Italia) e devono invece venire disapplicati dalle autorità. Sotto pena di procedura d’infrazione e gravi sanzioni a carico dello Stato membro (in questo caso, la Repubblica italiana).

Origine, il circo Gentiloni prosegue

Il circo Gentiloni prosegue – nonostante quanto sopra evidenziato – nell’inganno di pubbliche amministrazioni, cittadini/consumatori, imprese di settore,  associazioni e rappresentanze. Indomito, se non dagli elettori del 4 marzo 2018, fino a quando qualcuno – tra Roma e Bruxelles – non dirà Basta!

Sia bene inteso, chi scrive è del tutto favorevole alla promozione di informazioni trasparenti e complete sui prodotti alimentari, le quali devono comprendere notizie sempre utili e apprezzate sull’origine degli alimenti e delle loro materie prime. Ma le regole del condominio Europa devono venire rispettate sempre e da tutti, fino a quando non si abbia il coraggio e la volontà politica di imporne il cambiamento. (4)

Dario Dongo

ALLEGATO MIPAAF – 7.05.2018

Note

(1) V. dir. 83/189/CEE, poi sostituita dalla dir. 98/34/CE e successive modifiche, da ultimo abrogata ad opera della dir. 2015/1535/UE 

(2) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 45

(3) Si vedano, su tutte, le storiche sentenze ‘CIA Security International’, del 30 aprile 1996 (C-194/94, punto 54) e ‘Ince’, del 4 febbraio 2016 (C-336/14, punto 67)

(4) Non è questo il caso di Paolo Gentiloni. Il quale, è utile ricordare, ha votato a favore del regolamento della Commissione europea ove sono state introdotte inaccettabili deroghe e generalizzazioni rispetto all’obbligo fissato dal legislatore UE di precisare la provenienza dell’ingrediente primario (>50%), allorché diversa dal ‘Made in’ dichiarato (reg. UE 1169/11, art. 26.3). Ne abbiamo scritto, da ultimo, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/origine-ingrediente-primario-via-libera-da-bruxelles-all-italian-sounding

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