Il recente convegno dedicato dalla ASL Torino al nuovo regolamento sui controlli pubblici ufficiali (1) è valso a condividere alcune riflessioni sul ruolo dell’Amministrazione sanitaria. Che inevitabilmente, come si vedrà, comprende la verifica e l’intervento sulla informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari.
Reg. UE 2017/625, campo di applicazione e interessi tutelati
‘Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall’Unione o dagli Stati membri in applicazione della normativa dell’Unione nei seguenti settori relativi a: a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti […]’ (reg. UE 2017/625, art. 1)
La salute pubblica, nel nuovo regolamento, si configura quindi come un bene giuridico più ampio, che muove da esigenze concrete di salubrità dell’alimento (v. paragrafo successivo) e le trascende, fino a comprendere aspetti patrimoniali tradizionalmente disgiunti.
L’informazione al consumAttore assume valore in quanto tale, al punto da considerare una notizia non veritiera come una sorta di minaccia, un attentato al patto sociale che unisce la filiera from the farm to the fork, from stable to table.
Il Piano Nazionale Integrato dei controlli (PNI) d’altra parte, con la reprimenda delle varie autorità, segnala una svolta culturale proprio nell’aspirazione al ripristino del ‘corretto valore del cibo’. Un valore che deve venire garantito anche attraverso una sua adeguata – in quanto veritiera e trasparente – rappresentazione.
Sicurezza alimentare e informazione al consumatore
Il rilievo sanitario dell’informazione al consumatore è stato messo in luce già dal General Food Law. Nelle parti in cui si cita l’esigenza di considerare le notizie che accompagnano l’alimento ai fini della sua valutazione di sicurezza, la quale deve altresì tener conto delle esigenze di salute delle categorie vulnerabili di consumatori.
I requisiti generali di etichettatura previsti nel Food Information Regulation, (3) del resto, comprendono notizie di evidente rilievo sanitario. Quali ad esempio:
– condizioni particolari di conservazione, (4)
– dichiarazioni relative ad allergeni, assenza di glutine e lattosio,
– ingredienti ‘sensibili’ (es. caffeina e chinino, acido glicirrizinico, fenilalanina, fitosteroli e stanoli di origine vegetale, polioli).
Altre notizie in etichetta che rilevano ai fini della sanità pubblica si ritrovano in vari provvedimenti orizzontali (cioè applicabili alla generalità degli alimenti, come:
– codice di lotto (5)
– Nutrition & Health Claims, (6)
– aggiunta di minerali, vitamine e altre sostanze ai prodotti alimentari. (7)
Si aggiungono poi le notizie previste dalle normative verticali tra le quali si citano, a cenno di mero esempio:
– integratori alimentari, condizioni di utilizzo e informazione, (8)
– provenienza delle carni, informazioni relative alla filiera zootecnica. (9)
Controlli e sanzioni, giochi di potere
Lo schema di decreto sanzioni atto a punire le violazioni del reg. UE 1169/11, come si è denunciato, attribuisce all’ICQRF la competenza sanzionatoria in via apparentemente esclusiva.
Il regolamento UE 2017/625 tuttavia prescrive agli Stati membri il coordinamento di tutte le attività di controllo pubblico ufficiale eseguite sulla filiera alimentare da parte di un’unica autorità. Nel nostro Paese, inevitabilmente, il Ministero della Salute. Lo Stato membro ha facoltà di delegare alcuni compiti ad altra autorità, con il dovere tuttavia di designare ‘un’autorità unica per coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali’ (art. 4.2.b).
La questione non può dunque risolversi nella mera sottrazione alle autorità sanitarie di parte delle sue competenze proprie, con un atto di governo che risponde ai soli interessi delle rappresentanze di categoria. Poiché è chiara a tutti l’enorme sproporzione di risorse tra l’Amministrazione sanitaria e l’Ispettorato per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi, relegare a quest’ultimo ente la ‘esclusiva’ sulle sanzioni significa infatti ridurne drasticamente la portata, a livello nazionale. (10)
L’approccio proposto dal governo Gentiloni giova perciò ad agricoltori e industriali. In una visione miope e individualistica – ma al contempo corporativa, così elettorale e ‘politica’ – di ridurre l’impatto della legalità sull’operato delle imprese. Ma la riduzione del ‘rischio multe’ costituisce un vulnus per l’interesse comune alla sicurezza dei cibi e alla trasparenza dell’informazione. Un tradimento di quel patto sociale citato nel primo paragrafo, con l’ulteriore rischio di pregiudizio all’integrità e reputazione del Made in Italy alimentare.
Controlli sull’informazione al consumatore, il ruolo dell’Amministrazione sanitaria
‘Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti (…) adottano le misure opportune per assicurare che l’operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi’ (reg. UE 2017/625, articolo 138).
Alla fine e da principio, il regolamento europeo sui controlli pubblici ufficiali. Che nella gerarchia delle fonti di diritto ha un ruolo sovraordinato addirittura rispetto alle norme costituzionali italiane. Ed è cristallino nel disporre che le autorità di controllo, in ipotesi di riscontrate non conformità, devono adottare ‘opportune misure’. Tra queste, ‘dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori’. (11)
Prescrizioni su etichette, cartelli nei punti vendita di alimenti sfusi, menù e registri in pubblici esercizi, mense e catering. Sanzioni amministrative (12) e penali (13) in ipotesi di inadempimento, sequestro sanitario e notizia di reato ad abundantiam, ove del caso. (14)
Dovere è Potere. (15) Sicurezza alimentare, corretta informazione al consumatore, giustizia. Sopra ogni mercimonio e convenienza politica, nel rispetto delle regole europee.
Dario Dongo
Note
(1) V. reg. UE 2017/625
(2) Cfr. reg. CE 178/02, articolo 14
(3) V. reg. UE 1169/11, articolo 9
(4) V. paragrafo B dell’articolo http://www.foodagriculturerequirements.com/category/notizie/export-in-austria-è-ora-di-rispondere-per-le-rime-ai-consulenti-di-gruppo-rewe
(5) Essenziale ai fini della gestione delle crisi di sicurezza alimentare. V. dir. 91/2011/UE
(6) Reg. CE 1924/06, reg. UE 432/12 e successivi
(7) Reg.CE 1925/06
(8) Dir. 2002/46/CE, reg. CE 1170/09
(9) Cfr. reg. CE 1760, 1825/00, reg. UE 1337/13. Le informazioni relative agli animali, semi ed embrioni, e la gestione dei rischi frattanto circola attraverso il sistema Traces (Trade Control and Expert System) https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en
(10) In omaggio dunque ai fautori della soft law. Alla quale si deve tuttavia l’inefficacia della prevenzione delle frodi alimentari, come si è già commentato
(11) V. reg. UE 625/2017, articolo 138
(12) Cfr. d.lgs. 193/07, articolo 6
(13) V. art. 650 codice penale, inosservanza provvedimenti Autorità
(14) Cfr. legge 283/1962, articoli 1 e 5, codice penale, articoli 444 e 452
(15) ‘Se hai la volontà, trovi la strada‘ (Albert Einstein)
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.