Chinotto, cedrata. Le bibite più contraffatte dagli italiani, paradossalmente, sono quelle più radicate nella tradizione. Le frodi dilagano e i controlli latitano, all’insegna dell’impunità. Abbiamo esaminato 16 prodotti, metà dei quali è fuorilegge.
Chinotto, cedro. Gli agrumi mediterranei
Il chinotto è un agrume, Citrus x myrtifolia, che vagamente richiama l’arancio amaro. Di antica provenienza cinese secondo alcuni, è presente e viene coltivato da alcuni secoli in Italia e dintorni. In Liguria (ove è pure registrato il presidio Slow Food ‘Chinotto di Savona’) e Costa Azzurra (ora Francia), in Toscana, ma anche in Sicilia e Calabria. I suoi piccoli frutti sono tradizionalmente usati nella produzione di confetture, canditi e sciroppi. Il succo di chinotto è altresì impiegato in alcune bevande digestive e amari, oltreché nell’omonima bevanda (anche a Malta, ove è denominata kinni).
Il cedro è un altro agrume, Citrus medica, che a sua volta appartiene al genere Citrus, nella famiglia delle rutacee. Dalla parvenza di un grande limone – con una distintiva buccia spessa e ruvida – il cedro viene soprattutto coltivato in Calabria. Oltreché in altre aree del Mediterraneo, fino all’Oriente da cui deriva in origine. Viene consumato fresco, come nella produzione di canditi e sciroppi, nonché in varie bevande.
Chinotto, cedrata. Bibite e regole della tradizione
Chinotto, cedrata – assieme a ginger e gazzosa, aranciata e limonata – riecheggiano alla memoria dei più maturi sotto la categoria della ‘spuma’. Acqua addizionata di anidride carbonica, un po’ di zucchero, estratti o succhi delle varie piante. Ai tempi in cui i ragazzi giocavano per strada, in continuo movimento. Anni luce distanti da PlayStation e diabete in lattina.
Delle bevande del dopoguerra sono rimasti i nomi, sprazzi di gioiosa memoria, e le regole. Il D.P.R. 19.5.58 n. 719 in particolare. ‘Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi‘.
‘Le bibite analcooliche vendute con il nome di un frutto non a succo, ivi compreso il cedro ed il chinotto, o con il nome della relativa pianta‘ – prescrive il citato regolamento – ‘debbono essere preparate con sostanze provenienti dal frutto o dalla pianta di cui alla denominazione.’ (1)
Chinotto, cedrata. La frode a scaffale
La denominazione legale di chinotto e cedrata, ai sensi del regolamento UE 1169/11, si radica dunque nella normativa nazionale testé citata. (2) Ne deriva che il richiamo a chinotto e cedro nel nome di una bibita analcolica non può prescindere dall’effettivo impiego di succo o parti o estratti delle relative piante. Gli ingredienti caratteristici identificano la bevanda e devono venire citati in etichetta, con precisazione della loro quantità.
La frode a scaffale però dilaga. I consumatori credono di acquistare una bibita tradizionale – come chinotto, cedrata – con pur minima quota degli agrumi mediterranei, e invece ricevono solo acque zuccherate con aggiunta di aromi chimici. Si configurano perciò numerose frodi in commercio, che tuttavia ad oggi nessuna autorità amministrativa né giudiziaria ha provveduto a interrompere.
La tutela dei consumatori e della reputazione delle bibite tradizionali Made in Italy è doverosa e urgente. La normativa profanata oltretutto è la stessa che prevede una quota minima di succo d’arancia nelle aranciate, oggetto di periodici dibattiti tra le filiere agricola e industriale. E allora, perché relegare chinotto e cedrata alla ‘terza classe’ dei diritti?
Chinotto, cedrata. Vero/Falso
Abbiamo condotto una breve indagine di mercato, rilevando come a un primo gruppo di bevande virtuose corrisponda un secondo gruppo di falsi. Chinotto, cedrata sono le bibite più contraffatte dagli italiani stessi! A seguire l’elenco.
Vero
– Lurisia, ‘il nostro Chinotto’, con ‘infuso di chinotti della riviera ligure’. Altre note positive, la presenza di succo di limone e zucchero di canna e soprattutto il solo impiego di aromi naturali
– Baladin, una Cedrata coi fiocchi. Infuso di cedri calabresi qualità Diamante, succo di limone e zucchero di canna
– Chin8 Neri. All’iconico marchio corrisponde l’estratto di agrume in elenco ingredienti. Ça va sans dir!
– Cedrata Tassoni. La bevanda con la storia più antica è tuttora realizzata mediante lavorazione diretta dei cedri qualità Diamante, coltivati in Calabria. W!
– Polara, ‘Chinotto di Sicilia’ con estratto naturale di chinotti siculi. ‘Cedrata’ da antica ricetta siciliana con estratti naturali di Citrus medica
– SanPellegrino, Chinò. L’estratto di chinotto figura in lista ingredienti. Rispetto alle bibite di tradizione artigianale come Lurisia, si annota l’impiego di vari additivi di sintesi chimica
– Plos offre un Chinotto che effettivamente ne contiene l’infuso. Peccato solo l’eccesso di additivi, conservanti compresi
– Bevo Vero. Spumadoro riserva a questo ‘no logo’ una bevanda autentica, con infuso dell’agrume di Savona e lista ingredienti di pregio. Peccato distruggere la reputazione del proprio marchio, come mostrato in seguito
Falso
– Spumadoro. La ricetta sarà pure ‘originale’, la ‘marca depositata dal 1888’, ma nella Cedrata non v’è notizia del fatidico agrume
– San Benedetto. Il ‘Chinotto zero’ vanta un ‘100% allegria’ che risulta quasi beffardo ove si annoti la totale assenza dell’agrume con cui il prodotto è nominato. La ‘Cedrata’ è un altro fake, 100% delusione
– San Pellegrino. La Cedrata riporta solo la presenza di ‘aroma naturale di agrumi con altri aromi naturali’, concetto ben diverso dal requisito di legge
– Schweppes gioca sul filo del rasoio con una Cedrata che di cedro ha soltanto l’aroma naturale. Meglio di niente ma non abbastanza
– Carrefour, ‘gusto Chinotto’. Solo additivi chimici (compresi edulcoranti) aggiunti ad acqua, zucchero e fruttosio
– Crai. Il Chinotto si vede solo nel nome del prodotto, in lista ingredienti solo aromi chimici e un colorante
– Easy Line, Fonte Ilaria SpA. Due referenze (Chinotto, Cedrata) senza alcuna traccia dei relativi frutti o piante.
Dario Dongo
Note
(1) DPR 719/1958, articolo 5. La norma precisa inoltre che a tali bibite ‘è consentita l’aggiunta di succhi di frutta e di sostanze aromatizzanti ed amaricanti naturali diverse dal frutto e dalla pianta a cui la denominazione si richiama‘
(2) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 17.1

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.