Il reg. UE 2018/848 – nell’introdurre una riforma organica del regime di produzione biologico (1,2) – ha aggiornato anche le regole di etichettatura dei prodotti alimentari bio.
In Italia, il MiPAAF è a sua volta intervenuto mediante DM 20.5.22 n. 229771, che sostituisce i precedenti decreti in tema di etichette e altri obblighi degli operatori nella filiera biologica. (3)
1) Biologico, zero equivoci in etichetta
Il biologico è l’unico sistema di produzione agricola e alimentare soggetto a una disciplina uniforme e specifica che da sempre si radica in un regolamento europeo. Vale a dire su un identico gruppo di regole identicamente applicate in tutti gli Stati membri, la cui autonomia è essenzialmente limitata all’ambito dei controlli ufficiali – supplementari a quelli previsti per la generalità degli operatori delle filiere agroalimentari (4) – e le sanzioni.
l termini ‘biologico’ – in italiano o altre lingue, es. ‘organico’, ‘organic’ – e ogni altra espressione anche abbreviata (es. ‘bio’, ‘eco’) che possa ispirare il consumatore in tal senso sono riservati in via esclusiva ai prodotti realizzati nel pieno rispetto delle regole sulla produzione biologica e certificati in quanto tali. L’etichettatura e pubblicità come bio di prodotti che non risultino tali è perciò soggetta a sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato. (5)
2) Indicazione di origine, filiera corta
L’origine e/o provenienza delle materie prime agricole della generalità dei prodotti alimentari viene garantita soltanto in etichetta delle filiere bio, come si è visto. (6)
Il reg. UE 2018/848 insiste nell’obiettivo di ‘promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell’Unione’ (articolo 4.1.f. V. anche nota 7).
2.1) Logo bio e origine, notizia generica
Il logo UE di produzione biologica deve venire accompagnato, nello stesso campo visivo, da un’indicazione generica del luogo ove sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto:
a) ‘Agricoltura (o acquacoltura) UE’, quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’Unione,
b) ‘Agricoltura non UE’, quando la materia prima agricola è stata coltivata in Paesi terzi,
c) ‘Agricoltura UE/non UE’, quando le materie prime agricole sono state coltivate sia in UE, sia in uno o più Paese terzi.
2.2) Origine, dettaglio geografico
Gli operatori bio possono peraltro sostituire la genericissima indicazione d’origine e/o provenienza delle materie prime agricole (‘UE/non UE’) con riferimenti geografici di maggior dettaglio. Non solo il
– Paese di coltivazione delle materie prime agricole, come già previsto nel reg. CE 834/07, ma anche
– Paese e Regione, ‘se tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono state coltivate in quel paese e, se del caso, in quella regione’ (reg. UE 2018/848, art. 32.2).
3) Codice operatore
Il decreto MiPAAF 20.5.22 n. 229771 ha poi finalmente adeguato le norme secondarie nazionali alle regole UE, eliminando l’obbligo di indicare in etichetta il codice operatore.
Tale codice era invero privo di significato per i consumatori e non aggiungeva nulla alle informazioni presenti nei registri già disponibili alle autorità di controllo (ICQRF).
4) Biologico, in un’etichetta il valore di tutti
Una semplice etichetta – di seguito proposta a titolo di esempio – esprime il valore di una filiera integra e locale, equa e sostenibile per la salute delle persone e gli ecosistemi. Un valore condiviso, il valore di tutti, incomparabile con le ingannevoli evocazioni di ‘sostenibilità’ (8) e ‘naturalità’ che affollano gli scaffali dei supermercati.
Esempio di etichetta di una confettura
Legenda:
(1) Denominazione del prodotto
(2) Elenco degli ingredienti
(3) Quantità
(4) Termine minimo di conservazione
(5) Ragione sociale del produttore o distributore
(6) Lotto
(7) Modalità di utilizzo e conservazione,
(8) Tenore in frutta e zuccheri
(9) Integrazione della denominazione con il nome del frutto
(10) Etichettatura ambientale imballaggi
(11) dichiarazione nutrizionale
(12) metodo di produzione, associato alla denominazione e agli ingredienti
(13) Logo bio UE con codice dell’Organismo di Controllo e origine delle materie nello stesso campo visivo
(14) Logo dell’Organismo di controllo (facoltativo).
Dario Dongo, Donato Ferrucci
Note
(1) Dario Dongo. Biologico, reg. UE 2018/848. GIFT (Great Italian Food Trade). 22.6.18,
(2) Donato Ferrucci, Dario Dongo. Produzione ed etichettatura dei prodotti biologici, al via il reg. UE 2018/848. L’ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 2.2.22,
(3) MiPAAF, DM 20.5.22 n. 229771. Decreto recante disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 (..) in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18.7.18 n. 6793, 30.7.10 n. 11954 e 8.5.18 n. 34011. https://bit.ly/3yuf2nV
(4) Donato Ferrucci, Dario Dongo. Controlli bio in Italia, l’ABC e i dati. GIFT (Great Italian Food Trade). 7.3.19,
(5) V. d.lgs. 20/2018. Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. Testo aggiornato al 20.6.22 su Normattiva, https://bit.ly/3ytOH9z . V. anche codice penale, articolo 515 (frode in commercio)
(6) Dario Dongo. Origine ingredienti, garanzie solo sul bio. Rivolta. GIFT (Great Italian Food Trade). 17.6.18,
(7) Dario Dongo. Filiera corta, concetti e valori. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.9.19,
(8) Dario Dongo, Donato Ferrucci. Agricoltura sostenibile, l’ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 16.2.19
(9) Dario Dongo, Marta Strinati. Claim ‘naturale’ in etichetta. Petizione contro gli inganni. GIFT (Great Italian Food Trade). 26.11.20.