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Barrette con frutta secca, il bidone da Eataly

Barrette con frutti rossi, frutta secca, yogurt, cocco, cereali integrali, ‘ingredienti naturali’, fonti di vitamine e minerali. Magari fosse sempre così. Il bidone è dietro l’angolo, anzi a scaffale. Anche da Eataly, purtroppo.

Cibi sani e naturali, domanda in crescita

L’attenzione dei consumatori verso cibi con profili nutrizionali equilibrati – più proteine e fibre, meno zuccheri e grassi saturi – è in crescita continua. Come ha mostrato, da ultimo, il rapporto dell’Osservatorio Immagino (GS-1 Italy, Nielsen) sui consumi alimentari in Italia nel 2019.

Il fenomeno Covid-19 ha stimolato ulteriormente la richiesta di alimenti biologici, in virtù delle loro dimostrate capacità di stimolare il sistema immunitario. Più in generale, è accresciuto l’interesse verso i cibi presentati come ‘salutari’ e/o ‘naturali‘.

Barrette e bidoni

La nostra indagine di mercato sulle barrette proteiche (2020) ha rivelato difformità anche significative tra le proteine dichiarate e quelle effettivamente presenti in 8 barrette sulle 12 sottoposte ad analisi di laboratorio.

I bidoni sulle barrette con frutta secca ed essiccata si svelano invece già a colpo d’occhio. Come si è visto nel caso della barretta Kellogg’s Special K ‘con frutti rossi’ (2018) e di diverse altre, nel corso di un’apposita indagine di mercato.

Il copione è sempre lo stesso. Claim nutrizionali non sostanziati, liste ingredienti ingannevoli, narrativa capziosa. Quanto basta a spacciare come salutare e pregiata una stecca di zuccheri, oli e poche tracce di ingredienti attrattivi. Fuorilegge, com’è ovvio.

Red Fruitsclaim nutrizionali e salutistici

La barretta Red Fruits – a marchio Somerset, linea Super Nutty Bars, Made in EU, in vendita da Eataly – millanta sul fronte etichetta alcuni claim nutrizionali apodittici. ‘Fonte di vitamine e antiossidanti’, ‘fonte di magnesio e sali minerali’. Quali vitamine e minerali, quali antiossidanti?

Le indicazioni nutrizionali che richiamino la presenza di micronutrienti sono ammesse a condizione che il prodotto ne contenga una ‘quantità significativa’. Vale a dire che 100 g di alimento solido (ovvero la porzione imballata singolarmente) devono contenere almeno il 15% del Valore Nutritivo di Riferimento (VNR) relativo ai singoli minerali e vitamine evidenziati. (1)

Le quantità di vitamine e minerali devono poi venire specificate, nella dichiarazione nutrizionale in etichetta, in valore assoluto nonché in percentuale rispetto al VNR.

L’indicazione sulla salute relativa alla presenza di ‘antiossidanti’ deve invece venire autorizzato dalla Commissione europea, ai sensi del regolamento NHC (Nutrition and Health Claims). Con obbligo di sostanziare ogni affermazione, quando pure si riferisca a un beneficio generico.  (2)

claim nutrizionali e salutistici che Somerset (GSG Italy S.r.l.) vanta sulle barrette Red Fruit, con ulteriori richiami sul retro etichetta, sono tuttavia infondati e fuorilegge, oltreché ingannevoli, per manifesta violazione delle citate regole.

Ingredienti falsi, quantità ignote

Gli ingredienti di pregio sono evidenziati con enfasi sull’area frontale dell’etichetta in esame:

– ‘con mirtilli rossi, mandorle intere, pistacchi, cocco e yogurt’,

– ‘50% noci e frutta’.

barrette somerset ingredienti

La lista ingredienti rivela però la falsità di ogni riferimento a qualità e quantità dei componenti di effettivo valore:

– è designata come ‘yogurt’ un’amalgama di zucchero, olio di cocco, siero di latte, ‘yogurt in polvere 2%’ e un paio di additivi. Falso,

– i ‘mirtilli rossi secchi’ a loro volta risultano mescolati con zucchero, olio di girasole, acido citrico e succo di sambuco concentrato. Falso. Ed è ignota la quantità effettiva di mirtilli nella mescola, con buona pace alla regola del QUID (Quantity of Ingredients Declaration),

– il ‘riso soffiato’ a sua volta contiene zucchero, senza specificare la quota di riso,

– l’affermazione ‘50% noci e frutta’ è smentita dall’assenza di noci nella lista ingredienti.

Allergeni e sicurezza alimentare

Gli allergeni indicati come potenzialmente presenti nelle barrette Somerset sono indicati con l’inammissibile, generico riferimento a ‘frutta in guscio’. Anziché, come doveroso e chiarito nelle Linee guida della Commissione europea (2017), mediante citazione espressa delle singole matrici allergeniche che appartengono a tale categoria.

Il prodotto in questione si qualifica perciò come ‘alimento a rischio’, ai sensi del General Food Law. (3) E deve venire sottoposto a immediato ritiro dal mercato, con notifica all’autorità sanitaria competente, poiché gravemente pericoloso per i consumatori allergici che potrebbero essere confusi da un’indicazione così generica, tanto più in quanto dubitativa.

Il grande inganno

Le violazioni delle norme specifiche in tema di informazione al consumatore sui prodotti alimentari (reg. UE 1169/11) e di Nutrition & Health Claims (reg. CE 1924/06) sono soggette a controlli pubblici ufficiali e sanzioni, rispettivamente, da parte di ICQRF e Autorità Sanitarie Locali (ASL).

Il grande inganno sulla vendita di un prodotto dalle caratteristiche e valori inferiori rispetto a quelli promessi potrebbe inoltre assumere rilevanza penale. Il codice penale punisce invero la vendita di aliud pro alio con il delitto di frode in commercio (articolo 515 c.p.).

L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM, c.d. Antitrust) potrebbe a sua volta valutare l’ingannevolezza della pratica commerciale, in violazione del Codice del Consumo. (4) Tenuto conto non solo delle violazioni delle anzidette norme specifiche, ma anche della comunicazione nel suo complesso. In quanto idonea a presentare come ‘salutare’ e ‘naturale’ un alimento ultraprocessato che invece si qualifica come HFSS (High in Fats, Sugar and Sodium), o cibo spazzatura. Con particolare riguardo all’elevato tenore di zuccheri semplici (45%).

Per approfondimenti, si fa richiamo al nostro ebook gratuito ‘1169 Pene. Reg. UE 1169/11. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni’.

Dario Dongo

Note

(1) Reg. CE 1924/06, Allegato. Reg. UE 1169/11, Allegato XIII Parte A

(2) Reg. CE 1924/06, articoli 10, 13, 14. V. anche reg. UE 432/12 e successive modifiche

(3) Reg. CE 178/02, articolo 14

(4) D.lgs. 206/05

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