La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si trova ancora a decidere sul livello di tutela da accordare all’aceto balsamico di Modena IGP. Che ad avviso dell’avvocato generale non si estende alle parole ‘aceto’ e ‘balsamico’, allorché prive di riferimento giuridico evocativo del capoluogo emiliano.
Il casus belli
La vicenda è iniziata con una diffida inviata dal Consorzio di Tutela dell’aceto balsamico di Modena alla Balema GmbH, impresa tedesca che da un quarto di secolo fabbrica prodotti a base di aceto balsamico nel Baden-Wurttemberg. Il Consorzio ha contestato l’utilizzo dei termini ‘deutscher balsamico’ e ‘balsamico’, sulle etichette tedesche, adducendo che ciò costituisca un’illecita evocazione dell’Indicazione Geografica Protetta.
Sconfitta nel giudizio di primo grado, Balema GmbH ha presentato ricorso. E il giudice di appello ha riconosciuto la sua effettiva possibilità di utilizzare la denominazione ‘balsamico’ su prodotti a base di aceto prodotti in Germania. Escludendo che ciò comporti una violazione del divieto di usurpazione, evocazione o imitazione delle indicazioni d’origine protette in UE. (1)
La Corte di Cassazione della Repubblica federale tedesca, il Bundesgerichsthof – interpellata dal consorzio modenese di tutela, ha quindi sottoposto una questione giuridica pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea (European Court of Justice, ECJ). Allo scopo di ottenere un’interpretazione ufficiale – giuridicamente vincolante, a livello UE – circa l’ampiezza della tutela da accordare alle singole parole che compongono l’indicazione geografica in giudizio.
La questione giuridica pregiudiziale
L’aceto balsamico di Modena IGP è iscritto dal 2009 nel registro europeo delle Dop e Igp, c.d. Door. In solida compagnia del più prezioso aceto balsamico tradizionale di Modena DOP e del meno celebre aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP, entrambi registrati nell’anno 2000. (2)
Con la domanda pregiudiziale, il Bundesgerichsthof chiede se la protezione riconosciuta all’indicazione geografica protetta ‘aceto balsamico di Modena’ debba applicarsi anche ai singoli termini ‘aceto’ e ‘balsamico’, nonché alla locuzione ‘aceto balsamico’. Ovvero se essi – laddove privi di riferimenti geografici – possano venire considerati generici.
La questione è dirimente, poiché accogliere la seconda ipotesi significa riconoscere la legittimità d’impiego delle singole parole, e della dicitura ‘aceto balsamico’, per designare prodotti diversi da quelli sottoposti al regime di tutela europeo. (3)
Le conclusioni dell’avvocato generale
L’avvocato generale Gerard Hogan – nelle proprie conclusioni depositate il 29.7.19 – ha fatto sfoggio di richiami biblici e teatrali, citando Shakespeare e Wagner. (4) Citando pure il latino e il greco antico, oltre alle lingue moderne, per affermare una tesi non priva di controversie e precedenti giurisprudenziali di diverso segno.
Il regolamento UE 1151/12 definisce come ‘termini generici’ i ‘nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell’Unione’ (art.3.6). La Corte di Giustizia ha così riconosciuto la genericità del termine ‘Edam’ (nonostante la registrazione dello ‘Edam Holland IGP’), negandola invece nel pur apparentemente simile caso della feta.
Nel caso della feta, i giudici di Lussemburgo avevano esaminato dati da cui si evince che le etichette utilizzate in vari Paesi membri alludono alle tradizioni culturali e alla civiltà greche. Deducendo che i consumatori in tali Stati membri percepiscano la feta come un formaggio associato alla Grecia, se pure prodotto in altri Stati membri. (5)
Nel caso di ‘Aceto’ e ‘Balsamico’, l’avvocato generale riconosce come ‘sia possibile’ che il consumatore europeo associ a tali parole il prodotto tradizionale modenese. E tuttavia adduce la carenza di prove, affermando che sarebbero necessarie approfondite analisi di mercato per comprendere come questi termini siano percepiti dal consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
Così, in difetto di prove, l’avvocato generale teorizza che la Corte debba decidere esclusivamente sulla base del reg. CE 583/09, mediante il quale si è proceduto a registrare l’IGP di Modena. E poiché tale provvedimento è a sua volta lacunoso nel precisare l’ampiezza della protezione, ‘i singoli termini non geografici della denominazione composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio comunitario nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell’ordinamento giuridico comunitario’.
Se la Corte di Giustizia accoglierà il teorema dell’avvocato generale, chiunque in Europa potrà realizzare e/o commercializzare imitazioni del prodotto tipico modenese, con buona pace del (sempre più debole) regime di tutela di DOP e IGP.
Dario Dongo e Marina De Nobili
Note
(1) Cfr. reg. UE 1151/12, art.13.1.b. Per approfondire il concetto di ‘evocazione’, si vedano i precedenti articoli https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/dop-la-corte-di-giustizia-ue-chiarisce-il-divieto-di-evocazioni, https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/olio-extravergine-d-oliva-100-siciliano-risponde-l-avvocato-dario-dongo
(2) Cfr. reg. UE 1151/12, art.13.1
(3) V. reg. CE 583/09, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceto Balsamico di Modena (IGP)]
Gli aceti balsamici tradizionali di Modena e di Reggio Emilia DOP sono invece stati registrati con reg. CE 813/00, che completa l’allegato del reg. CE n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del reg. CEE n. 2081/92
(4) Causa C-432/18, conclusioni dell’avvocato generale Gerard Hogan, 29.7.19, su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62018CC0432
(5) Cause riunite C‑ 465/02 e C‑ 466/02, Germania e Danimarca/Commissione, sentenza ECJ 25.10.05, EU:C:2005:636, punti 88 e 94