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Pasta di grano duro, altri cereali, legumi. L’ABC

Pasta di grano duro, e non solo. Ai cereali senza glutine, come riso e granturco, si aggiungono i grani antichi ora alla ribalta e vari altri (es. orzo, avena, frumento tenero). E pure i legumi, meglio ancora se italiani. L’ABC in etichetta.

Paste di semola di grano duro, all’uovo e speciali. Le denominazioni in Italia

Il D.P.R. 187/2001 disciplina la produzione e vendita sul mercato nazionale di una serie di prodotti alimentari. (1) Farine di grano tenero (integrale e di tipo 2, 1, 0, 00), sfarinati di grano duro (semola, semolato, integrale, farina). E alcune paste (di semola di grano, semolato di grano duro, paste speciali, all’uovo, paste alimentari fresche e stabilizzate). Sono definiti i requisiti di produzione e composizione, nonché le caratteristiche a cui ciascuno di tali prodotti deve rispondere per poter utilizzare le denominazioni anzidette. (2)

Il provvedimento in questione non risulta peraltro essere mai stato sottoposto – nei due decenni ormai trascorsi – alla doverosa notifica alla Commissione europea. (3) Ed è perciò privo di efficacia, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Le sue norme – nelle sole parti ove sono definite le caratteristiche degli alimenti associati alle varie denominazioni – rilevano dunque a titolo di ‘uso e consuetudine’. (4)

Pasta di… (cereali diversi e/o legumi)

Ogni riferimento al termine generico ‘pasta’ deve intendersi ammesso senza preclusioni, alla luce di quanto sopra, a condizione di:

– rispettare i requisiti di processo e prodotto associati ai soli tipi di pasta le cui denominazioni sono indicate nel DPR 187/01,

– informare il consumatore con chiarezza inequivoca, in ordine alla materia prima impiegata in ogni diversa pasta (es. riso, mais, farro, grano saraceno, lenticchie, ceci, etc.),

– precisare il QUID dell’ingrediente caratteristico, qualora esso non sia esclusivo.

‘Specialità gastronomica’

‘Specialità gastronomica’ è la denominazione descrittiva che può venire utilizzata per escludere il rischio di indurre in errore il consumatore in merito alle caratteristiche essenziali di prodotti solo in apparenza simili. (5) Il ricorso a questa denominazione è utile, in particolare, nei casi di:

– paste realizzate (in tutto o in parte) con il frumento tenero. Secondo le tradizioni locali di alcune regioni del Nord Italia, ove il grano tenero era l’unico disponibile,

– prodotti composti, con ingredienti innovativi e comunque distintivi (es. albume d’uovo, glutine di frumento, fibre alimentari di varie fonti, alghe, etc.).

Etichette trasparenti

Entrambe le diciture ‘pasta di… (cereale/i e/o legume/i)’ e ‘specialità gastronomica’ si qualificano, nella gerarchia dei nomi dell’alimento indicate dal Food Information Regulation, come denominazioni descrittive.

La denominazione descrittiva è quella ‘che descrive l’alimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso’. (6)

È indispensabile quindi precisare le caratteristiche peculiari del prodotto. Accanto alla denominazione, ma anche nel campo visivo principale dell’etichetta e in pubblicità, a seconda dei casi, al preciso scopo di prevenire ogni possibile confusione del consumatore in merito al prodotto offerto in vendita.

Dario Dongo

Note

(1) D.P.R. 9.2.01, n. 187 (come modificato da legge 1.3.02, n. 39). Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari

(2) Per quanto attiene alle paste secche, in particolare, si ha riguardo ai tenori di umidità, ceneri, proteine e acidità

(3) Ai sensi della dir. 98/34/CE e successive modifiche (da ultimo, dir. UE 2015/1535). La Corte Costituzionale, a sua volta, ha chiarito il diritto degli operatori del settore alimentare di fabbricare e vendere anche in Italia ‘paste’ diverse (sentenza 443/1997)

(4) Gli usi e consuetudini, pur qualificandosi come fonti secondarie di diritto, rilevano invero ai fini della denominazione dell’alimento. Si veda il precedente articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/denominazione-dell-alimento

(5) Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è a sua volta ricorso alla ‘specialità gastronomica’ per designare alcune paste particolari (es. Maccheroncini di Campofilone, provv. MiPAAF 18.11.13)

(6) Cfr. reg. UE 1169/11, articoli 17 e 2.2.p.

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