‘Biscotti della salute’? Sarà vero, cosa significa, si può? Una domanda legittima, in attesa di chiarimenti.
Indicazioni sulla salute, le regole
Il regolamento NHC – ‘Nutrition & Health Claims’ (1) – si applica a qualsivoglia informazione commerciale relativa agli alimenti. Ivi compresi i marchi e i nomi commerciali attribuiti ai prodotti. Su etichette, depliant, pubblicità, siti web e social network.
Ogni ‘indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute’ si qualifica, ai sensi del citato regolamento, come ‘indicazione sulla salute’. (2) E può venire ammessa solo se si tratti di un’informazione prevista nell’elenco degli ‘health claim’ autorizzati dalla Commissione europea. (3) Oltreché nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal regolamento NHC.
Il ‘riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute’ – come appunto, il nome ‘biscotto della salute’ – a sua volta ‘è consentito soltanto se accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute’ autorizzata a livello UE. (4)
Di conseguenza, se si attribuisce a un biscotto un beneficio generale legato a salute o benessere, è indispensabile che esso riporti un’indicazione specifica sulla salute. O quantomeno un ‘claim’ nutrizionale, tra quelli autorizzati in UE, (5) volendo accedere a un’interpretazione più flessibile.
Le ipotesi di deroga alle regole UE
‘Per i descrittori generici (denominazioni) tradizionalmente utilizzati per indicare la peculiarità di una categoria di alimenti o bevande che potrebbero avere un effetto sulla salute umana’ la Commissione può stabilire apposite deroghe, in accordo con gli Stati membri, ‘su richiesta degli operatori del settore alimentare interessati’. (6)
La Commissione europea a suo tempo lavorò a uno schema teso a escludere – tra gli altri – i descrittori generici ‘Tonic’ (riferito all’acqua), ‘pastiglie della tosse’ e ‘sciroppo per la tosse’, biscotto della salute. (7) Ma il progetto si è disperso tra le nebbie di Bruxelles, dopo le ultime notizie che ormai risalgono a febbraio 2016.
I marchi registrati prima dell’1.1.2005 (esempio Vitasnella, Linea, Wellness), a loro volta hanno beneficiato di una deroga dall’applicazione del regolamento, che è durata quindici anni e andrà a scadere il 19.1.22.
Quando la deroga sui marchi registrati entro il 2004 sarà scaduta, ogni prodotto che rechi un marchio in alcun modo suggestivo di salute e benessere dovrà riportare un nutrition claim o un health claim conforme alle regole UE.
Il riferimento generico alla ‘salute’, nel nome di un biscotto, deve perciò sottostare alle regole descritte nel precedente paragrafo. In assenza di una deroga espressa, che a tutt’oggi manca.
‘Biscotti della Salute’, di che si tratta?
I ‘biscotti della salute’ sono semplicemente Prodotti Alimentari Tradizionali, caratteristici delle Regioni Liguria – ove sono anche noti come ‘biscotti Lagaccio’ (8) – e Piemonte. Il loro nome, di per sé, non è in ogni caso da ricondursi ad alcuna prerogativa salutistica. Piuttosto a una tradizione, nella scelta di ingredienti semplici e genuini, e nella lenta lievitazione naturale.
La qualità dei biscotti della salute, o biscotti Lagaccio, va perciò verificata guardando alla lista degli ingredienti. Laddove esistono biscotti di gran pregio, ove il burro è l’unica fonte di grassi. E prodotti di qualità inferiore, nella cui lista ingredienti figura invece l’olio di palma, che con la tradizione ligure e piemontese non ha proprio nulla a che vedere.
Dario Dongo
Note
(1) V. reg. CE 1924/06 e successive modifiche
(2) Reg. cit., articolo 2.1.5
(3) Cfr. reg. UE 432/12 e successive modifiche
(4) V. reg. CE 1924/06, articolo 10.3
(5) Le sole indicazioni nutrizionali ammesse, si ricorda, sono quelle previste in Allegato al reg. CE 1924/06
(6) Reg. cit., articolo 1.4
(7) I ‘biscotti della salute’ figurano tra l’altro nel registro dei Prodotti Alimentari Tradizionali tenuto dal Mi.P.A.A.F., alla voce 264 della Regione Piemonte. E sono citati in bibliografia anteriore al regolamento NHC, come Luigi Cremona, L’Italia dei dolci, Touring Editore, 2004, p. 269. Le premesse per l’applicazione della deroga dunque effettivamente sussistono
(8) Lagaccio è il nome di uno storico quartiere popolare di collina a Genova Ovest. V. http://www.ligurianotizie.it/storia-del-biscotto-lagaccio-del-principe-doria/2016/05/28/203598/
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.