La nuova direttiva UE per ‘ammodernare’ e garantire l’efficacia delle regole a tutela dei consumatori ha concluso il proprio iter di approvazione. (1) Fari accesi su dual quality, ecommerce e web. Sanzioni milionarie e tempi biblici.
Diritti dei consumatori, le esigenze
La Commissione europea – nell’ambito del programma REFIT (REgulatory FITness and performance) – aveva proceduto all’esame, nel 2016-2017, dell’adeguatezza ed efficacia delle regole vigenti in tema di protezione dei consumatori. (2) Concludendo che i rimedi ivi previsti sono scarsamente applicati a causa del difetto di conoscenza della normativa, da parte dei professionisti e dei consumatori. (3)
Le misure già adottate a livello europeo per diffondere la conoscenza sulle norme in questione e per promuovere la loro attuazione si sono rivelate inidonee agli scopi. Anche a causa delle carenze e difformità di attuazione, nei singoli Paesi membri, delle direttive 2005/29/CE (pratiche commerciali sleali) e 2009/22/CE (provvedimenti inibitori a tutela dei consumatori). (4)
New Deal for Consumers, l’iniziativa
L’iniziativa New Deal for Consumers è stata annunciata dalla Commissione europea il 13.9.17. (5) Con l’obiettivo di rafforzare la protezione di consumatori e utenti, tenuto anche conto dei maggiori rischi legati a ecommerce e servizi web. In tale contesto si inquadra la proposta della direttiva in esame (adottata dalla Commissione l’11.4.18).
‘Si tratta di proteggere i consumatori ricorrendo a una maggiore trasparenza e a un’applicazione rigorosa delle norme in caso di inganni. Grazie a questo ‘new deal’ i consumatori sapranno cosa stanno acquistando e da chi.
Grazie a questo accordo i consumatori non dovrebbero essere più fuorviati dal fatto che prodotti diversi vengono presentati come identici. I commercianti che continueranno a ingannare andranno incontro a sanzioni gravi.
Il ‘new deal’ rafforzerà inoltre la protezione dei consumatori online, rendendo più trasparenti gli acquisti su Internet.’ (Frans Timmermans – primo vicepresidente della Commissione – e Vera Jourová, Commissario per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere. V. nota 6)
La riforma in atto
La nuova direttiva interviene a modifica delle quattro precedenti:
• dir. 93/13/CEE, sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,
• dir. 98/6/CE, sulla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti loro offerti,
• dir. 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali,
• dir. 2011/83/UE, sui diritti dei consumatori
Sanzioni, l’asse portante della riforma
Le sanzioni sono l’asse portante della riforma. Le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE già obbligavano infatti gli Stati membri a stabilire ‘sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive’. Nei confronti dei professionisti responsabili di infrazioni diffuse a livello nazionale o infrazioni diffuse a livello dell’Unione. Nei fatti però, le sanzioni previste nei diversi Paesi hanno pesi e portate difformi, spesso inidonee a dissuadere gli operatori disonesti. (7)
Il nuovo testo è perciò più specifico, nel prescrivere agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie a garantire l’effettività, proporzionalità ed efficacia deterrente dei regimi sanzionatori. I quali devono considerare (almeno) i seguenti criteri:
a) natura, gravità, entità e durata della violazione,
b) eventuali azioni intraprese dal venditore o fornitore per attenuare il danno subito dai consumatori, o per porvi rimedio,
c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal venditore o fornitore,
d) benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal venditore o fornitore in conseguenza della violazione (ove i dati siano disponibili),
e) sanzioni inflitte al venditore o fornitore per analoga violazione in altri Stati membri. Sulla base delle informazioni rese disponibili grazie alle procedure stabilite con reg. UE 2017/2394,
f) eventuali altri fattori aggravanti, o attenuanti, applicabili alle circostanze del caso.
Sanzioni milionarie
Le violazioni relative a clausole contrattuali abusive, pratiche commerciali sleali e alla lesione dei diritti dei consumatori devono venire sanzionate con pene di importo massimo pari ad almeno il 4% del fatturato annuo del venditore o fornitore nello Stato membro o negli Stati membri interessati.
Gli stati membri hanno peraltro la facoltà di prevedere sanzioni di importo anche maggiore (ma non inferiore, si noti bene). Nei casi in cui le informazioni sul fatturato annuo del venditore o fornitore non siano disponibili, gli Stati membri introducono la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie di importo massimo pari o superiore a 2 milioni di euro.
Dual quality
Le pratiche commerciali ingannevoli, ai sensi della nuova direttiva, comprendono anche le ipotesi di prodotti presentati come uguali bensì di qualità differente, nei diversi Paesi membri. È il caso della c.d. dual quality, scaturito proprio nel settore alimentare (dual quality food). (8)
È ingannevole ‘una qualsivoglia attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi’ (nuova direttiva, art. 3.3.c)
Protezione dei diritti nelle ricerche e transazioni online
Nei contratti a distanza, il consumatore deve poter disporre di tutti i riferimenti necessari per entrare in contatto con il professionista. (9) Vale a dire nome o ragione sociale, sede e indirizzo fisico, telefono, fax e/o email e qualsiasi altro mezzo di comunicazione indicato (es. social network). Data e orari dei messaggi devono venire registrati e conservati su supporti durevoli.
L’identità – professionale o privata – del venditore online deve sempre venire comunicata con chiarezza già in fase di presentazione e/o inserzione dell’offerta. Affinché il consumatore possa meglio valutare l’affidabilità del fornitore. A prescindere dai feedback che, come si è visto, sono spesso falsi e incontrollati.
Il periodo di recesso – 14 giorni – può venire esteso a 30, dai Paesi membri, per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste o di escursioni organizzate da un professionista presso l’abitazione per promuovere o vendere prodotti. Al preciso scopo di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli. (10)
In motori di ricerca, i marketplace e gli operatori sul web in generale devono sempre e comunque indicare se il risultato della ricerca è sponsorizzato da un professionista. I consumatori devono altresì venire informati sui parametri che determinano la classificazione dei risultati della ricerca. (11)
Tempi biblici
L’8.11.19 il Consiglio ha approvato il testo del provvedimento su cui era già stato raggiunto un accordo, a marzo scorso, col Parlamento europeo e la Commissione. A seguito del formale via libera dell’Assemblea di Strasburgo, la direttiva viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore nei 20 giorni successivi.
Tempi biblici sono però previsti per la sua attuazione. Gli Stati membri hanno ben 24 mesi per introdurre nei rispettivi ordinamenti le modifiche introdotte della direttiva, garantendo la loro effettiva attuazione entro 30 mesi. Vale a dire che i consumatori in UE riceveranno la maggior protezione di cui sopra nel secondo semestre 2023.
Dario Dongo e Giulia Caddeo
Note
1) Il testo della direttiva su https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-83-2019-INIT/en/pdf
2) È compito dell’Unione Europea contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori (TFUE, articolo 169, comma 1 e 2.a, 114)
3) V. nota 1, considerando 2
4) Idem c.s., considerando 4. La dir. 2005/29/CE è stata attuata in Italia mediante il Codice del Consumo (d.lgs. 206/05 e successive modifiche)
5) V. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/review-eu-consumer-law-new-deal-consumers_en
6) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_18_3041
7) V. considerando 4 e 6
8) Cfr. Comunicazione CE 29.9.17. Su Dual Quality Food si vedano i precedenti articoli https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/dual-quality-foods-in-europa-l-ungheria-chiede-chiarezza-in-etichetta,
https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/dual-quality-foods-juncker-alza-la-voce, https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/dual-quality-food-prima-analisi-della-commissione-europea
9) Modifica a direttiva 2011/83/UE, articolo 6
10) Articolo 3.4.a, che introduce un nuovo articolo 6 bis alla direttiva 2011/83/CE
11) Art. 3.4.b