HomeConsum-attoriOfferte promozionali, i diktat della Corte di Giustizia UE

Offerte promozionali, i diktat della Corte di Giustizia UE

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito le condizioni di legittimità delle offerte promozionali in UE, nel giudizio attivato da un’associazione di consumatori del Baden-Württemberg (Germania) nei confronti di Aldi Süd. (1)

L’interpretazione ufficiale fornita dai giudici di Lussemburgo il 26 settembre 2024 nella causa C-330/23 si applica a qualsiasi settore commerciale soggetto alla direttiva 98/6/CE sull’indicazione dei prezzi di beni di consumo.

1) Price Indication Directive, premessa

Price Indication Directive 98/6/EC prescrive l’indicazione dei prezzi di vendita per unità e quantità, nonché per unità di misura (i.e. €/kg, €/l), comprensivi di I.V.A. e altre imposte (e.g. dazi su bevande alcoliche), in relazione ai prodotti immessi in commercio nel mercato dell’Unione. Così da agevolare il confronto tra i prezzi di diversi prodotti, e fatti salvi i prodotti sfusi di cui viene indicato il solo prezzo per unità di misura (2,3).

Entrambi i prezzi – fatti salvi gli esoneri di cui a seguire (si veda il successivo paragrafo 1.1) – devono sempre venire indicati in modo non equivoco, ed essere facilmente identificabili e leggibili e applicati anche alla pubblicità dei prodotti (se menziona il prezzo di vendita). Il prezzo per unità di misura non deve venire indicato se identico al prezzo per unità di vendita.

1.1) Esoneri

Il solo prezzo per unità di misura del peso netto sgocciolato può venire indicato sui prodotti preimballati ove esso debba venire indicato in combinazione al peso netto. (4) Gi Stati membri possono poi decidere di applicare alcune deroghe, in relazione ai seguenti casi:

– indicazione del prezzo per unità di misura, sui prodotti ove essa non risulti utile per in ragione della loro natura o destinazione, ovvero determini confusione;

– applicazione di entrambi i prezzi, sui prodotti forniti in occasione di prestazioni di servizi, vendite all’asta, oggetti d’arte e di antiquariato.

2) Omnibus Directive, la riforma

Omnibus Directive (EU) No 2019/2161 ha aggiornato le regole a tutela dei consumatori anche per quanto attiene all’indicazione dei prezzi. Introducendo altresì, come si è visto, un regime sanzionatorio molto severo. (5)

La trasparenza sulla riduzione dei prezzi prescrive perciò, in caso di un annuncio di offerte promozionali:

– la riduzione di prezzo temporaneo da parte di un professionista deve venire basata sul prezzo precedente; e

– il prezzo precedente è il prezzo più basso applicato in un periodo non inferiore a 30 giorni prima dell’offerta promozionale (Omnibus Directive, articolo 6-bis).

Gli Stati membri possono adottare misure diverse per quanto concerne:

– beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; (6)

– la definizione di un periodo inferiore per il ‘prezzo precedente’ in relazione a beni immessi sul mercato da meno di trenta giorni;

– la determinazione del ‘prezzo precedente’ come il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione di tale pratica, se l’offerta promozionale è soggetta a incrementi progressivi. (7)

3) Offerte promozionali, comunicazione della Commissione

La Commissione europea ha adottato una comunicazione volta a chiarire:

– le modalità di applicazione della riforma di cui al precedente paragrafo (Omnibus Directive, articolo 6 bis)

– l’interazione con la Unfair Commercial Practices Directive 2005/29/CE, a sua volta modificata dalla Omnibus Directive. (8)

3.1) ‘Annuncio di riduzione di prezzo’

Le offerte promozionali (‘annuncio di riduzione di prezzo’) possono venire comunicate con diverse modalità di cui la Commissione offre alcuni esempi:

– annuncio di riduzione di prezzo in termini percentuali (i.e. ‘20% sconto’) o assoluti (e.g. ‘10 euro di sconto’);

– indicazione di un nuovo prezzo (inferiore), accanto al prezzo (più elevato) applicato in precedenza. Il prezzo precedente può venire barrato (i.e. ‘ora 50 EUR (in precedenza 100 EUR)’ o ‘50 EUR/100 EUR’);

– qualsiasi altro messaggio promozionale, ad esempio ‘acquista oggi e non paghi l’IVA’ (per indicare che la riduzione del prezzo è pari al valore dell’IVA);

– presentazione del prezzo attuale come il prezzo ‘di lancio’, ‘invece di…’ quello ordinario (più elevato) che verrà applicato successivamente.

3.2) ‘Prezzo’, saldi e Black Friday, comparazioni

Il ‘prezzo’ indica il prezzo di vendita, ovvero il prezzo per unità di misura dei prodotti sfusi la cui determinazione avviene in fase di scelta della quantità richiesta.

Black Friday, ‘saldi’, ‘offerte speciali’ e simili campagne promozionali ricadono appieno nel campo di applicazione delle regole in esame.

Sono escluse invece le riduzioni di prezzo non legate ad annunci (bensì semplicemente applicate), così come le pubblicità comparative, nella misura in cui non suggeriscano riduzioni di prezzo (es. prezzi miglior/più bassi). (9)

2) Operatori responsabili

Gli operatori (professionisti) responsabili sono tutti coloro che si interfacciano con i consumatori per vendere prodotti, inclusi coloro che si affidano ad intermediari (i.e. online marketplace) e gli operatori con sede in Paesi terzi.

Sono viceversa esclusi:

– gli intermediari che si limitino a fornire servizi per la vendita dei prodotti, come i mercati online o gli aggregatori di prezzi, a meno che anch’essi vendano prodotti propri o di altri

– gli annunci di rimborso (cash back) da parte di soggetti terzi che non hanno venduto i beni.

3) Indicazione del prezzo precedente

Il riferimento al prezzo più basso nei 30 giorni anteriori alle offerte promozionali – quale parametro per definire il ‘prezzo precedente’ – ha il preciso scopo di impedire che i professionisti alterino i prezzi subito prima dell’applicazione di ‘sconti’ il cui valore risulta quindi falsato.

I professionisti che utilizzano più canali di vendita, fisici e/o online, devono sempre e comunque riferire al ‘prezzo precedente’ applicato nei singoli canali ove le offerte promozionali vengono annunciate.

Rimangono esclusi:

– programmi di fedeltà, buoni o carte di sconto che permettano ai clienti di usufruire di sconti per periodi continuativi e prolungati (i.e. un anno), ovvero di accumulare crediti per altri acquisti, così come

– offerte personalizzate con buoni dedicati (i.e. per i successivi acquisti o in giornate apposite come la prima iscrizione, il compleanno), ovvero applicate all’acquisto e non annunciate in precedenza.

4) Riduzione graduale del prezzo

La riduzione graduale del prezzo durante la stessa campagna di vendita deve venire effettuata senza interruzioni né discontinuità. Non è quindi tollerato un aumento del prezzo rispetto a quello indicato nel corso della sua riduzione complessiva.

Campagne di vendita promozionali organizzate nel periodo di 30 giorni – a cadenza settimanale, ovvero legate ad eventi ravvicinati (es. offerte di Natale a novembre e dicembre) – sono a loro volta sempre soggette alla regola del ‘prezzo precedente’.

5) Interazione con la Unfair Commercial Practices Directive

Unfair Commercial Practices Directive 2005/29/CE si applica prima, durante e dopo ogni attività commerciale rivolta dai professionisti ai consumatori. È opportuno annotare che:

– le norme specifiche, come quelle sull’annuncio di riduzione del prezzo, prevalgono su quelle generali (secondo il principio di specialità, lex specialis derogat legi generali); e tuttavia,

– le offerte promozionali possono venire a loro volta qualificate come pratiche commerciali sleali, in applicazione dei criteri generali stabiliti a tutela dei consumatori (si veda il successivo paragrafo 5.1);

– la direttiva 2005/29/CE si applica anche alla fornitura di servizi, le cui offerte promozionali possono perciò venire sanzionate ai sensi della stessa.

5.1) Sconti e pratiche commerciali sleali, alcuni esempi

Pratiche commerciali sleali in ambito delle offerte promozionali si possono verificare ad esempio, secondo la Commissione europea, nei casi di:

– periodi di ‘sconto’ eccessivamente lunghi rispetto al periodo in cui i beni vengono venduti a prezzo pieno; così che lo ‘sconto’ valga soltanto ad attrarre i consumatori rispetto alla realtà ordinaria;

– pubblicità di riduzione prezzi che annuncino, ad esempio, ’sconti fino al 70%’, laddove solo un esiguo numero di articoli venga scontato del 70% e lo sconto applicato agli altri risulti significativamente inferiore;

– confronti con altri prezzi, ad esempio i prezzi praticati da altri professionisti, ovvero il prezzo di vendita al dettaglio ‘raccomandato’ dal produttore, allorché non conformi alle relative regole; (10)

– offerte combinate e offerte vincolate soggette a condizioni (ad esempio ‘due al prezzo di uno’, ‘sconto del 30% sull’acquisto di tre pezzi’).

6) Offerte promozionali, il caso Aldi Süd

L’associazione di consumatori del Land Baden-Württemberg (Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eV) ha denunciato alla Corte Regionale di Düsseldorf il colosso della distribuzione Aldi Süd, in relazione a un volantino pubblicitario diffuso nel periodo 17-22 Ottobre 2022.

Aldi Süd pubblicizzava offerte promozionali su vari prodotti ortofrutticoli freschi, tra cui banane biologiche sfuse e ananas fair trade. I consumatori annotavano però la falsità dei ‘prezzi precedenti’ indicati nel volantino, poiché gli stessi prodotti erano già stati oggetto di offerte con prezzi più bassi.

6.1) Questioni pregiudiziali

I magistrati tedeschi non hanno condiviso la posizione dei consumatori, e hanno tuttavia sospeso il procedimento per sottoporre alla Court of Justice of the European Union (CJEU) le seguenti questioni pregiudiziali:

– una percentuale di sconto indicata in un annuncio pubblicitario di riduzione di prezzo deve riferirsi unicamente al prezzo precedente di cui all’articolo 6 bis della Omnibus Directive?

– il prezzo indicato per finalità promozionali, per dimostrare la convenienza di un’offerta promozionale, deve sempre corrispondere al ‘prezzo precedente’?

giudizio della Corte di Giustizia sulle offerte promozionali

Fig. 1 – Annuncio di riduzione dei prezzi adottata da Aldi Süd per banane ed ananas, rispettivamente (fonte: CJEU)

7) Corte di Giustizia UE, sentenza 26 settembre 2024

Court of Justice of the European Union, nella sentenza 26 settembre 2024 (causa C-330/23), ha statuito che:

– sebbene l’articolo 6 bis della Price Indication Directive, come modificato dalla Omnibus Directive, non specifichi se una riduzione di prezzo contenuta in un annuncio pubblicitario debba venire calcolata sulla base del ‘prezzo precedente’

– il termine ‘riduzione’ deve in ogni caso venire riferito a una diminuzione operata rispetto al prezzo precedentemente applicato.

7.1) EUCJ, le motivazioni

Obiettivo ultimo della disciplina richiamata è infatti garantire la massima tutela dei consumatori. La comunicazione della Commissione e i commenti espressi da vari Stati membri convergono nell’affermare che la mera dichiarazione di un prezzo precedente, senza che questo comporti l’effettiva base per il calcolo della riduzione, rischia di:

– compromettere gli obiettivi delle due direttive, e

– facilitare pratiche come l’aumento dei prezzi in un periodo immediatamente precedente alla riduzione del prezzo.

Tutte le offerte promozionali annunciate dai professionisti, sotto forma di riduzione percentuale o di dicitura che sottolinei il vantaggio del prezzo annunciato, deve perciò venire determinata sulla base del prezzo precedente come definito dall’articolo 6-bis, vale a dire per un periodo non inferiore ai 30 giorni precedenti.

8) Conclusioni provvisorie

Il diktat della Corte di Giustizia – la cui interpretazione ha valore ufficiale, cioè vincolante per tutti gli Stati membri e le loro amministrazioni anche giudiziarie – definisce con chiarezza i vincoli da rispettare in ogni informazione commerciale ove si riferisca a offerte promozionali e sconti sulla vendita di qualsiasi tipo di prodotti in Unione Europea.

Gli Stati membri dovranno ove del caso aggiornare le proprie normative di recepimento delle citate direttive, quali il Codice del Consumo in Italia. (11) E le autorità nazionali competenti dovranno eseguire l’appropriata vigilanza, sui mercati fisici come in e-commerce e online marketplace. Anche al fine di contrastare le pratiche commerciali sleali associate alla greedflation. (12)

Dario Dongo e Andrea Adelmo Della Penna

Note

(1) Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 settembre 2024.
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. contro Aldi Süd Dienstleistungs-SE & Co. OHG. Causa C-330/23 https://tinyurl.com/mnxywh3d

(2) Directive 98/6/EC on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers http://data.europa.eu/eli/dir/1998/6/oj

(3) Si veda anche il paragrafo ‘Indicazione del prezzo, le regole vigenti’ nel precedente articolo di Dario Dongo, Marta Strinati. Everli, Carrefour, l’ecommerce che inganna. Prezzi sballati ed etichette fuorvianti. GIFT (Great Italian Food Trade). 28.11.20

(4) Quantità nominale, peso netto, peso sgocciolato, risponde l’avv. Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 20.1.17

(5) Dario Dongo, Alessandra Mei. Pratiche commerciali scorrette, il Codice del Consumo nell’era digitale. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.3.23

(6) Gli alimenti e le bevande freschi possono rientrare in questa definizione, che richiede comunque una valutazione caso per caso. In generale , la deperibilità deve essere dovuta dalle caratteristiche fisiche e dalle proprietà dell’oggetto, e non essere legata a caratteristiche commerciali (es. indumenti stagionali).

(7) Ad esempio, se il prezzo precedente di una prima riduzione di prezzo (-10%) è di 100 €, tale prezzo può rimanere il medesimo anche in caso a successive riduzioni continue di prezzo (-10% diventa -20%, e cosí via).

(8) Commission Notice – Guidance on the interpretation and application of Article 6a of Directive 98/6/EC on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers (2021/C 526/02) https://tinyurl.com/yckakk9m

(9) Tali pratiche sono in ogni casi soggette alla disciplinare delle pratiche commerciali sleali

(10) Directive 2006/114/EC concerning misleading and comparative advertising https://tinyurl.com/mtpsktd9

(11) Decreto legislativo 206/2005 e successive modifiche, Codice del Consumo. Testo consolidato al 30.12.23 su Normattiva https://tinyurl.com/yy8s229p

(12) Dario Dongo. Greedflation e shrinkflation, indagine in UK. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.1.24

Andrea Adelmo Della Penna

Laureato in Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti, tecnologo alimentare abilitato, segue l’area di ricerca e sviluppo. Con particolare riguardo ai progetti di ricerca europei (in Horizon 2020, PRIMA) ove la divisione FARE di WIISE S.r.l. società benefit partecipa.

Articoli correlati

Articoli recenti

Commenti recenti