L’ecommerce alimentare continua a crescere. Ma alcuni dei suoi protagonisti indulgono nel violare le regole a tutela dei consumatori.
GIFT (Great Italian Food Trade) ha presentato numerose segnalazioni, nel corso degli anni, all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM, c.d. Antitrust) e all’ICQRF (Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi). Invano, a quanto si direbbe. Poiché tuttora alcuni grandi operatori – Everli e Carrefour – si (s)qualificano esponendo sui propri siti prezzi sballati ed etichette già sanzionate come ingannevoli.
Ecommerce Everli, prezzi sballati
L’inganno più clamoroso di Everli riguarda il prezzo. Un identico prodotto, la mozzarella ‘Oggi Puoi’ di Granarolo, sembra costare sul sito everli la metà rispetto al sito Easycoop (4,65 €/kg vs. 9,97 €/kg). Ma la notizia è falsa, poiché Everli calcola il prezzo per unità di misura non sul solo peso della mozzarella – come prescritto dal Codice del Consumo (d.lgs. 206/05, art.15.3) – ma anche su quello del liquido di governo.
Il bidone viene replicato senza tregua su tutte le mozzarelle a catalogo. Colpa o dolo che sia, l’operatore in questo modo inganna il consumatore e pratica concorrenza sleale nei confronti del concorrente (in questo caso Easycoop), i cui prezzi così appaiono quasi doppi rispetto a quelli falsati di Everli.
Indicazione del prezzo, le regole vigenti
La vendita di alimenti preconfezionati al consumatore finale è soggetta, ai sensi del Codice del Consumo, all’indicazione di due prezzi:
– il prezzo di vendita. Vale a dire ‘il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantita‘ del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta’,
– il prezzo per unità di misura. Cioè ‘il prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro (…)’ (1,2).
‘Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato’ (d.lgs. 206/05, art.15.3).
Prezzo per unità di misura, significato e sanzioni
L’indicazione obbligatoria del prezzo per unità di misura ha lo scopo di ‘migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi’ sui ‘prodotti offerti dai commercianti ai consumatori’. Deve perciò venire esposto anche in ogni forma di pubblicità, ivi compresi i volantini, ove sia riferito il prezzo per unità di vendita (d.lgs. 206/05, art.14).
L’omessa o inesatta indicazione del prezzo per unità di misura è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria specifica, da 516,46 euro a 3098,74 euro. (3) La sua ripetizione seriale può peraltro venire considerata anche sotto ulteriori profili di illegittimità.
Ecommerce Carrefour, etichette ingannevoli
Il sito di Carrefour sembra invece una macchina del tempo, o meglio un orologio rotto. Laddove in catalogo esibisce un’etichetta di caramelle Galatine che non è più ufficialmente utilizzata dal produttore Sperlari, a seguito di censura per ingannevolezza da parte dello IAP (Istituto per l’Autodisciplina Pubblicitaria).
L’etichetta in questione è ingannevole sia nel vantare la falsa presenza di ‘80% di latte’, sia nel riferire a ‘ingredienti naturali’. Ed è perciò che il sito GIFT (Great Italian Food Trade) nel 2017 aveva presentato la segnalazione allo IAP. (4) Nondimeno, Carrefour continua a proporre questo inganno ai consumatori. Una svista o una furberia, propria o in concorso con Sperlari?
Aggiornamento all’Antitrust
Everli (ex Supermercato24), Carrefour e Conad erano state già segnalate da GIFT (Great Italian Food Trade) all’Antitrust, a maggio 2020, per violazione degli obblighi di informazione al consumatore sui prodotti alimentari. Sempre a maggio, l’associazione Égalité denunciava all’Autorità Garante le pratiche commerciali sleali di Carrefour, nella variazione dei prezzi successiva all’acquisto.
A luglio 2020, GIFT denunciava altre pratiche commerciali scorrette di Everli (ex Supermercato24), Carrefour e Conad per la ricorrente omissione di informazioni essenziali sui prodotti alimentari esposti in vendita sui loro siti ecommerce. La moral suasion non è evidentemente bastata. Aggiorniamo pertanto l’Autorità Garante, affinché i distributori online vengano sollecitati al rispetto delle norme vigenti.
Dario Dongo e Marta Strinati
Note
(1) D.lgs. 206/05 e successive modifiche, c.d. Codice del Consumo. Articolo 13.1
(2) ‘Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita’ (d.lgs. 206/05, articolo 14.2). Altre esenzioni sono definite nel successivo articolo 16
(3) D.lgs. 206/05, articolo 17.1. D.lgs. 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), art. 22.3
(4) La segnalazione in merito agli inganni delle Galatine era stata presentata anche all’Antitrust che tuttavia, curiosamente, non ha neppure considerato le valutazioni già espresse dallo IAP. V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/milk-sounding-via-libera-dall-antitrust